La regolamentazione delle criptovalute ha conosciuto, negli ultimi anni, una trasformazione profonda. Quello che fino al 2022 era un settore in larga parte privo di una disciplina organica è oggi inquadrato da un articolato sistema di norme europee e nazionali: il Regolamento MiCA (UE 2023/1114) sul piano del mercato, la Direttiva DAC8 (UE 2023/2226) sul piano dello scambio di informazioni fiscali, la Travel Rule (Reg. UE 2023/1113) sul piano della tracciabilità dei trasferimenti, e – sul piano della fiscalità italiana – la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e successivamente modificata.
Questo approfondimento fornisce un quadro informativo aggiornato sulla regolamentazione delle criptovalute in Italia e in Europa: se e come le cripto-attività siano regolamentate, quando sussiste l’obbligo di dichiarazione, come adempiere correttamente agli obblighi fiscali e quali sono le conseguenze dell’omessa dichiarazione.
Le criptovalute sono regolamentate?
La risposta è affermativa, e in misura crescente. È diffusa l’idea – ormai superata – che le criptovalute siano un settore “non regolamentato” o una zona franca rispetto al diritto. Tale rappresentazione non corrisponde più al quadro attuale. La regolamentazione delle criptovalute si articola oggi su tre piani distinti, che è utile tenere separati.
I tre piani della regolamentazione
- Piano del mercato e degli operatori: il Regolamento MiCA disciplina l’emissione di cripto-attività e l’attività dei prestatori di servizi (CASP – Crypto-Asset Service Providers, ossia exchange, wallet provider, piattaforme di negoziazione), introducendo requisiti di autorizzazione, vigilanza, capitale e tutela degli utenti.
- Piano della tracciabilità e antiriciclaggio: la Travel Rule (Reg. UE 2023/1113) impone agli operatori di raccogliere e trasmettere i dati identificativi di ordinante e beneficiario per ogni trasferimento di cripto-attività, sul modello già adottato per i bonifici bancari.
- Piano fiscale: la disciplina tributaria italiana (artt. 67 e 68 TUIR, come modificati) qualifica i redditi da cripto-attività e ne definisce il regime impositivo; la Direttiva DAC8 introduce lo scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni fiscali europee.
Normative e decreti sulle criptovalute in Italia ed Europa
Il Regolamento MiCA (UE 2023/1114)
Il Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023, è la prima disciplina europea organica delle cripto-attività. È entrato in vigore il 29 giugno 2023 e si applica in via generale dal 30 dicembre 2024 (le disposizioni su token collegati ad attività e token di moneta elettronica dal 30 giugno 2024). MiCA distingue tre categorie di cripto-attività: i token di moneta elettronica (EMT), i token collegati ad attività (ART) e le altre cripto-attività. Introduce inoltre un regime di autorizzazione e vigilanza per i CASP, con requisiti patrimoniali (da € 50.000 a € 150.000 a seconda della classe di servizio), obblighi di cybersecurity, segregazione degli asset della clientela e trasparenza sulle commissioni.
La Direttiva DAC8 (UE 2023/2226)
La Direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023 (“DAC8“) estende alle cripto-attività il sistema di scambio automatico di informazioni fiscali fra gli Stati membri. È stata recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2025). In forza della DAC8, dal 1° gennaio 2026 i CASP raccolgono i dati identificativi e di residenza fiscale dei clienti e comunicano all’amministrazione finanziaria le operazioni effettuate (compravendite, trasferimenti, pagamenti), con trasmissione che alimenta lo scambio fra le autorità fiscali europee. La prima comunicazione è attesa entro il 2027 con riferimento all’anno 2026.
La Travel Rule (Reg. UE 2023/1113)
Pienamente operativo dal 30 dicembre 2024, il Regolamento (UE) 2023/1113 estende ai trasferimenti di cripto-attività la cosiddetta “Travel Rule”: gli operatori devono raccogliere e far viaggiare, insieme al trasferimento, i dati di ordinante e beneficiario (nome, indirizzo, riferimenti del wallet, codice fiscale o documento). L’obiettivo è la tracciabilità dei flussi e il contrasto al riciclaggio.
La disciplina fiscale italiana
Sul piano interno, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un regime fiscale specifico per le cripto-attività, recepito negli artt. 67 (lett. c-sexies) e 68 TUIR e chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è successivamente intervenuta sull’aliquota e sulla soglia di esenzione. Il quadro che ne risulta è oggi articolato e merita una trattazione dedicata nelle sezioni che seguono.
Quando è obbligatorio dichiarare le criptovalute?
In Italia gli obblighi connessi alle cripto-attività sono di due tipi, distinti e concorrenti: l’obbligo di monitoraggio fiscale (dichiarazione della detenzione) e l’obbligo di tassazione (dichiarazione e versamento dell’imposta sulle plusvalenze). I due piani vanno tenuti distinti, perché possono sussistere indipendentemente l’uno dall’altro.
L’obbligo di monitoraggio (quadro RW / quadro W)
Chi detiene cripto-attività – su exchange esteri, su wallet personali (anche “freddi”) o presso intermediari – è tenuto a indicarle nel quadro dedicato al monitoraggio fiscale della dichiarazione dei redditi (storicamente il quadro RW; per le cripto è stato introdotto il quadro W). L’obbligo di monitoraggio sussiste anche in assenza di plusvalenze: la semplice detenzione va dichiarata. Vanno indicati il valore iniziale (al 1° gennaio o all’acquisto), il valore finale (al 31 dicembre o alla cessione) e i giorni di detenzione.
L’obbligo di tassazione delle plusvalenze
La cessione di cripto-attività che genera una plusvalenza è soggetta a imposta sostitutiva. Costituiscono “cessione” fiscalmente rilevante non solo la conversione di cripto in euro (o altra valuta fiat), ma anche – secondo la disciplina vigente – la permuta fra cripto-attività aventi caratteristiche e funzioni diverse. La plusvalenza si calcola, ai sensi dell’art. 68 TUIR, come differenza fra il corrispettivo percepito (o il valore normale dei beni permutati) e il costo o valore di acquisto documentato dal contribuente.
La soglia di esenzione: attenzione alla sua abolizione
Un punto su cui si registra molta confusione. La disciplina introdotta nel 2023 prevedeva una soglia di esenzione: le plusvalenze non superiori a € 2.000 nell’anno non erano tassate. La Legge di Bilancio 2025 ha abolito tale soglia: per le plusvalenze realizzate a partire dal 2025 non opera più alcuna franchigia, e ogni plusvalenza è imponibile. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW/W, indipendentemente dall’importo.
Come mettersi in regola con le criptovalute?
La messa in regola della propria posizione in cripto-attività richiede ordine documentale, corretta compilazione della dichiarazione e – per le posizioni pregresse non dichiarate – l’eventuale ricorso agli istituti di regolarizzazione previsti dall’ordinamento.
1. Ricostruzione e documentazione delle operazioni
Il primo passo è la ricostruzione completa e ordinata di tutte le operazioni: acquisti, vendite, permute, trasferimenti, proventi da staking o lending. È essenziale conservare la documentazione (report CSV/PDF degli exchange, TxID/hash delle transazioni, estratti dei wallet, documentazione dei bonifici di carico e scarico). La qualità della documentazione è il presupposto sia della corretta determinazione dell’imposta, sia della difendibilità della posizione in caso di controllo.
2. Compilazione della dichiarazione
Gli adempimenti dichiarativi si articolano tipicamente in due quadri: il quadro dedicato al monitoraggio (RW/W), per indicare la detenzione delle cripto-attività; e il quadro dedicato alla tassazione (RT), per il calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze e l’applicazione dell’imposta sostitutiva. È inoltre dovuta, nei casi previsti, l’imposta di bollo (o l’imposta sul valore delle cripto-attività) nella misura dello 0,2% annuo.
3. Compensazione delle minusvalenze
Le minusvalenze realizzate possono essere portate in compensazione delle plusvalenze dello stesso anno e dei quattro anni successivi, secondo le regole previste. Una corretta gestione delle minusvalenze è parte della pianificazione fiscale ordinaria e consente di determinare l’imposta effettivamente dovuta.
4. Regolarizzazione delle posizioni pregresse
Per chi non abbia dichiarato cripto-attività in anni precedenti, l’ordinamento prevede l’istituto del ravvedimento operoso, che consente di sanare spontaneamente le omissioni versando l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta (tanto più ridotta quanto più tempestiva è la regolarizzazione). La Legge di Bilancio 2023 aveva inoltre previsto specifiche procedure di regolarizzazione per le detenzioni pregresse. L’individuazione dello strumento più adatto richiede un’analisi della singola posizione.
Le procedure di rideterminazione del valore
Il legislatore ha più volte previsto la facoltà di rideterminare (rivalutare) il valore fiscale delle cripto-attività possedute a una certa data, assumendo il valore normale a quella data in luogo del costo storico, dietro versamento di un’imposta sostitutiva. Si tratta di una facoltà opzionale, riproposta in diverse leggi di bilancio con aliquote e date differenti, la cui convenienza va valutata caso per caso. Le condizioni e le scadenze vanno verificate alla normativa vigente al momento della pianificazione.
Cosa succede se non dichiaro le crypto?
L’omessa dichiarazione delle cripto-attività espone a conseguenze sul piano sanzionatorio, sia per la violazione degli obblighi di monitoraggio sia per l’eventuale omessa tassazione delle plusvalenze. Con l’entrata a regime della DAC8, inoltre, la probabilità di emersione delle posizioni non dichiarate è significativamente aumentata.
Le sanzioni per l’omesso monitoraggio (quadro RW/W)
La violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale (omessa o infedele compilazione del quadro RW/W) è soggetta a una sanzione amministrativa proporzionale, che si applica sull’importo non dichiarato. La misura varia secondo la disciplina sul monitoraggio degli investimenti esteri (D.L. 167/1990) e in funzione, fra l’altro, della localizzazione delle attività. La sanzione si applica per ciascun anno di omissione.
Le conseguenze dell’omessa tassazione delle plusvalenze
L’omessa dichiarazione di plusvalenze imponibili comporta il recupero dell’imposta non versata, oltre a interessi e sanzioni per infedele o omessa dichiarazione, secondo la disciplina sanzionatoria tributaria (D.Lgs. 471/1997). Al superamento delle soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000, possono inoltre configurarsi profili di rilevanza penale (in particolare per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione).
Perché “non dichiarare” è oggi una scelta ad alto rischio
Fino a pochi anni fa, l’emersione delle posizioni cripto era difficile per l’amministrazione finanziaria. Con la DAC8 (operativa dal 2026) e con il Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE, gli operatori comunicano automaticamente le posizioni e le operazioni dei clienti alle autorità fiscali del Paese di residenza. Combinata con la Travel Rule, che traccia i trasferimenti, e con la registrazione MiCA degli operatori, questa architettura rende le posizioni non dichiarate sempre più facilmente rilevabili in sede di controllo incrociato. La regolarizzazione spontanea, ove possibile, è di norma preferibile all’attesa di un accertamento.
L’aliquota sulle plusvalenze: 26% e 33%
Un chiarimento utile, perché fonte di frequenti errori. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività è pari al 26% per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025. La Legge di Bilancio 2025 ha disposto l’aumento al 33% per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026. In pratica: le plusvalenze del 2025 (dichiarazione 2026) scontano il 26%; quelle del 2026 (dichiarazione 2027) il 33%. È prevista un’eccezione per determinati token di moneta elettronica denominati in euro, per i quali l’aliquota può restare al 26%. Applicare già il 33% sulle plusvalenze del 2025 è un errore frequente da evitare.
| Plusvalenze realizzate | Aliquota imposta sostitutiva |
|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2025 (dichiarazione 2026) | 26% |
| Dal 1° gennaio 2026 (dichiarazione 2027) | 33% |
| Token di moneta elettronica in euro (specifici) | 26% (in deroga) |
L’approccio dello Studio in materia di criptovalute
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste investitori e operatori in materia di cripto-attività, sia sul piano della compliance dichiarativa e fiscale, sia sul piano della tutela in caso di truffe, frodi informatiche o contestazioni. L’assistenza tipica si articola nei seguenti ambiti:
- Compliance dichiarativa e fiscale: ricostruzione delle operazioni, corretta compilazione dei quadri dichiarativi (monitoraggio e tassazione), valutazione delle opzioni di rideterminazione del valore, regolarizzazione delle posizioni pregresse tramite ravvedimento operoso.
- Assistenza in caso di contestazioni: supporto nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, predisposizione della documentazione probatoria, difesa in sede di accertamento.
- Tutela in caso di truffe e frodi: analisi dei contratti e delle piattaforme, individuazione di clausole ingannevoli o profili di abusivismo, azioni per il recupero dei fondi in contesti anche internazionali, denuncia alle autorità competenti.
- Consulenza preventiva: verifica dell’autorizzazione MiCA degli operatori, due diligence sulle piattaforme, impostazione ordinata della documentazione in funzione degli obblighi DAC8.



