Il trasferimento della residenza in Albania è un’operazione disciplinata, sul piano albanese, dalla Legge n. 29/2023 “On Income Tax” (in vigore dal 1° gennaio 2024), che ha abrogato e sostituito la precedente Legge n. 8438/1998. Sul piano italiano, il trasferimento ricade nella disciplina dell’art. 2 TUIR (riformato dal D.Lgs. 209/2023). L’Albania non è uno Stato membro dell’Unione Europea (è Paese candidato, con negoziati di adesione in corso) e non adotta l’euro (la valuta è il Lek). Fra Italia e Albania è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni (firmata a Tirana il 12 dicembre 1994, ratificata con L. 175/1998, in vigore dal 30 giugno 2000).
Questo approfondimento fornisce un quadro informativo sui vantaggi fiscali della residenza in Albania – con particolare riferimento al trattamento delle pensioni estere e al regime per imprenditori e nomadi digitali – e sulla procedura di trasferimento, alla luce della riforma fiscale entrata in vigore nel 2024.
Perché l’Albania conviene agli Italiani: Vantaggi Fiscali
L’Albania è da alcuni anni una destinazione frequentemente analizzata dai cittadini italiani – in particolare pensionati, professionisti e imprenditori – che valutano un trasferimento di residenza. Le ragioni di attrattività sono diverse: la prossimità geografica all’Italia, un costo della vita sensibilmente inferiore (mediamente del 50-60% rispetto all’Italia), la diffusione della lingua italiana e un sistema fiscale che presenta, per alcune categorie, regimi di favore. È utile inquadrare oggettivamente tali vantaggi, distinguendo i profili tecnici dalle semplificazioni mediatiche e tenendo conto della riforma fiscale entrata in vigore nel 2024.
Il quadro fiscale generale dopo la riforma del 2024
La Legge n. 29/2023 ha riformato organicamente il sistema fiscale albanese. Le caratteristiche principali, in vigore dal 2024-2025, sono:
- Imposta sul reddito da lavoro dipendente (PIT): progressiva. Il reddito annuo fino a ALL 600.000 (circa € 4.988) è esente (0%); da ALL 600.000 a ALL 3.000.000 si applica il 13%; oltre, l’aliquota marginale massima è il 23%.
- Imposta sul reddito delle società: aliquota ordinaria del 15%.
- IVA: aliquota ordinaria del 20%.
- Redditi da investimento (interessi, dividendi, royalties, capital gain): categoria autonoma disciplinata dalla nuova legge, con aliquote specifiche.
- Contributi previdenziali: circa il 24,5% complessivo (quota a carico del lavoratore intorno al 9,5%).
Tassazione 0% sulle pensioni estere
Il tema della detassazione delle pensioni estere è storicamente uno dei principali fattori di interesse dell’Albania per i pensionati italiani. La materia, tuttavia, richiede oggi una lettura aggiornata e prudente, alla luce della riforma fiscale del 2024.
Il quadro normativo: dalla vecchia legge alla riforma del 2024
L’agevolazione sulle pensioni estere fu introdotta, nel 2020, con una modifica alla Legge n. 8438/1998 “sull’imposta sul reddito”, su iniziativa volta ad attrarre in Albania i pensionati esteri – con particolare riguardo ai cittadini UE e agli stranieri di origine albanese (in particolare gli Arbëreshë). La Legge n. 8438/1998 è però stata abrogata e sostituita dalla Legge n. 29/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024. È pertanto necessario verificare il trattamento delle pensioni estere alla luce del nuovo quadro normativo, e non sulla base della disciplina previgente.
La situazione attuale sotto la Legge 29/2023
Sotto la nuova legge, le pensioni erogate dal sistema contributivo obbligatorio (come la pensione INPS dei lavoratori) non sono, in linea generale, ricomprese fra le categorie di reddito imponibile in Albania: la nuova disciplina tratta espressamente come reddito da investimento solo i rendimenti da schemi pensionistici privati, escludendo le pensioni del sistema contributivo obbligatorio. Inoltre, l’art. 11 della Legge 29/2023 include fra i redditi non soggetti a imposta quelli esentati in forza di accordi internazionali ratificati dal Parlamento albanese.
Il regime delle pensioni estere va verificato caso per caso
La narrazione semplificata della “tassazione zero” sulle pensioni estere si fondava sulla vecchia Legge 8438/1998, oggi abrogata. Sotto la Legge 29/2023, il trattamento di favore per le pensioni del sistema contributivo obbligatorio permane nella sostanza, ma il quadro è più articolato e va verificato per la singola posizione, anche in relazione alla natura della pensione (pubblica, privata, del sistema obbligatorio o complementare).
Per la pensione italiana va inoltre considerata la Convenzione Italia–Albania: ai sensi degli articoli sui redditi da pensione, le pensioni private sono di regola tassate esclusivamente nello Stato di residenza, mentre le pensioni pubbliche restano di regola tassate nello Stato fonte (Italia). Il trattamento concreto della singola pensione richiede un’analisi tecnica preventiva.
Le condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione
Il riconoscimento del trattamento di favore presuppone, in ogni caso, alcune condizioni sostanziali: l’effettiva titolarità di una pensione estera; l’ottenimento di un permesso di soggiorno in Albania; l’effettivo trasferimento della residenza (non un mero spostamento formale); l’assenza di precedenti penali ostativi. Soprattutto, ai fini italiani, è necessario il corretto distacco della residenza fiscale italiana ai sensi dell’art. 2 TUIR (si veda l’avvertenza sui rischi).
Tassazione agevolata per imprenditori e nomadi digitali
Oltre ai pensionati, l’Albania presenta regimi di interesse per imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti e lavoratori da remoto (nomadi digitali). Anche in questo caso, i regimi vanno letti alla luce della riforma del 2024.
Il regime 0% per le piccole attività
Uno degli elementi più rilevanti del sistema albanese è il regime di favore per le piccole attività. Gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con ricavi annui lordi fino a ALL 14 milioni (circa € 120.000) beneficiano di un’aliquota PIT dello 0% fino al 31 dicembre 2029 (con l’eccezione di alcune categorie di professionisti individuate da specifico decreto attuativo). È uno dei regimi più favorevoli in Europa per le micro e piccole attività, particolarmente adatto a freelance, consulenti, professionisti e ditte individuali con fatturato contenuto.
Regime semplificato di deduzione
Le persone fisiche, i commercianti individuali e i lavoratori autonomi con fatturato annuo fino a ALL 10 milioni possono optare per un regime speciale che consente la deduzione automatica delle spese d’impresa in misura percentuale predeterminata (variabile per tipo di attività). Una volta scelto, il regime non può essere modificato per tre anni consecutivi.
Aliquota agevolata 5% per software e agriturismo
La normativa prevede un’aliquota ridotta del 5% per specifiche attività: le persone giuridiche che svolgono attività di produzione o sviluppo di software (fino a determinate scadenze) e le attività certificate come “agriturismo” (fino al 2029). Si tratta di regimi settoriali, da verificare per la singola attività.
Visto per nomadi digitali (Unique Permit)
L’Albania ha introdotto un programma di visto/permesso per lavoratori da remoto (cosiddetto “Unique Permit” per remote workers). I titolari che lavorano per datori di lavoro esteri possono accedere a un regime fiscale specifico e, nel primo anno, sono di regola esentati dai contributi previdenziali albanesi. È uno strumento di interesse per i nomadi digitali che intendano stabilirsi in Albania mantenendo una clientela o un datore di lavoro estero.
Avvertenza sull’efficacia dei regimi
Anche per imprenditori e nomadi digitali vale il principio già richiamato: i regimi di favore albanesi producono effetti utili solo se il trasferimento di residenza dall’Italia è sostanziale ed effettivo. Il mantenimento in Italia del centro delle relazioni personali e familiari o dell’attività professionale prevalente riconduce i redditi nell’area di tassazione italiana. Inoltre, per il lavoratore da remoto, è necessaria l’effettiva presenza fisica e operatività in Albania, non un mero trasferimento formale della residenza.
Residenza in Albania: Documenti, tempistica e procedure
Il percorso per trasferirsi in Albania si articola in adempimenti albanesi (permesso di soggiorno, residenza, codice fiscale) e adempimenti italiani (cancellazione APR, iscrizione AIRE). A differenza dei Paesi UE, per l’Albania non opera la libertà di circolazione comunitaria: l’ingresso e il soggiorno di lungo periodo sono soggetti alla disciplina sugli stranieri.
1. Distinzione fra residenza migratoria e residenza fiscale
Come per ogni trasferimento, occorre distinguere fra la residenza migratoria (il permesso di soggiorno che autorizza a vivere in Albania) e la residenza fiscale (lo status tributario). Ai sensi della Legge 29/2023, una persona è considerata fiscalmente residente in Albania se: ha una dimora permanente sul territorio albanese durante l’anno d’imposta; oppure soggiorna in Albania per un periodo complessivo di almeno 183 giorni nell’anno d’imposta (che coincide con l’anno solare). Il residente fiscale albanese è tassato sul reddito mondiale, con credito d’imposta per le imposte estere; il non residente è tassato solo sui redditi di fonte albanese.
2. Permesso di soggiorno
Il cittadino italiano che intende risiedere stabilmente in Albania deve richiedere un permesso di soggiorno (residence permit) presso le autorità albanesi competenti (Direzione per le Frontiere e la Migrazione). Le tipologie più comuni sono il permesso per motivi di lavoro, per attività economica/imprenditoriale, per pensionati con redditi esteri, per ricongiungimento familiare e per lavoratori da remoto (Unique Permit). Per i pensionati, è generalmente richiesta la dimostrazione di un reddito pensionistico minimo.
3. Documentazione tipica
La documentazione richiesta, con apostille (Convenzione dell’Aja del 1961, di cui l’Albania è parte) e traduzione in albanese, comprende tipicamente:
- passaporto o documento di identità in corso di validità;
- certificato di nascita;
- certificato del casellario giudiziale del Paese di provenienza (assenza di condanne ostative);
- documentazione attestante la fonte di reddito (certificazione di pensione per i pensionati; documentazione societaria o di attività per imprenditori e autonomi; contratto con datore di lavoro estero per i remote worker);
- contratto di locazione o atto di proprietà di un’abitazione in Albania;
- documentazione attestante la copertura sanitaria;
- fotografie formato passaporto e modulistica della Direzione Migrazione.
4. Iscrizione anagrafica e codice fiscale (NIPT)
Ottenuto il permesso di soggiorno, il soggetto procede con la registrazione della residenza presso l’ufficio anagrafe (Gjendja Civile) competente per territorio. Per chi svolge attività economica è inoltre necessaria l’iscrizione presso il Centro Nazionale del Registro/Business (NIPT – il codice identificativo fiscale e d’impresa). Per i lavoratori dipendenti, gli adempimenti fiscali sono di regola gestiti dal datore di lavoro.
5. Apertura del conto corrente
L’apertura di un conto corrente presso un istituto bancario albanese è soggetta alle procedure KYC e antiriciclaggio. L’Albania ha progressivamente allineato la propria disciplina antiriciclaggio agli standard internazionali ed è parte degli accordi di scambio di informazioni fiscali.
6. Adempimenti italiani: cancellazione APR e iscrizione AIRE
Parallelamente, sul versante italiano: cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune italiano e iscrizione all’AIRE presso il Consolato italiano competente (Ambasciata d’Italia a Tirana) entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988). A partire dal 1° gennaio 2024, l’omessa iscrizione nei termini comporta sanzioni amministrative da € 200 a € 1.000 per ciascun anno, fino a un massimo di cinque anni. L’iscrizione AIRE opera come presunzione relativa – non più assoluta – di non residenza in Italia.
7. Tempistiche indicative
| Adempimento | Tempi indicativi |
|---|---|
| Reperimento abitazione e contratto di locazione | 1 – 4 settimane |
| Predisposizione dossier (apostille, traduzioni) | 3 – 6 settimane |
| Rilascio del permesso di soggiorno | Alcune settimane / mesi (variabile per tipologia) |
| Iscrizione anagrafica e codice fiscale (NIPT) | Pochi giorni dopo il permesso |
| Apertura conto bancario | 2 – 6 settimane |
| Iscrizione AIRE (Italia) | Entro 90 giorni dal trasferimento |
8. Comparazione fiscale Italia – Albania
| Tipologia | Italia | Albania |
|---|---|---|
| Imposta redditi PF (lavoro) | 23% – 35% – 43% (3 scaglioni) + addizionali | 0% fino a ALL 600.000; 13%; max 23% |
| Piccole attività / autonomi | Regime forfetario fino a € 85.000 (15% / 5% startup) | 0% fino a ALL 14 mln di ricavi (fino al 2029) |
| Imposta società | 24% IRES + IRAP | 15% (5% software/agriturismo a condizioni) |
| IVA | 22% ordinaria | 20% ordinaria |
| Pensioni sistema obbligatorio estero | Tassazione ordinaria IRPEF | Di regola non imponibili (verifica caso per caso) |
| Convenzione doppie imposizioni | In vigore (1994, L. 175/1998) | In vigore (1994, L. 175/1998) |
Nota: i dati hanno carattere informativo e sono soggetti ad aggiornamento normativo. Gli importi in Lek albanese (ALL) sono convertiti in euro in via indicativa. Una valutazione personalizzata della convenienza fiscale del trasferimento richiede un’analisi caso per caso che consideri composizione del reddito, struttura patrimoniale, situazione familiare e finalità del cliente.
9. Avvertenza sui rischi
L’Albania presenta una specificità rispetto ai Paesi UE: pur non essendo inclusa nelle liste di Stati a regime fiscale privilegiato per le persone fisiche (D.M. 4 maggio 1999) – e dunque non operando la presunzione rafforzata ex art. 2, comma 2-bis TUIR – non beneficia neppure del quadro di tutele e automatismi propri dell’appartenenza all’Unione Europea. Il rischio principale resta l’esterovestizione personale ai sensi dell’art. 2 TUIR riformato dal D.Lgs. 209/2023: il mantenimento in Italia del centro delle relazioni personali e familiari (la nuova nozione tributaria autonoma di domicilio) può determinare la qualifica di residente fiscale italiano, anche in presenza di iscrizione AIRE e di permesso di soggiorno albanese.
La prossimità geografica fra Italia e Albania, se facilita il trasferimento sul piano logistico, espone a un rischio specifico: la possibilità di mantenere de facto il centro vitale in Italia (rientri frequenti, attività professionale principale o nucleo familiare in Italia) è tecnicamente più alta che per trasferimenti in giurisdizioni distanti. Le conseguenze in caso di contestazione sono il recupero delle imposte, sanzioni amministrative dal 90% al 240% (D.Lgs. 471/1997) e – al superamento delle soglie – profili penali ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000. Si aggiungono il rischio di esterovestizione societaria ex art. 73, comma 5-bis TUIR per le società albanesi gestite di fatto dall’Italia e la disciplina CFC ex art. 167 TUIR. La predisposizione di un fascicolo probatorio strutturato, sin dal momento del trasferimento, è particolarmente raccomandata, anche in considerazione della vigilanza prevista dall’art. 83 D.L. 112/2008 nel triennio successivo all’iscrizione AIRE.
L’approccio dello Studio al trasferimento di residenza in Albania
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia opera in materia di trasferimento di residenza in Albania coordinando i piani giuridici italiano e albanese in un percorso unitario, con particolare attenzione alla corretta lettura della riforma fiscale del 2024 (Legge 29/2023) e all’applicazione della Convenzione Italia–Albania. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:
- Analisi preliminare: valutazione della situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; verifica del trattamento applicabile alla specifica fonte di reddito (pensione, attività d’impresa, lavoro da remoto) alla luce della Legge 29/2023; calendario degli adempimenti italiani e albanesi.
- Coordinamento Italia–Albania: rapporto con corrispondenti albanesi (avvocati, commercialisti) per la richiesta del permesso di soggiorno, l’iscrizione anagrafica, l’ottenimento del codice fiscale NIPT, l’apertura del conto bancario, l’eventuale costituzione di società albanesi.
- Predisposizione del fascicolo probatorio: raccolta sistematica e cronologica della documentazione utile a sostenere l’effettività del trasferimento per il triennio di vigilanza ex art. 83 D.L. 112/2008 e i successivi periodi di possibile accertamento – particolarmente importante per l’Albania in considerazione della prossimità geografica all’Italia.
- Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi italiani residui, gestione del credito d’imposta e dell’applicazione della Convenzione Italia–Albania, eventuale assistenza in sede di contraddittorio.



