Il trasferimento della residenza in Croazia è un’operazione disciplinata, sul piano croato, dalla Legge sull’imposta sui redditi (Zakon o porezu na dohodak) e dalla Legge sugli stranieri (Zakon o strancima). Sul piano italiano, il trasferimento ricade nella disciplina dell’art. 2 TUIR (riformato dal D.Lgs. 209/2023). La Croazia è uno Stato membro dell’Unione Europea dal 1° luglio 2013, dell’area Schengen e dell’Eurozona dal 1° gennaio 2023, ed è inclusa nelle white list italiane (non opera dunque la presunzione rafforzata di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR).
Questo approfondimento fornisce un quadro informativo sui vantaggi connessi alla residenza in Croazia, sui requisiti di accesso, sulla procedura amministrativa di registrazione del soggiorno, sui documenti necessari e sui rischi specifici, in particolare quelli legati alla corretta sostanza del trasferimento e al coordinamento con la disciplina italiana.
Quali sono i vantaggi di avere la residenza fiscale in Croazia?
La Croazia presenta caratteristiche specifiche che la rendono una destinazione frequentemente analizzata nei progetti di trasferimento internazionale di residenza, in particolare per i cittadini italiani in considerazione della contiguità geografica, della comune appartenenza all’area UE e della presenza di comunità italofone in alcune zone costiere. È utile inquadrare oggettivamente tali caratteristiche, distinguendo i profili tecnici dalle semplificazioni mediatiche.
Posizione geografica e contiguità con l’Italia
La Croazia confina con l’Italia attraverso il Mare Adriatico. Le città dell’Istria (Pola, Rovigno) e del Quarnaro (Fiume, Abbazia) sono geograficamente prossime al confine italiano e ospitano una comunità italofona storica, riconosciuta come minoranza nazionale dalla Costituzione croata. Tale prossimità rende la Croazia particolarmente adatta a progetti di trasferimento che mantengano legami operativi con l’Italia (mantenendo, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali della residenza fiscale).
Appartenenza a UE, eurozona e area Schengen
La Croazia è entrata nell’Unione Europea il 1° luglio 2013. Il 1° gennaio 2023 ha contestualmente adottato l’euro come valuta nazionale (in sostituzione della kuna) e fatto ingresso nell’area Schengen. La piena integrazione UE comporta libertà di circolazione di persone e capitali, libertà di stabilimento, applicazione delle direttive comunitarie in materia bancaria, antiriciclaggio (V Direttiva AML, recepita in Croazia) e scambio automatico di informazioni (DAC2 / CRS).
Residenza fiscale in Croazia: sistema fiscale a aliquote contenute
Il sistema fiscale croato, riformato significativamente nel 2024, presenta aliquote complessivamente contenute rispetto al sistema italiano. L’imposta sul reddito delle persone fisiche (porez na dohodak) ha due scaglioni con aliquote inferiore e superiore, le cui percentuali sono determinate dai Comuni entro range nazionali. La soglia tra i due scaglioni è di € 50.400 annui (€ 4.200 mensili). Le società pagano un’imposta sui redditi (porez na dobit) del 10% per fatturati inferiori a € 1 milione e del 18% sopra tale soglia. Vi è inoltre un’addizionale comunale (prirez), variabile da Comune a Comune.
Costi operativi e di vita contenuti
I costi del lavoro, delle locazioni, degli spazi commerciali e dei servizi sono mediamente inferiori a quelli italiani, in particolare al di fuori dei centri turistici principali. Anche i costi di costituzione e mantenimento societario sono contenuti, con tempi di registrazione progressivamente ridotti grazie alla digitalizzazione delle procedure (sistema e-Croazia).
Convenzione contro le doppie imposizioni
È in vigore la Convenzione tra l’Italia e la Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 20 ottobre 1999 e ratificata in Italia con L. 75/2009 (in vigore dal 29 maggio 2009). La Convenzione è conforme al modello OCSE e disciplina, all’art. 4, i criteri tie-breaker per la soluzione dei conflitti di doppia residenza.
Avvertenza sull’efficacia dei vantaggi
Va precisato un punto frequentemente frainteso: i vantaggi del sistema fiscale croato producono effetti utili solo se il soggetto acquisisce effettivamente la residenza fiscale croata e cessa di essere residente fiscale in Italia secondo i criteri dell’art. 2 TUIR. Il mantenimento, anche solo parziale, della residenza fiscale italiana – frequente nei trasferimenti incompleti – riconduce i redditi mondiali nell’area di tassazione italiana, vanificando in concreto le caratteristiche fiscali croate descritte
Procedura per prendere la residenza in Croazia
La procedura per acquisire la residenza in Croazia – nella sua duplice dimensione anagrafica e fiscale – si articola in fasi sequenziali che, per i cittadini italiani, sono significativamente più snelle rispetto a quelle previste per Stati extra-UE. La sequenza tipica è la seguente.
1. Pianificazione preliminare
Verifica della coerenza del progetto di trasferimento con la situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; selezione del titolo di soggiorno UE in funzione della causa giustificativa (lavoro, attività imprenditoriale, risorse economiche autonome, studio); coordinamento con la pianificazione fiscale italiana e con la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Croazia.
2. Ingresso in Croazia e ricerca dell’abitazione
Per i cittadini italiani non sono previste formalità di ingresso (Schengen, libera circolazione). Il primo adempimento sostanziale è la disponibilità di un’abitazione regolare nel territorio croato: contratto di locazione (ugovor o najmu) o atto di acquisto di immobile. Tale documento è indispensabile per la registrazione del soggiorno e per le successive fasi della procedura.
3. Registrazione del soggiorno presso il MUP
Entro 30 giorni dal superamento del termine di 90 giorni di permanenza, il cittadino UE deve presentarsi presso la stazione di polizia (Policijska postaja) del Ministero degli Interni (MUP) competente per territorio. La registrazione comporta il rilascio del Certificato di Registrazione del Soggiorno Temporaneo (Potvrda o prijavi privremenog boravka), valido di regola per cinque anni e rinnovabile. Dopo cinque anni di soggiorno continuativo, è possibile richiedere il Soggiorno Permanente (Stalni boravak).
4. Ottenimento dell’OIB (codice fiscale croato)
L’OIB (Osobni identifikacijski broj) è il codice identificativo personale, equivalente al codice fiscale italiano. Si richiede presso l’Agenzia delle Entrate croata (Porezna uprava) ed è necessario per qualunque rapporto giuridico, fiscale o amministrativo in Croazia: apertura di conti bancari, registrazione di società, contratti di locazione, utenze, iscrizione sanitaria. È indispensabile in pratica già nelle prime fasi del trasferimento.
5. Apertura del conto corrente e iscrizione sanitaria
Apertura di un conto corrente presso un istituto bancario croato; iscrizione al sistema sanitario croato (HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) per i lavoratori e per chi ha diritto in base al regolamento UE 883/2004; in alternativa, copertura sanitaria privata equivalente.
6. Adempimenti italiani: cancellazione APR e iscrizione AIRE
Parallelamente, sul versante italiano: cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune italiano e iscrizione all’AIRE presso il Consolato italiano competente (Ambasciata d’Italia a Zagabria; Consolato Generale d’Italia a Fiume per la giurisdizione dell’Istria, del Quarnaro e della Dalmazia) entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988). L’iscrizione AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento della residenza fiscale estera ai sensi dell’art. 2 TUIR.
7. Rilascio del certificato di residenza fiscale croata
Una volta integrati i requisiti sostanziali (permanenza > 183 giorni o domicilio abituale), è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate croata (Porezna uprava) il Certificato di Residenza Fiscale (Potvrda o rezidentnosti). Tale certificato è generalmente richiesto per l’attivazione della Convenzione contro le doppie imposizioni e come elemento probatorio in caso di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria italiana.
Requisiti per la residenza in Croazia
Cittadini italiani e UE: il diritto di soggiorno
In virtù degli artt. 20 e 21 del TFUE e della Direttiva 2004/38/CE (recepita in Croazia con la Legge sugli stranieri), i cittadini italiani godono della libertà di soggiorno e di stabilimento sul territorio croato. La Direttiva subordina il diritto al soggiorno superiore a tre mesi al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
- Attività lavorativa: essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato ospitante.
- Risorse economiche sufficienti: disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per la propria famiglia, tali da non costituire un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante, e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi.
- Studio: essere iscritto a un istituto di istruzione riconosciuto, con assicurazione sanitaria e risorse sufficienti.
- Familiare di cittadino UE: essere familiare al seguito di un cittadino UE che soddisfi una delle condizioni precedenti.
Requisiti per la residenza fiscale (Porezna uprava)
Ai sensi dell’art. 38 della Legge generale tributaria croata (Opći porezni zakon) e dell’art. 2 della Legge sull’imposta sui redditi (Zakon o porezu na dohodak), una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Croazia se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- Domicilio in Croazia (prebivalište): il soggetto ha in Croazia il proprio domicilio (luogo nel quale ha intenzione di risiedere stabilmente), come iscritto nei registri pubblici.
- Soggiorno abituale (uobičajeno boravište): il soggetto soggiorna abitualmente in Croazia, ai sensi dell’art. 38 del Codice Tributario croato, ossia per un periodo di almeno 183 giorni in modo continuativo o frazionato in due o più anni solari.
Sono criteri alternativi: è sufficiente la sussistenza di uno solo per integrare la qualifica di residente fiscale croato. Il residente fiscale croato è soggetto a worldwide taxation: i suoi redditi mondiali concorrono alla formazione della base imponibile croata.
Documenti Necessari
Documenti per la registrazione del soggiorno UE
- documento di identità o passaporto in corso di validità;
- contratto di locazione registrato (ugovor o najmu) o atto di proprietà dell’immobile residenziale;
- documentazione attestante la causa del soggiorno: contratto di lavoro, statuto societario e visura camerale, prova di risorse economiche sufficienti, iscrizione a un istituto di istruzione riconosciuto;
- documentazione attestante la copertura sanitaria (TEAM nei primi mesi, poi iscrizione al sistema sanitario croato HZZO o assicurazione privata);
- fotografie formato passaporto, secondo gli standard croati;
- modulo di domanda compilato (Obrazac za prijavu privremenog boravka).
Documenti per l’OIB (codice fiscale)
- documento di identità o passaporto;
- modulo di richiesta OIB (Zahtjev za određivanjem OIB-a);
- eventuale procura per il rilascio in caso di richiesta tramite procuratore;
- documentazione di soggiorno (in caso di prima richiesta da parte di non residente).
Documenti per l’apertura conto bancario
- documento di identità;
- OIB (codice fiscale croato);
- certificato di registrazione del soggiorno;
- documentazione attestante l’origine dei fondi (in conformità alle procedure KYC e antiriciclaggio);
- eventuali referenze bancarie italiane.
Documenti per gli adempimenti italiani (AIRE)
- documento di identità italiano in corso di validità;
- certificato di registrazione del soggiorno croato o documentazione equivalente attestante l’effettivo trasferimento;
- modulo telematico di iscrizione AIRE (servizio Fast-It del Ministero degli Affari Esteri);
- eventuali documenti relativi al nucleo familiare per iscrizioni congiunte.
Documentazione probatoria del trasferimento sostanziale
Pur non operando per la Croazia la presunzione rafforzata dell’art. 2, comma 2-bis TUIR, è opportuno costituire un fascicolo probatorio strutturato a sostegno dell’effettività del trasferimento, in considerazione della vigilanza prevista dall’art. 83 D.L. 112/2008 nel triennio successivo all’iscrizione AIRE. Il fascicolo include tipicamente: contratti immobiliari, utenze, documentazione bancaria croata, documentazione lavorativa o societaria, iscrizione sanitaria, dichiarazioni dei redditi croate, prove di presenza fisica continuativa.
Tempi indicativi della procedura
| Adempimento | Tempi indicativi |
| Reperimento abitazione e contratto di locazione | 1 – 4 settimane |
| Rilascio dell’OIB (codice fiscale) | Stesso giorno fino a pochi giorni |
| Registrazione soggiorno UE presso MUP | Decisione: di regola 30 giorni dalla domanda |
| Apertura conto bancario | 3 – 15 giorni |
| Iscrizione sanitaria HZZO | Contestuale al lavoro o residenza |
| Iscrizione AIRE (Italia) | Entro 90 giorni dal trasferimento |
| Certificato di residenza fiscale croata | Disponibile dopo 183 giorni di permanenza |
Quali sono i rischi di avere la residenza fiscale in Croazia
Pur trattandosi di un trasferimento all’interno dell’Unione Europea – con una procedura amministrativa snella e in assenza della presunzione rafforzata applicabile alle giurisdizioni extra-UE a fiscalità privilegiata – il trasferimento della residenza in Croazia presenta specifici profili di rischio che è opportuno valutare preliminarmente. La conoscenza preventiva di tali profili è il presupposto di una pianificazione difendibile.
Rischio di esterovestizione personale
È il rischio principale anche per la Croazia, pur in assenza di presunzione rafforzata. Si configura quando il soggetto formalmente trasferito (iscritto all’AIRE, registrato in Croazia presso il MUP) mantenga in realtà in Italia il centro delle relazioni personali, familiari o professionali, in modo da risultare ancora qualificabile come residente fiscale italiano ai sensi dell’art. 2 TUIR. Le conseguenze in caso di contestazione sono: recupero delle imposte non versate in Italia, sanzioni amministrative dal 90% al 240% (D.Lgs. 471/1997) e – al superamento delle soglie – profili penali ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000.
Rischio di insufficienza dell’iscrizione AIRE
Dopo la riforma del D.Lgs. 209/2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024), l’iscrizione all’AIRE opera come presunzione relativa – e non più assoluta – di non residenza in Italia. La sola iscrizione AIRE non basta a dimostrare il trasferimento sostanziale: occorre il distacco effettivo del centro di interessi personali e familiari, la cui mancata realizzazione può determinare comunque la qualifica di residente fiscale italiano.
Rischio di mantenimento del centro vitale in Italia
Il D.Lgs. 209/2023 ha introdotto nell’art. 2 TUIR una nozione tributaria autonoma di domicilio, definito come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. Per chi trasferisce la residenza in Croazia – soprattutto in zone vicine al confine italiano (Istria, Fiume) – il rischio di mantenere in Italia il nucleo familiare, l’abitazione principale e i rapporti sociali prevalenti è particolarmente attuale. Tale mantenimento può determinare la qualifica di residente fiscale italiano anche in presenza di un effettivo soggiorno in Croazia per oltre 183 giorni.
Rischio specifico per i lavoratori transfrontalieri
La prossimità geografica tra Italia e Croazia favorisce la situazione del “lavoratore transfrontaliero”: il soggetto che lavora in Croazia ma rientra abitualmente in Italia. Per tali soggetti, la qualificazione della residenza fiscale richiede particolare attenzione, perché il mantenimento della residenza familiare in Italia e il rientro frequente possono condurre alla qualificazione come residenti fiscali italiani. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni e gli accordi specifici per i lavoratori frontalieri devono essere applicati con coerenza al caso concreto.
Rischio di doppia imposizione
In caso di doppia residenza fiscale (Italia + Croazia), la Convenzione del 1999 (in vigore dal 2009) elimina la doppia tassazione attraverso i criteri tie-breaker dell’art. 4. La sua applicazione, tuttavia, presuppone la presentazione di documentazione probatoria adeguata e, nei casi più complessi, l’attivazione della procedura amichevole tra le autorità competenti, con tempi che possono risultare significativi.
Rischio di scambio automatico di informazioni
La Croazia aderisce al Common Reporting Standard (CRS) e alla Direttiva 2014/107/UE (DAC2): le informazioni sui conti detenuti da soggetti non residenti sono trasmesse annualmente alle autorità fiscali del Paese di residenza. Un trasferimento incompleto, in cui il soggetto resti residente fiscale italiano, è destinato a emergere in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate italiana attraverso i flussi CRS.
Rischio di esterovestizione societaria
Per chi accompagna il trasferimento personale alla costituzione di società croate (d.o.o., j.d.o.o., d.d. o altre forme societarie), si aggiunge il rischio di esterovestizione societaria ex art. 73, comma 5-bis TUIR: la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia se la sua sede effettiva di amministrazione si trova sul territorio italiano, anche se formalmente registrata in Croazia. La mera registrazione presso il Registro delle Imprese croato è insufficiente in assenza di sostanza economica reale.
Rischio di triennio di vigilanza italiana
L’art. 83, commi 16 e seguenti del D.L. 112/2008 prevede che, per il triennio successivo all’iscrizione AIRE, il Comune di precedente residenza confermi all’Agenzia delle Entrate l’effettiva cessazione della residenza nel territorio nazionale. In tale periodo, l’effettività del trasferimento è sottoposta a vigilanza congiunta da parte di Comuni e Agenzia delle Entrate. Per i trasferimenti in Croazia, data la vicinanza geografica, è comune che gli accertamenti siano particolarmente attenti alla verifica delle presenze fisiche e dei legami residui con l’Italia. L’assenza di un fascicolo probatorio strutturato espone a contestazioni difficili da contrastare a posteriori.
Rischio di aggiornamento normativo
La fiscalità croata è stata oggetto di una significativa riforma dal 1° gennaio 2024, con la ridefinizione delle aliquote, l’attribuzione ai Comuni di poteri di determinazione delle aliquote PIT entro range nazionali e l’aggiornamento delle soglie a seguito del passaggio all’euro. Ulteriori aggiornamenti sono possibili negli esercizi successivi: una pianificazione affidabile richiede monitoraggio continuativo della disciplina applicabile.
L’approccio dello Studio al trasferimento di residenza in Croazia
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia opera in materia di trasferimento di residenza in Croazia coordinando i piani giuridici italiano e croato in un percorso unitario. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:
- Analisi preliminare: valutazione della situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; verifica della coerenza del progetto con il regime di soggiorno UE; calendario degli adempimenti italiani e croati.
- Coordinamento Italia–Croazia: rapporto con corrispondenti croati (avvocati, commercialisti, notai) per la registrazione del soggiorno presso il MUP, l’ottenimento dell’OIB, l’apertura del conto bancario, l’eventuale costituzione di società croate; supporto nella ricerca dell’abitazione e nella stipula del contratto di locazione.
- Predisposizione del fascicolo probatorio: raccolta sistematica e cronologica della documentazione utile a sostenere l’effettività del trasferimento per il triennio di vigilanza ex art. 83 D.L. 112/2008 e i successivi periodi di possibile accertamento – particolarmente importante per la Croazia in considerazione della prossimità geografica all’Italia.
- Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi italiani residui, gestione di eventuali richieste di chiarimento da parte di Comuni e Agenzia delle Entrate, ottenimento del Certificato di Residenza Fiscale croata al maturare dei requisiti, eventuale assistenza in sede di contraddittorio.



