VIOLENZA SESSUALE ATTI DI LIBIDINE
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Violenza sessuale, atti di libidine. Importante sentenza che attesta che anche un singolo contatto libidinoso fugace può essere reputato passibile di sanzione penale.
Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara
VIOLENZA SESSUALE ATTI DI LIBIDINE: CASSAZIONE PENALE SEZ III 29/11/12 N. 49088
Violenza sessuale, atti libidinosi. La Massima: in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e neppure l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (confermata, nella specie, la condanna nei confronti di un insegnante che aveva toccato l’organo genitale di una propria alunna con atto repentino e improvviso, anche se solo per pochi secondi, durante una lezione di educazione fisica). (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35625 del 11/07/2007 Ud. dep. 27/09/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21336 del 15/04/2010 Ud. dep. 04/06/2010); ancora, è stato precisato che l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27273 del 15/06/2010 Ud. dep. 14/07/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6340 del 01/02/2006 Ud. dep. 17/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 27/01/2004 Ud. dep. 19/02/2004).
Quanto all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa dal delitto di violenza carnale, va osservato che le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. dep. 24/10/2012).
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Violenza sessuale, atti di libidine, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 10 Marzo 2023