STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

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Come prendere la residenza fiscale in Grecia

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DANIELE BERTAGGIA | Avvocato Cassazionista e Titolare

Di cosa parliamo

Il trasferimento della residenza fiscale in Grecia è un’operazione disciplinata, sul piano greco, dal Codice Fiscale (Legge 4172/2013, Income Tax Code) e dalle leggi successive che hanno introdotto specifici regimi agevolati per i nuovi residenti: la Legge 4646/2019 – art. 5A (regime non-dom per soggetti ad alto patrimonio); la Legge 4714/2020 – art. 5B (flat tax al 7% per pensionati stranieri); la Legge 4758/2020 – art. 5C (riduzione del 50% per professionisti e lavoratori). Sul piano italiano, il trasferimento ricade nella disciplina dell’art. 2 TUIR (riformato dal D.Lgs. 209/2023). La Grecia è uno Stato membro UE dal 1981, dell’area Schengen dal 2000, dell’Eurozona dal 2001 ed è inclusa nelle white list italiane: non opera dunque la presunzione rafforzata di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR.

Questo approfondimento fornisce un quadro informativo sui regimi fiscali agevolati greci, sui requisiti di accesso, sulla comparazione con il sistema fiscale italiano e sui rischi specifici legati al rispetto della corretta sostanza del trasferimento.

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Residenza fiscale in Grecia: Come funziona il regime fiscale agevolato

La Grecia ha sviluppato, fra il 2019 e il 2020, una serie di regimi fiscali specifici dedicati ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Grecia. La filosofia complessiva di tali regimi è quella di attrarre tre categorie di nuovi residenti: pensionati stranieri (regime art. 5B), lavoratori e professionisti qualificati (regime art. 5C), soggetti ad alto patrimonio con redditi prevalentemente esteri (regime art. 5A non-dom).

I tre regimi sono alternativi tra loro: il contribuente, in funzione del proprio profilo, accede al regime più adatto e non può cumulare i benefici. Per tutti i regimi sono previsti requisiti soggettivi precisi (assenza di precedente residenza fiscale greca per un determinato periodo), requisiti procedurali (presentazione tempestiva della domanda all’AADE – l’Agenzia delle Entrate greca) e una durata massima di applicazione del regime.

Flat Tax al 7% per i pensionati stranieri

Il regime per i pensionati esteri è disciplinato dall’art. 5B della Legge 4172/2013, introdotto dalla Legge 4714/2020. È uno dei regimi più semplici nel panorama europeo: prevede l’applicazione di un’aliquota forfetaria del 7% su tutti i redditi di fonte estera (non solo sulla pensione, ma anche su dividendi, interessi, royalties, capital gain e altri redditi prodotti fuori dalla Grecia).

Requisiti soggettivi

  • essere percettori di una pensione di fonte estera (sono ammesse pensioni pubbliche, private, di vecchiaia, di anzianità, anche complementari);
  • non essere stati residenti fiscali in Grecia per almeno 5 dei 6 anni precedenti l’anno di trasferimento;
  • trasferire la residenza fiscale da uno Stato con cui la Grecia abbia in vigore una convenzione di cooperazione amministrativa fiscale (per i cittadini italiani il requisito è soddisfatto: la Convenzione del 1987 è in vigore).

Caratteristiche del regime

  • Aliquota: 7% flat su tutti i redditi di fonte estera, indipendentemente dalla loro tipologia.
  • Durata: 15 anni dall’anno di prima applicazione (non rinnovabili).
  • Redditi greci: tassati secondo le regole ordinarie greche (aliquote progressive sui redditi delle persone fisiche, attualmente 9% – 22% – 28% – 36% – 44%).
  • Esonero dall’imposta di successione e donazione: non applicabile direttamente al regime, ma la disciplina greca prevede esenzioni proprie per il coniuge e i discendenti diretti.
  • Domanda: da presentare all’AADE entro il 31 marzo dell’anno fiscale per il quale si chiede l’applicazione del regime.

Profilo di interesse per i pensionati italiani

Il regime è di particolare interesse per i pensionati italiani con pensione lorda significativa. Va precisato un punto tecnico essenziale: ai sensi della Convenzione Italia–Grecia del 1987, le pensioni private (ad esempio INPS lavoratori del settore privato) sono di regola tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore (art. 18, principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza). Ne consegue che, per il pensionato italiano che diventi residente fiscale greco, la pensione INPS privata sarebbe soggetta solo all’imposta greca al 7%.

Per le pensioni pubbliche (ad esempio pensioni di dipendenti dello Stato, art. 19 della Convenzione), opera invece di regola il principio della tassazione esclusiva nello Stato fonte: tali pensioni restano tassate in Italia anche per il pensionato residente in Grecia, salvo applicazione di clausole specifiche. Il trattamento delle singole pensioni richiede pertanto un’analisi caso per caso.

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Agevolazioni per Freelance e Partite Iva

Il regime per i lavoratori e i professionisti è disciplinato dall’art. 5C della Legge 4172/2013, introdotto dalla Legge 4758/2020. Prevede una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito applicabile sui redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Grecia, per un periodo di 7 anni.

Requisiti soggettivi

  • non essere stati residenti fiscali in Grecia per almeno 5 dei 6 anni precedenti l’anno di trasferimento;
  • trasferire la residenza fiscale da uno Stato membro UE/SEE o da un Paese con cui la Grecia abbia in vigore una convenzione di cooperazione amministrativa fiscale;
  • svolgere in Grecia attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa individuale (freelance, partita IVA, ditta individuale, posizioni di amministratore di società greche);
  • dichiarare l’intenzione di mantenere la residenza fiscale in Grecia per almeno due anni.

Caratteristiche del regime

  • Riduzione fiscale: esenzione del 50% dei redditi da lavoro/professionali prodotti in Grecia ai fini IRPEF greca e dell’imposta solidale (eisforá allilengýis).
  • Durata: 7 anni a partire dall’anno di trasferimento (non prorogabili).
  • Redditi non agevolati: i redditi diversi da lavoro/attività professionale (rendite, capital gain, redditi esteri) seguono le regole ordinarie.
  • Domanda: da presentare all’AADE entro il 31 luglio dell’anno fiscale per cui si chiede l’applicazione.

Profilo di interesse per professionisti italiani

Il regime è particolarmente adatto per professionisti, freelance digitali, lavoratori da remoto, manager e quadri qualificati che intendano stabilirsi in Grecia svolgendovi la propria attività professionale. La riduzione del 50% – combinata con le aliquote ordinarie greche – produce un’imposizione effettiva significativamente contenuta. Va precisato che il regime presuppone l’effettivo svolgimento dell’attività in Grecia: il lavoratore da remoto deve essere fisicamente presente sul territorio greco e svolgere lì il proprio lavoro, non semplicemente “trasferire la residenza” mantenendo l’attività operativa altrove.

Per completezza, va ricordato che la Legge 4646/2019 – art. 5A ha introdotto un terzo regime, dedicato a soggetti ad alto patrimonio: l’imposta sui redditi esteri è sostituita da un forfait annuale di € 100.000 (oltre a € 20.000 per ciascun familiare incluso). Durata: 15 anni. Requisito: investimento in Grecia (immobili, partecipazioni, titoli) di almeno € 500.000 entro tre anni, e assenza di residenza fiscale greca per almeno 7 degli 8 anni precedenti. Termine di domanda: 31 marzo.

La scelta tra i tre regimi (5A, 5B, 5C) richiede un’analisi caso per caso: profilo reddituale, composizione del patrimonio, finalità del trasferimento, durata progettata della permanenza.

Requisiti per ottenere la residenza fiscale greca

L’acquisizione della residenza fiscale in Grecia presuppone, come per ogni trasferimento di residenza fiscale, due livelli distinti: un livello amministrativo / anagrafico (titolo di soggiorno o registrazione del soggiorno UE) e un livello sostanziale / fiscale (effettivo trasferimento del centro vitale e delle relazioni personali).

Cittadini italiani e UE: libertà di circolazione e stabilimento

In virtù degli artt. 20 e 21 del TFUE e della Direttiva 2004/38/CE (recepita in Grecia), i cittadini italiani godono della libertà di soggiorno e di stabilimento sul territorio greco. Per soggiorni superiori a 90 giorni è prevista la registrazione presso le autorità di polizia (ufficio stranieri della Polizia ellenica), con rilascio del Certificato di Registrazione del Cittadino dell’Unione (Βεβαίωση εγγραφής πολίτη ΕΕ – Veveosi engrafis politi EE).

Requisiti per la residenza fiscale (art. 4 Legge 4172/2013)

Ai sensi dell’art. 4 del Codice Fiscale greco (Legge 4172/2013), una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Grecia se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

  • Domicilio o dimora abituale in Grecia: il soggetto ha il proprio domicilio (κατοικία – katoikia) o la propria dimora abituale (συνήθης διαμονή – synithis diamoni) sul territorio greco.
  • Centro di interessi vitali in Grecia: il soggetto ha in Grecia il centro dei propri interessi personali, economici o sociali.
  • Permanenza fisica per più di 183 giorni: il soggetto si trova fisicamente in Grecia per oltre 183 giorni nell’anno solare, anche in modo non continuativo (le presenze si sommano).

I criteri operano in modo alternativo: è sufficiente la sussistenza di uno solo per integrare la qualifica di residente fiscale greco. Il residente fiscale greco è soggetto a worldwide taxation ai sensi dell’art. 3 della Legge 4172/2013, salvo applicazione di uno dei regimi agevolati descritti.

Ulteriori requisiti per i regimi agevolati

Oltre ai requisiti generali della residenza fiscale, l’accesso a ciascun regime agevolato (5A, 5B, 5C) richiede il rispetto di specifici requisiti soggettivi e procedurali, già descritti nelle precedenti sezioni. Si tratta di requisiti non rinnovabili: una domanda non presentata nei termini comporta la perdita del beneficio per quell’anno, non recuperabile.

Adempimenti procedurali principali

  • registrazione del soggiorno UE presso la Polizia ellenica per soggiorni > 90 giorni;
  • ottenimento del codice fiscale greco (AFM – Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), indispensabile per qualunque rapporto economico, immobiliare e bancario;
  • apertura del conto corrente presso un istituto bancario greco;
  • iscrizione al sistema sanitario nazionale greco (EFKA / EOPYY) o copertura assicurativa privata equivalente;
  • presentazione della domanda di accesso al regime agevolato (entro le scadenze previste: 31 marzo per i regimi 5A e 5B; 31 luglio per il regime 5C);
  • sul versante italiano: cancellazione APR e iscrizione AIRE entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988).

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Documentazione probatoria del trasferimento sostanziale

Pur non operando per la Grecia la presunzione rafforzata dell’art. 2, comma 2-bis TUIR, è opportuno costituire un fascicolo probatorio strutturato a sostegno dell’effettività del trasferimento, in considerazione della vigilanza prevista dall’art. 83 D.L. 112/2008 nel triennio successivo all’iscrizione AIRE. Il fascicolo include: contratti immobiliari, utenze, documentazione bancaria, documentazione professionale o pensionistica, iscrizione sanitaria, dichiarazioni dei redditi greche, prove di presenza fisica continuativa.

Tassazione Grecia vs Italia

La comparazione che segue ha finalità informative: i dati relativi all’Italia rinviano all’esercizio 2025, quelli relativi alla Grecia alla normativa attualmente vigente. Le aliquote indicate sono nominali e non tengono conto delle agevolazioni, dei rimborsi o dei regimi speciali specifici applicabili al singolo contribuente.

Aliquote IRPEF a confronto (regime ordinario)

Italia (2025) – IRPEF + addizionaliGrecia – Imposta sul reddito persone fisiche
23% fino a € 28.0009% fino a € 10.000
35% da € 28.001 a € 50.00022% da € 10.001 a € 20.000
43% oltre € 50.00028% da € 20.001 a € 30.000
+ addizionali regionali e comunali36% da € 30.001 a € 40.000
 44% oltre € 40.000

Comparazione complessiva

TipologiaItaliaGrecia
IRPEF / Imposta redditi23% – 35% – 43% (3 scaglioni)9% – 22% – 28% – 36% – 44% (5 scaglioni)
Imposta società24% IRES + IRAP regionale (~3,9%)22% (aliquota standard)
IVA / FPA22% ord.; 10%, 5%, 4% ridotte24% ord.; 13% e 6% ridotte; aliquote ridotte per le isole
Tassazione dividendi26% imposta sostitutiva5% (ritenuta alla fonte)
Tassazione interessi26%15%
Successioni e donazioni4% – 8% oltre franchigieAliquote progressive per categorie di parentela; ampie franchigie per parenti diretti
Patrimoniale immobiliIMU su immobili (variabile per Comune)ENFIA – imposta unica sugli immobili
Convenzione doppie imposizioniIn vigoreConvenzione 1987, L. 445/1989, in vigore dal 1991

L’effetto dei regimi agevolati greci

La comparazione “a regime ordinario” fornisce solo una parte del quadro. La specificità del sistema greco rispetto ad altri Paesi UE è la presenza di regimi agevolati significativi per i nuovi residenti, che comportano una tassazione effettiva sensibilmente inferiore a quella ordinaria. Riepilogando in chiave comparativa:

RegimeDestinatariTrattamento fiscaleDurata
Art. 5A (non-dom)HNW con investimento > € 500.000Forfait € 100.000/anno su redditi esteri15 anni
Art. 5B (pensionati)Pensionati esteriFlat tax 7% sui redditi esteri15 anni
Art. 5C (lavoratori)Lavoratori e professionistiRiduzione 50% redditi greci da lavoro/professionali7 anni

I dati hanno carattere informativo e sono soggetti ad aggiornamento normativo. Una valutazione personalizzata della convenienza fiscale del trasferimento richiede un’analisi caso per caso che consideri composizione del reddito, struttura patrimoniale, situazione familiare e finalità del cliente.

Avvertenza sull’efficacia dei regimi agevolati

I regimi agevolati greci producono i loro effetti utili solo se il trasferimento di residenza dall’Italia è sostanziale ed efficace ai sensi dell’art. 2 TUIR. Il mantenimento, anche solo parziale, della residenza fiscale italiana – frequente nei trasferimenti incompleti, in particolare per chi conservi in Italia il nucleo familiare o l’attività professionale principale – riconduce i redditi mondiali nell’area di tassazione italiana e priva di efficacia i regimi greci. Va inoltre ricordato che, dopo il D.Lgs. 209/2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024), l’iscrizione AIRE opera come presunzione relativa – non più assoluta – di non residenza in Italia: la qualifica di residente fiscale italiano può essere riconosciuta anche in presenza di iscrizione AIRE quando il centro delle relazioni personali e familiari permanga sul territorio italiano.

In sintesi, la pianificazione di un trasferimento di residenza in Grecia per finalità fiscali deve essere progettata in modo da soddisfare contestualmente tre condizioni: (i) i requisiti soggettivi e procedurali del regime agevolato greco prescelto; (ii) i criteri di residenza fiscale greca ai sensi dell’art. 4 della Legge 4172/2013; (iii) il distacco effettivo della residenza fiscale italiana ai sensi dell’art. 2 TUIR riformato. La mancata soddisfazione anche di una sola di tali condizioni vanifica il progetto e può esporre a contestazioni di esterovestizione personale, con sanzioni amministrative dal 90% al 240% (D.Lgs. 471/1997) e – al superamento delle soglie – profili penali ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000.

L’approccio dello Studio al trasferimento di residenza in Grecia

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia opera in materia di trasferimento di residenza fiscale in Grecia coordinando i piani giuridici italiano e greco in un percorso unitario. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:

  • Analisi preliminare: valutazione della situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; selezione del regime agevolato più adeguato (art. 5A, 5B o 5C); calendario degli adempimenti italiani e greci.
  • Coordinamento Italia–Grecia: rapporto con corrispondenti greci (avvocati, commercialisti, notai) per la registrazione del soggiorno presso la Polizia ellenica, l’ottenimento del codice fiscale AFM, l’apertura del conto bancario greco, la presentazione della domanda di accesso al regime agevolato all’AADE entro le scadenze.
  • Predisposizione del fascicolo probatorio: raccolta sistematica e cronologica della documentazione utile a sostenere l’effettività del trasferimento per il triennio di vigilanza ex art. 83 D.L. 112/2008 e i successivi periodi di possibile accertamento.
  • Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi italiani residui, gestione di eventuali richieste di chiarimento da parte di Comuni e Agenzia delle Entrate, coordinamento delle dichiarazioni dei redditi greche, eventuale assistenza in sede di contraddittorio.

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CHI SONO

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Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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