STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

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Come prendere la residenza a San Marino

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DANIELE BERTAGGIA | Avvocato Cassazionista e Titolare

Di cosa parliamo

La residenza a San Marino è disciplinata, sul piano sammarinese, dalla Legge 28 giugno 2010, n. 118 sui requisiti di soggiorno (e successive modifiche), dalla Legge 24 maggio 2013, n. 56 sulla cittadinanza, e – con specifico riferimento al regime di residenza fiscale non domiciliata – dalla Legge 26 luglio 2023, n. 132 attuata dalla Circolare 1/2024 dell’Ufficio Tributario. Sul piano italiano, il trasferimento ricade nella disciplina dell’art. 2 TUIR (riformato dal D.Lgs. 209/2023). La Repubblica di San Marino è inclusa nella white list italiana dal D.M. 12 febbraio 2014: per i cittadini italiani trasferiti a San Marino non opera la presunzione rafforzata di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR.

Questo approfondimento fornisce un quadro informativo sui requisiti per vivere a San Marino, sui vantaggi della residenza, sulle quattro principali tipologie di residenza disponibili (elettiva, imprenditoriale, atipica con regime agevolato, atipica per pensionati) e sulla procedura di ottenimento.

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Quali sono i requisiti per vivere a San Marino?

La normativa sammarinese in materia di soggiorno e residenza distingue diverse categorie di accesso al territorio, ciascuna con propri requisiti. È utile inquadrare preliminarmente i requisiti di carattere generale che si applicano alla maggior parte delle tipologie di residenza, prima di analizzare le specificità di ciascun regime.

Vivere a San Marino: Requisiti generali

Per ottenere un titolo di residenza a San Marino sono di regola richiesti i seguenti requisiti generali:

  • Disponibilità di un’abitazione idonea: abitazione di proprietà o in locazione regolarmente registrata, ubicata sul territorio sammarinese, con caratteristiche dimensionali e igieniche conformi alla normativa locale.
  • Risorse economiche sufficienti: il richiedente deve disporre di mezzi di sostentamento adeguati, da dimostrare attraverso documentazione bancaria, redditi documentati, pensioni, rendite o altre fonti lecite.
  • Copertura sanitaria: iscrizione al sistema sanitario sammarinese (ISS – Istituto per la Sicurezza Sociale) ove possibile, ovvero copertura assicurativa privata equivalente.
  • Assenza di precedenti penali ostativi: presentazione del certificato del casellario giudiziale del Paese di provenienza, di data non anteriore a sei mesi, attestante l’assenza di condanne ostative all’ingresso.
  • Stato di salute compatibile: in alcuni casi è richiesto un certificato medico attestante l’assenza di malattie che possano costituire un onere per il sistema sanitario nazionale.
  • Regolarità fiscale nel Paese di provenienza: autocertificazione o documentazione attestante l’assenza di pendenze fiscali rilevanti nel Paese di precedente residenza.

Distinzione fra titoli di soggiorno e residenza fiscale

È utile precisare, sin da subito, una distinzione operativa fondamentale:

  • Permesso di soggiorno: titolo amministrativo che autorizza il soggetto a vivere a San Marino. Si articola in diverse tipologie (permesso di soggiorno per residenza elettiva, per fini imprenditoriali, atipica, etc.) ed è rilasciato dal Dipartimento Affari Esteri – Ufficio Stranieri.
  • Residenza anagrafica: iscrizione del soggetto presso l’Ufficio Anagrafe del Castello sammarinese di residenza, con conseguente attribuzione del codice ISS e accesso ai servizi pubblici.
  • Residenza fiscale: status tributario che determina l’assoggettamento del soggetto a IGR sammarinese sui redditi mondiali (worldwide taxation, salvo regimi speciali). Si acquisisce con l’iscrizione anagrafica e il rispetto dei criteri sostanziali (centro vitale, permanenza).

La sola disponibilità di un permesso di soggiorno non determina automaticamente la residenza fiscale: occorre l’iscrizione anagrafica e l’effettivo trasferimento del centro vitale.

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Quali sono i vantaggi della residenza a San Marino?

La residenza a San Marino presenta una serie di caratteristiche specifiche che la rendono frequentemente analizzata nei progetti di trasferimento internazionale, in particolare per i cittadini italiani in considerazione della contiguità geografica, della comune lingua italiana e della white list italiana di cui San Marino fa parte dal 2014.

White list e assenza di presunzione

Con il D.M. 12 febbraio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2014), San Marino è stata esclusa dalla black list italiana ed inclusa nelle white list. Le conseguenze pratiche sono significative: per le persone trasferite a San Marino non opera la presunzione di residenza in Italia ex art. 2, comma 2-bis TUIR, e non sussiste l’inversione dell’onere della prova. Il contribuente non è tenuto a fornire una prova rafforzata dell’effettiva residenza estera, essendo sufficienti gli ordinari elementi probatori.

Sistema fiscale a aliquote contenute

L’Imposta Generale sui Redditi (IGR) sammarinese applica alle persone fisiche aliquote progressive che vanno dal 9% (fino a € 10.000) al 35% (oltre € 80.000), su otto scaglioni intermedi. La stessa imposta, nella sua versione societaria (IGR), è pari al 17% sull’utile fiscale, con riduzione al 8,5% per i primi cinque anni per le nuove attività che rispettino i requisiti occupazionali.

Tassazione contenuta su dividendi e capital gain

  • Dividendi a persone fisiche: tassazione del 5% (contro il 26% italiano).
  • Plusvalenze su partecipazioni: esenzione dopo 12 mesi di detenzione, se classificate come investimento a lungo termine.
  • Plusvalenze su immobili: tassate solo se l’immobile è detenuto per non più di cinque anni (con eccezioni per prima casa, successione e altri casi specifici).
  • Imposta di successione e donazione: non prevista come imposta di carattere generale; sono previsti diritti di registrazione e di trascrizione.

Regime monofase in luogo dell’IVA

San Marino non applica l’IVA: vige l’imposta “monofase” con aliquota ordinaria al 17% e aliquote ridotte su categorie specifiche (es. beni strumentali all’1%). L’imposta si applica una sola volta, al primo passaggio commerciale. Per gli scambi Italia–San Marino è in vigore l’obbligo di e-fattura dal 1° luglio 2022 (codice destinatario Ufficio Tributario RSM: 2R4GTO8).

Sistema bancario consolidato e Convenzione contro le doppie imposizioni

Il sistema bancario sammarinese, dopo il superamento del segreto bancario nei confronti delle autorità fiscali e l’adesione agli standard di trasparenza internazionale, è oggi pienamente integrato nei flussi di scambio automatico di informazioni (CRS in ambito OCSE; FATCA per i rapporti USA). La Convenzione tra Italia e San Marino contro le doppie imposizioni è in vigore (firmata a Roma il 21 marzo 2002, modificata da protocollo aggiuntivo del 13 giugno 2012, ratificata in Italia con L. 88/2013) e disciplina i criteri tie-breaker dell’art. 4 secondo il modello OCSE.

Prossimità geografica e lingua italiana

La Repubblica di San Marino è geograficamente enclavata nel territorio italiano, fra le province di Rimini e Pesaro-Urbino. Il suo territorio è di circa 61 km², e tutto il Paese parla italiano (lingua ufficiale). Tale condizione facilita significativamente l’integrazione del nuovo residente, sia sul piano amministrativo che sociale, e riduce sensibilmente i costi di transizione tipici di un trasferimento all’estero.

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Tipologie di residenza fiscale a San Marino

L’ordinamento sammarinese prevede una pluralità di tipologie di residenza, ciascuna con propri requisiti, finalità e benefici specifici. Le quattro principali categorie utilizzate nella prassi sono: residenza elettiva, residenza per fini imprenditoriali, residenza atipica con regime fiscale agevolato (cd. “non-dom” sammarinese) e residenza atipica per pensionati. La scelta della tipologia più adeguata dipende dalla situazione specifica del richiedente: età, fonte di reddito, finalità del trasferimento, disponibilità patrimoniale.

Residenza elettiva

La residenza elettiva è la tipologia di residenza destinata a soggetti che intendono trasferirsi a San Marino senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale sul territorio sammarinese. È rivolta a soggetti che dispongono di mezzi di sostentamento autonomi (rendite, pensioni, redditi da capitale, redditi esteri stabili) e che cercano una qualità di vita determinata dalle caratteristiche del Paese.

Requisiti caratterizzanti

  • disponibilità di un’abitazione idonea sul territorio sammarinese, di proprietà o in locazione, con caratteristiche dimensionali adeguate al numero di componenti del nucleo familiare;
  • dimostrazione di mezzi di sostentamento autonomi e stabili, di importo congruo rispetto al numero di familiari (rendite, pensioni, redditi finanziari, redditi immobiliari, redditi esteri stabili);
  • assenza di esercizio di attività lavorativa o imprenditoriale a San Marino;
  • copertura sanitaria adeguata.

Profilo di interesse

Si tratta della tipologia tipicamente scelta da soggetti benestanti, professionisti o imprenditori in fase di vita non lavorativa, persone con redditi finanziari o patrimoniali stabili. Comporta l’iscrizione anagrafica e, di conseguenza, la qualificazione come residente fiscale sammarinese – con conseguente applicazione dell’IGR sammarinese sui redditi mondiali, fermo restando l’eventuale accesso al regime non-dom (descritto più avanti).

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Residenza per fini imprenditoriali

La residenza per fini imprenditoriali (in alcune classificazioni “per motivi di lavoro” o “per attività economica”) è destinata a chi intende svolgere un’attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo a San Marino. È legata, tipicamente, alla titolarità di un’impresa sammarinese o all’esercizio di un’attività professionale autorizzata.

Requisiti caratterizzanti

  • titolarità o partecipazione qualificata in una società sammarinese, ovvero esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo regolarmente autorizzato sul territorio;
  • ottenimento della licenza di esercizio dell’attività rilasciata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (l’istanza si presenta tramite il Business Gate / sportello unico digitale ASE-CC);
  • disponibilità di una sede operativa idonea (uffici, locali commerciali, capannoni) regolarmente registrata;
  • requisiti occupazionali specifici, in caso di accesso a regimi agevolati per nuove attività (esenzione fiscale al 8,5% per cinque anni).

Profilo di interesse

È la tipologia frequentemente scelta da imprenditori italiani che intendono insediare a San Marino una nuova attività operativa, beneficiando del regime IGR societario al 17% (o 8,5% per le nuove attività) e della distribuzione dei dividendi a persone fisiche al 5%. Va sottolineato che, per essere efficace anche ai fini italiani, l’attività deve avere sostanza economica reale sul territorio sammarinese, non costituendo una mera struttura di facciata: il rischio di esterovestizione societaria ex art. 73, comma 5-bis TUIR opera anche per le società sammarinesi gestite di fatto dall’Italia.

Residenza atipica con regime fiscale agevolato

La residenza atipica con regime fiscale agevolato – nota anche come regime di residenza fiscale non domiciliata o “non-dom sammarinese” – è stata introdotta dalla Legge n. 132 del 26 luglio 2023 e attuata dalla Circolare 1/2024 dell’Ufficio Tributario. È una tipologia di residenza specifica, dedicata a soggetti che trasferiscono il proprio domicilio fiscale a San Marino mantenendo redditi prevalentemente esteri, con applicazione di un regime fiscale forfetario particolarmente contenuto.

Caratteristiche del regime

  • Imposta forfetaria annua: € 10.000 a titolo di IGR sostitutiva sui redditi di fonte estera, indipendentemente dal loro ammontare e dalla loro natura.
  • Aliquota agevolata su determinati redditi prodotti in territorio: aliquota del 5% su talune categorie di redditi prodotti in San Marino, secondo i requisiti e i limiti definiti dalla normativa attuativa.
  • Durata: il regime è applicabile per il periodo previsto dalla normativa, alle condizioni indicate nella legge istitutiva e nella Circolare 1/2024.
  • Estensione al nucleo familiare: alle condizioni previste, il regime può essere esteso ai familiari del titolare con un’imposta aggiuntiva forfetaria.

Requisiti soggettivi e procedurali

L’accesso al regime non-dom sammarinese è subordinato al rispetto di specifici requisiti soggettivi (di regola, assenza di precedente residenza fiscale sammarinese per un periodo predefinito), all’ottenimento del titolo di residenza atipica e alla presentazione della richiesta di accesso al regime con le modalità previste dalla normativa attuativa. La verifica dei requisiti è effettuata dall’Ufficio Tributario sammarinese.

Profilo di interesse

È la tipologia tipicamente scelta da soggetti ad alto patrimonio con redditi prevalentemente esteri (rendite finanziarie, dividendi da società estere, royalties, capital gain, redditi da partecipazioni). Per il pubblico target, il regime fornisce un’imposizione effettiva contenuta e prevedibile in valore assoluto, particolarmente utile per finalità di pianificazione patrimoniale di lungo termine.

Residenza atipica per pensionati

La residenza atipica per pensionati è una tipologia specifica destinata a soggetti pensionati esteri che intendono trasferire il proprio domicilio a San Marino. La normativa sammarinese ha previsto, nel tempo, regimi specifici per agevolare l’insediamento di questa categoria, in considerazione della stabilità della loro posizione reddituale e della loro capacità contributiva.

Requisiti caratterizzanti

  • essere percettori di pensione vitalizia di fonte estera (sono ammesse pensioni pubbliche e private, di vecchiaia, di anzianità, anche complementari);
  • dimostrazione di un importo minimo di pensione, secondo le soglie previste dalla normativa applicabile;
  • disponibilità di un’abitazione idonea sul territorio sammarinese;
  • copertura sanitaria adeguata;
  • rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di riferimento (assenza di precedenti penali ostativi, regolarità fiscale).

Trattamento fiscale tipico

Il trattamento fiscale dipende dalla specifica disciplina applicabile al momento del trasferimento e dall’eventuale combinazione con il regime non-dom descritto sopra. Per la pensione di fonte italiana va inoltre tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–San Marino: ai sensi degli articoli 18 e 19, le pensioni private (es. INPS lavoratori del settore privato) sono di regola tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore; le pensioni pubbliche (es. dipendenti dello Stato) restano di regola tassate nello Stato fonte. Il trattamento delle singole pensioni richiede pertanto un’analisi caso per caso.

Profilo di interesse

È una tipologia frequentemente scelta da pensionati italiani con pensione di entità significativa, che cercano un trasferimento geograficamente prossimo all’Italia, con lingua italiana e con un sistema fiscale meno gravoso rispetto a quello italiano per le persone fisiche.

Come prendere la residenza a San Marino: requisiti, documenti, procedura e tempistiche

La procedura per prendere la residenza a San Marino si articola in fasi sequenziali coordinate sia con l’amministrazione sammarinese sia con quella italiana. Le fasi tipiche sono le seguenti.

1. Pianificazione preliminare

Verifica della tipologia di residenza più adeguata al profilo del cliente (elettiva, imprenditoriale, atipica con regime agevolato, atipica per pensionati); valutazione della convenienza alla luce della composizione dei redditi; coordinamento con la pianificazione fiscale italiana e con la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–RSM.

2. Reperimento dell’abitazione

L’individuazione di un’abitazione idonea sul territorio sammarinese è il primo adempimento sostanziale: il contratto di locazione (regolarmente registrato presso l’Ufficio Registro e Conservatoria) o l’atto di acquisto immobiliare costituisce documentazione essenziale per la successiva richiesta del titolo di soggiorno e per l’iscrizione anagrafica.

3. Documentazione necessaria

Pur con variazioni in funzione della specifica tipologia di residenza, la documentazione tipicamente richiesta comprende:

  • passaporto o documento di identità in corso di validità;
  • certificato di nascita;
  • certificato di stato civile (eventuale certificato di matrimonio o stato di famiglia per richieste familiari);
  • certificato del casellario giudiziale del Paese di provenienza, di data non anteriore a sei mesi, con apostille o legalizzazione e traduzione giurata se richiesta;
  • certificato di regolarità fiscale del Paese di provenienza;
  • contratto di locazione regolarmente registrato o atto di acquisto immobiliare;
  • documentazione attestante mezzi di sostentamento (estratti conto, dichiarazioni dei redditi, certificazioni di pensione, business plan o documentazione societaria per la residenza imprenditoriale);
  • certificato medico attestante l’assenza di malattie ostative;
  • polizza sanitaria o iscrizione al sistema sanitario sammarinese;
  • fotografie biometriche;
  • eventuali ulteriori documenti specifici per la tipologia di residenza richiesta.

4. Presentazione della domanda

La domanda di permesso di soggiorno è presentata al Dipartimento Affari Esteri – Ufficio Stranieri, con la documentazione completa. La pratica è esaminata dagli uffici competenti, che possono richiedere documentazione integrativa o sottoporre il caso al Congresso di Stato per le tipologie di residenza più articolate.

5. Iscrizione anagrafica e attribuzione del codice ISS

All’esito positivo della procedura, il soggetto ottiene il titolo di soggiorno e procede con l’iscrizione presso l’Ufficio Anagrafe del Castello sammarinese di residenza, con conseguente attribuzione del codice ISS (utile per l’accesso al sistema sanitario e per l’apertura di rapporti bancari).

6. Adempimenti italiani: cancellazione APR e iscrizione AIRE

Parallelamente, sul versante italiano: cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune italiano e iscrizione all’AIRE presso il Consolato italiano competente entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988). Per San Marino, l’AIRE è gestita tramite il Consolato Generale d’Italia in San Marino. Va ricordato che, dopo il D.Lgs. 209/2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024), l’iscrizione AIRE opera come presunzione relativa – non più assoluta – di non residenza in Italia: il distacco effettivo del centro vitale resta condizione sostanziale per l’efficacia del trasferimento.

7. Eventuale accesso al regime non-dom

Per chi accede al regime di residenza atipica con regime fiscale agevolato (L. 132/2023), è necessaria la presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributario sammarinese, secondo le modalità previste dalla Circolare 1/2024.

Tempistiche indicative

Adempimento Tempi indicativi
Reperimento abitazione e contratto di locazione 2 – 8 settimane
Predisposizione del dossier documentale (apostille, traduzioni)4 – 8 settimane
Esame della domanda di permesso di soggiorno60 – 180 giorni (variabile per tipologia)
Iscrizione anagrafica e codice ISS 2 – 6 settimane
Apertura conto bancario sammarineseDopo 7 anni di residenza legale
Iscrizione AIRE (Italia)Entro 90 giorni dal trasferimento

Avvertenza sui rischi

Pur in assenza di presunzione rafforzata (San Marino è in white list), il trasferimento della residenza San Marino presenta gli ordinari rischi di esterovestizione personale ai sensi dell’art. 2 TUIR riformato dal D.Lgs. 209/2023: il mantenimento in Italia del centro delle relazioni personali e familiari, dell’attività professionale prevalente o delle abitazioni principali può determinare comunque la qualifica di residente fiscale italiano, anche in presenza di iscrizione AIRE e di permesso di soggiorno sammarinese.

La prossimità geografica fra Italia e San Marino, se da un lato facilita il trasferimento sul piano logistico, dall’altro espone a un rischio specifico: la possibilità di mantenere de facto il centro vitale in Italia (rientri quotidiani, attività professionale principale svolta in Italia, nucleo familiare in Italia) è tecnicamente più alta che per trasferimenti in giurisdizioni distanti. La predisposizione di un fascicolo probatorio strutturato, sin dal momento del trasferimento, è particolarmente raccomandata.

L’approccio dello Studio al trasferimento di residenza a San Marino

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia opera in materia di trasferimento di residenza a San Marino coordinando i piani giuridici italiano e sammarinese in un percorso unitario. La prossimità della sede dello Studio (Ferrara, a circa un’ora dal confine sammarinese) facilita la gestione operativa del trasferimento e i rapporti con gli uffici sammarinesi. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:

  • Analisi preliminare: valutazione della situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; selezione della tipologia di residenza più adeguata (elettiva, imprenditoriale, atipica con regime agevolato, atipica per pensionati); calendario degli adempimenti italiani e sammarinesi.
  • Coordinamento Italia–San Marino: rapporto con corrispondenti sammarinesi (avvocati, commercialisti, notai) per la richiesta del permesso di soggiorno, l’iscrizione anagrafica, l’apertura del conto bancario, l’eventuale accesso al regime non-dom L. 132/2023.
  • Predisposizione del fascicolo probatorio: raccolta sistematica e cronologica della documentazione utile a sostenere l’effettività del trasferimento per il triennio di vigilanza ex art. 83 D.L. 112/2008 e i successivi periodi di possibile accertamento – particolarmente importante per San Marino in considerazione della prossimità geografica all’Italia.
  • Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi italiani residui, gestione di eventuali richieste di chiarimento da parte di Comuni e Agenzia delle Entrate, coordinamento delle dichiarazioni dei redditi sammarinesi, eventuale assistenza in sede di contraddittorio.

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CHI SONO

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Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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