ESPORTAZIONE DI DANARO
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Esportazione di danaro e quadro RW: legalità e convenienza, uno studio globale
Esportazione di danaro: cosa è? Trasferimento denaro dall’estero normativa, come fare per trasferire denaro all’estero legalmente
Gentili lettori, con questo articolo cercheremo, nell’ambito dell’esportazione di danaro, di spiegarvi cosa è possibile fare, e come, in merito al trasferimento di somme di danaro all’estero, restando sempre nell’ambito della più stretta legalità normativa ed evitando di alimentare velleità di persone che o credono che portare danaro all’estero sia sempre e comunque vietato, oppure di coloro che, al contrario, credono di poter nascondere all’estero il danaro frutto di reato o di evasione fiscale. Sbagliano tutti e due. Cerchiamo di fare chiarezza.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
Esportazione di denaro all’estero nel 2026: normativa aggiornata, quadro RW, IVAFE e trasferimenti leciti
L’esportazione di denaro all’estero rappresenta oggi una delle tematiche più delicate e ricercate da imprenditori, professionisti, pensionati ed investitori che desiderano diversificare il rischio bancario, tutelare il proprio patrimonio o operare in contesti internazionali nel pieno rispetto della legge italiana ed europea.
Questo approfondimento, aggiornato a gennaio 2026, analizza in maniera tecnica ma comprensibile:
- come trasferire denaro all’estero legalmente;
- quando è obbligatorio compilare il quadro RW;
- quali sono i limiti ai trasferimenti di contante;
- come funziona l’IVAFE;
- quali controlli esistono su bonifici internazionali e conti esteri;
- quali sono i rischi fiscali e antiriciclaggio;
- come aprire un conto corrente estero in modo conforme;
- quali differenze esistono tra paesi UE ed extra UE;
- quali novità sono state introdotte nel 2025 e 2026.
L’obiettivo dello Studio Legale Internazionale Bertaggia non è favorire alcuna forma di occultamento patrimoniale o evasione fiscale, bensì assistere cittadini ed imprese nella strutturazione lecita e conforme di operazioni internazionali, nel rispetto delle normative italiane, europee ed internazionali.
COME PORTARE SOLDI ALL’ESTERO LEGALMENTE
Molti infatti, specie in questi periodi in cui è fondato il sospetto che le banche italiane, possano diventare fonte della perdita dell’intero patrimonio monetario detenuto dai risparmiatori; desiderano sapere come fare a tutelare il proprio danaro trasferendolo all’estero, in paesi più rispettosi dei risparmiatori, e più sicuri dal punto di vista della solidità del sistema bancario. Ti insegneremo quindi come portare soldi all’estero legalmente: capirai anche se è legalmente possibile il trasporto soldi, e quale è il limite trasferimenti contanti all’estero.
Vuoi avere delle soluzioni concrete alle tue esigenze di trasferimento di denaro all’estero? Hai bisogno di informazioni e chiarimenti per essere sicuro di non violare la legge se decidi di trasferire denaro all’estero? Desideri sapere cosa devi fare per esportare legalmente denaro all’estero o per aprire un conto corrente estero? Vuoi sapere come portare soldi all’estero legalmente? Puoi contattarci, clicca qui→, oppure chiama il +393483610420
| Operazione | È legale? | Obblighi principali |
|---|---|---|
| Bonifico verso conto estero intestato al medesimo soggetto | Sì | Tracciabilità bancaria – eventuale quadro RW – fondi leciti |
| Trasporto contanti all’estero | Sì | Dichiarazione doganale oltre soglia UE |
| Apertura conto corrente estero | Sì | Monitoraggio fiscale – eventuale IVAFE |
| Trasferimento di denaro di provenienza illecita | No | Possibili reati fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio |

ESPORTAZIONE DI DANARO: LE MOTIVAZIONI CORRETTE
Innumerevoli sono le motivazioni che portano ad esportare o trasferire il denaro detenuto in Italia in altro paese estero, sia comunitario che non: può anche succedere di portare soldi in Italia dall’estero. Portare soldi all’estero è reato? Premesso che non dovete fidarvi di coloro che vi insegnano (nel web soprattutto) a come portare soldi all’estero illegalmente; diremo che, grazie ad una pervasiva forma di propaganda negativa su tali comportamenti, molti si sentono non in regola, come se tale fatto possa costituire, di per sé, un reato, o costituire altrimenti una violazione. Le cose non stanno esattamente così: questo approfondimento vuole spiegarvi perchè.
Ciò che conta è agire sempre in assoluta e totale conformità a quanto la legge prevede e dispone. In tal modo sarà possibile, legalmente, conservare i propri soldi fuori dall’Italia. Vi rammentiamo, ad ogni buon conto, che il vostro danaro è, giustappunto, vostro, talchè le motivazioni corrette che spingono a trasferire all’estero i propri danari, possono essere di qualsiasi genere, anche la semplice volontà di non tenere i propri risparmi in Italia. Gestire, guadagnare (legalmente), spendere ed esportate il proprio danaro non può mai essere reputato un comportamento negativo, anzi è uno dei cardini fondanti di ogni società civile e rispettosa del lavoro, proprio ed altrui.
Chi ha lecitamente guadagnato, altrettanto lecitamente può trasferire il proprio danaro all’estero o dove meglio crede.
L’importante è conoscere ed applicare esattamente le norme che regolamentano tale settore: l’identico comportamento fatto in un modo non conforme al diritto vigente (italiano e comunitario) può cagionare molti problemi, così come la costituzione di tali fondi potrebbe non essere conforme al diritto vigente. Per questo si consiglia di rivolgersi sempre a dei professionisti→ nel settore, che siano in grado di fare compiere alle persone le scelte giuste in materia di trasferimento di danaro all’estero, facendogli evitare procedure di trasferimento di danaro illecite.
Obbiettivo di questo studio vuole quindi essere quello di individuare e consigliare il modo lecito e legale per costituire delle provviste di danaro all’estero, chiaramente si intendono somme di danaro legittimamente detenute, ogni altro tipo di trasferimento di danaro, che non provenga, ab origine, da depositi leciti, è da considerarsi illegale e questo studio non se ne occuperà. Se un soggetto ha lavorato, ha risparmiato oppure ha ricevuto un lascito ereditario, ovvero ha avuto una vincita, o si è comunque procurato, con il suo lavoro, un guadagno lecito, costui legalmente ha il diritto di posizionare ove preferisce detta somma, che è legittimamente di sua esclusiva spettanza, per ogni motivazione intrinseca alla sua persona, insindacabile, foss’anche solo di preferenza di una nazione al posto di un’altra.
Esemplificativamente, ma non esaustivamente: non ci si fida del proprio paese poiché reputato essere a rischio default→, e si desiderano conservare i propri soldi in uno stato ove si ritiene maggiore la stabilità politica e l’assetto finanziario ed economico, si ritiene che una banca estera offra maggiori garanzie di stabilità rispetto ad una banca italiana, (tipico l’esempio di coloro che vogliono portare soldi in Svizzera Legalmente) non si vuole apparire agli occhi dei clienti o dei concorrenti, o dei malavitosi, come persone abbienti (per evitare problemi anche legati alla criminalità), oppure non ci si fida del sistema bancario nazionale e si preferisce quello di un’altro stato, si ha intenzione di acquistare un immobile all’estero, si desidera avviare una società commerciale all’estero→: semplicemente non ci si fida più dello stato in cui si vive e si desidera allocare in luoghi più sicuri il frutto dei propri risparmi. Molteplici possono essere le motivazioni che spingono un soggetto ad esportare e trasferire le somme di danaro di cui sia proprietario.
ESPORTAZIONE DI DANARO: LE MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DI SOLDI ALL’ESTERO
Vi è la possibilità di spostare una somma ingente in un’unica e singola operazione, oppure si può decidere di accumularla un poco alla volta seguendo le procedure esistenti. La si può trasferire fisicamente, in proprio, entro la soglia limite di denaro che è possibile detenere in contanti per un trasferimento all’estero (attualmente, anno 2020, il limite per esportazione valuta in contanti è di € 9.999,99 ma si consiglia che qualunque trasferimento di danaro all’estero vada dichiarato all’autorità di residenza fiscale di colui che trasferisce i soldi), si può scegliere di depositare tale denaro in una banca estera oppure si può emettere un assegno o dare dall’Italia una disposizione per trasferire la somma dove si preferisce, con un normale bonifico internazionale. Tutte operazioni normali e correntemente effettuate. Occorre però valutare, affinché dette operazioni non diventino illegali, che si devono avere pedissequamente osservato le norme che operano sul regime di questi atti, nessuna esclusa, diversamente i rischi e le problematiche possono diventare importanti. In ogni caso, se si rispettano scrupolosamente le normative vigenti, anche l’esportazione di danaro contante è un comportamento lecito.
Aggiornamento normativo 2025–2026 sui trasferimenti di contante
Con il D.Lgs. 10 dicembre 2024 n. 211, entrato in vigore il 17 gennaio 2025, l’Italia ha aggiornato la normativa sui controlli del denaro contante in entrata ed uscita dall’Unione Europea, adeguandosi al Regolamento UE 2018/1672.
Rimane obbligatoria la dichiarazione doganale quando il soggetto trasporta denaro contante pari o superiore a 10.000 euro.
Per “denaro contante” non si intendono soltanto banconote e monete, ma anche:
- assegni trasferibili;
- strumenti negoziabili al portatore;
- carte prepagate anonime;
- oro ad elevata liquidità;
- taluni strumenti assimilabili al contante.
Le autorità doganali possono effettuare controlli anche sul cosiddetto “contante non accompagnato”, ossia spedito tramite corriere, pacchi, container o spedizioni internazionali.
In presenza di fondi leciti e regolarmente dichiarati, il trasferimento di denaro all’estero continua ad essere perfettamente lecito.
La premessa è che tali operazioni devono essere sempre espletate a partire, sin dall’origine, da somme di denaro correttamente detenute: tale ovviamente non è il denaro di provenienza illecita ovvero criminale, che violi le norme contro il riciclaggio, che non abbia assolto i doveri tributari, come quelli di monitoraggio fiscale: in tutti tali casi il lettore dovrà smettere di leggere, ogni sua operazione di trasferimento somme è da ritenersi, ab origine, illegittima, e, come tale, da non effettuarsi.
Nel caso invece di somme lecitamente guadagnate e dichiarate allo Stato nazionale di appartenenza, occorre rispettare ulteriori norme, affinché eventuali trasferimenti di danaro all’estero siano, e restino, legali. Si può costituire una disponibilità estera con un bonifico direttamente dall’Italia, senza spostarsi fisicamente dalla propria scrivania, ad esempio se viene dato ordine di bonifico da una banca italiana ad una estera, di cui il beneficiario è sempre la stessa persona fisica o giuridica, collocandolo in un altro Paese: questa è un’operazione di esportazione di danaro.
Nell’Unione Europea, non lo si dimentichi mai!, le persone e le società hanno assoluto diritto di esportare negli altri stati membri i propri capitali, senza dover motivare a nessuna autorità il perché si è deciso di operare in tale modo.
Libera circolazione dei capitali nell’Unione Europea
L’art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea tutela il principio della libera circolazione dei capitali tra Stati membri UE e, in molti casi, anche verso paesi terzi.
Ciò significa che:
- aprire un conto estero non costituisce illecito;
- detenere denaro fuori dall’Italia è legale;
- investire all’estero è consentito;
- trasferire capitali in altro Stato UE è un diritto riconosciuto dall’ordinamento europeo.
Quel che rileva è il rispetto delle norme fiscali, antiriciclaggio e dichiarative.
Invece i trasferimenti di capitali in nazioni extra UE, sono regolati da singoli trattati, ove possono esistere divieti imposti da decisioni adottate a livello europeo ai movimenti di capitali verso singoli e determinati paesi che sono oggetto di misure limitative. Ogni volta che si eccede il limite di denaro contante che la legge autorizza, l’esportazione deve obbligatoriamente essere effettuata tramite il canale bancario, che trasmetterà la segnalazione all’Ufficio di competenza; da questa segnalazione, che è obbligatoria e giustificata da esigenze di lotta alla criminalità, non scaturiscono problematiche se, come sopra specificato, la detenzione di quella somma è corretta “ab origine” e l’esportazione di denaro viene dichiarata, come si dirà in prosieguo. Se il trasferimento della somma avviene attraverso il portarla fisicamente con sé, osservato il limite massimo di quanto si possa avere per contanti, oppure dichiarando in uscita, alla dogana, il possesso di uno o più titoli che incorporino la totalità della somma, non vi sono problematiche di rilievo.
D’altronde molti si fanno la seguente domanda: “è legale investire all’estero?”, quasi che il puro fatto di trasferire somme dall’Italia all’estero fosse un reato. La risposta, univocamente, è: sì, è legale investire all’estero, purchè si rispettino tutte le norme che stiamo elencando in questo articolo. L’esportazione di danaro quindi, se effettuata legalmente, permette di costituire un fondo estero, sottratto alle problematiche bancarie italiane, con tutti i vantaggi che da ciò derivano.
Prefiguriamo quindi che una persona fisica italiana si sia creata in questo modo la disponibilità di somme di danaro in un conto corrente estero→: ogni anno tale cittadino dovrà, nell’effettuare la dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, dichiarare i redditi che da quel denaro scaturiscono e sono scaturiti, a pena, in difetto, di importanti sanzioni, sanzioni che colpiranno anche gli intermediari. In sintesi: è sempre doveroso osservare la legge che regolamenta il trasferimento di capitali all’estero.

ESPORTAZIONE DI DANARO ALL’ESTERO: QUADRO RW ED IVAFE
Di seguito le normative italiane che regolamentano il trasferimento di somme di danaro all’estero: da notare bene, comunque, che, l’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e profondamente modificato dall’art. 9 della Legge 97/2013, prescrive l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Questo articolo di legge è di particolare importanza: ogni deposito superiore nell’anno di imposta ad € 15.000,00 ad oggi va dichiarato nel quadro RW in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Comma modificato dall’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50; dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e successivamente dall’articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193,convertito, con modificazioni , dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225. Fino al 31/12/14 tale limite era di 10.000,00 €.
Con la citata legge 97/2013, sono state introdotte le seguenti innovazioni:
sono state eliminate le Sezioni I e III del quadro RW, in cui andavano indicati i trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati da, verso e sull’estero: rimane quindi soltanto l’obbligo di dichiarare la consistenza delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero;
In seguito, giusta il citato articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50 e successivamente dall’articolo 2, comma 1, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, per depositi e conti correnti esteri, è stato introdotto il limite dei 15.000 euro (che peraltro, come vedremo, va coordinato con il diverso limite previsto per l’IVAFE): “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi’ per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro”;
il nuovo art. 4 del D.L. n. 167/1990 fa riferimento alle attività estere detenute “nel periodo d’imposta” e non più “al termine del periodo d’imposta”: le attività finanziarie e patrimoniali all’estero andranno quindi dichiarate (se detenute durante il periodo d’imposta) anche in caso di disinvestimento effettuato prima del 31 dicembre;
è stato introdotto l’obbligo di compilazione del quadro RW anche per il titolare effettivo di attività patrimoniali e finanziarie estere;
il quadro RW quindi andrà utilizzato, oltre che per il monitoraggio fiscale, anche per il calcolo di IVIE e IVAFE. Infine, una delle più importanti novità apportate dalla Legge n. 97/2013 è senz’altro la sensibile riduzione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW. Il precedente regime sanzionatorio prevedeva, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie estere, una sanzione amministrativa pecuniaria tra il 10% e il 50% dell’importo non dichiarato e la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di pari valore. La Legge n. 97/2013 è intervenuta eliminando la sanzione accessoria della confisca e riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria ad un importo tra il 3% al 15% (6% e 30% in caso di attività detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato) del valore delle attività non dichiarate. ARTICOLO N.5
“(Sanzioni). 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.
| Aspetto | Disciplina aggiornata 2026 |
|---|---|
| Quadro RW | Obbligatorio per attività finanziarie detenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia |
| Soglia € 15.000 | Rileva per conti e depositi esteri nel periodo d’imposta |
| IVAFE | Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere |
| Conti correnti esteri | Possibile IVAFE fissa ove dovuta secondo normativa vigente |
| Cripto-attività estere | Possibili obblighi monitoraggio fiscale e tassazione |
| Sanzioni | Dal 3% al 15% – elevate per paesi black list |
2. La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258 (1).”
(1) Articolo modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125, dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, dall’articolo 13-bis, comma 7, lettera a), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78e, da ultimo, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera d), della Legge 6 agosto 2013, n. 97.
Tale obbligo è talmente stringente che coinvolge addirittura le somme provento di reato: addirittura la Suprema Corte ha ritenuto che; “L’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 d.l. 28 giugno 1990 n. 167 (nel testo, ratione temporis vigente, risultante dalla conv. con modifiche nella l. 4 agosto 1990 n. 227), relativo agli investimenti e le attività di natura finanziaria all’estero, riguarda anche le somme di denaro, provento di reato, depositate su conti correnti di banche estere sui quali non sono stati effettuati movimenti e ciò in quanto l’art. 6 del medesimo decreto legge prevede – con presunzione iuris tantum – la fruttuosità (a tasso di legge) delle somme depositate all’estero e, quindi, la loro conseguente redditività fiscale, né a tale regola osta il principio nemo tenetur se detegere, essendo l’obbligo in questione espressione del principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost., da ritenersi prevalente rispetto all’esigenza di tutelare l’autore di un reato.”
Chiaramente l’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda ogni trasferimento da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta sia stato superiore alla soglia di legge, tenuto conto anche di eventuali disinvestimenti: il contribuente può sempre opporre la prova contraria, e dimostrare, ad esempio, che la sua giacenza su un c/c estero non produce redditi di nessun genere e tipo: a tal fine è di basilare importanza che, salvi gli obblighi di compilazione del quadro RW, nel caso in cui in determinate banche estere i conti non siano produttivi di reddito (cosa molto più frequente di quel che non si creda); il correntista acquisisca dalla banca estera documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza, serbandola ai fini probatori di legge.
Ricordiamo inoltre che: le somme trasferite all’estero e non dichiarate sono soggette a tassazione presuntiva: “Per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita’ estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d’imposta, o sia indicato che determinate attivita’ non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall’ufficio delle imposte”(1).
(1) Articolo modificato dall’articolo unico della legge 4 agosto 1990, n. 227, in sede di conversione e successivamente sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461e, da ultimo, dall’articolo 9, comma 1, lettera e), della Legge 6 agosto 2013, n. 97.

In ultimo ricordiamo che l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titolo e valori), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1990, n. 227, riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, tenuto conto della “ratio” della previsione, rileva una nozione onnicomprensiva di detenzione, che include anche le situazioni di detenzione nell’interesse altrui.
ESPORTAZIONE DI DANARO ALL’ESTERO: LA RESIDENZA FISCALE E LE TASSE ITALIANE
Da notare che la legislazione sovrariportata non concerne le società, per cui vigono altri parametri che saranno oggetto di una successiva disamina.
L’esterovestizione di un conto corrente di una persona fisica infatti non dà nessun diritto a pagare le tasse nel paese del conto corrente stesso.
Chi ha la residenza fiscale in Italia le tasse le deve pagare comunque in Italia, indipendentemente da dove abbia i soldi ed indipendentemente dalla sua cittadinanza.
Chi ha una residenza in un’altro stato, pagherà le tasse sulla base della legislazione di detto stato: le tasse sulla persona vanno pagate dove detta persona ha la residenza anagrafica e fiscale. Ovviamente la residenza estera deve essere reale e non fittizia. Discorso diverso invece, anche se in parte assimilabile, vale per le società e le persone giuridiche in genere. Quel che conta è “la residenza effettiva” della società. Rammentiamo che il trasferimento di capitali (subordinamente alle norme di cui sopra) è assolutamente legale e, in Europa, garantito dal Trattato di Maastricht.
Residenza fiscale: attenzione alle contestazioni di esterovestizione personale
Uno degli errori più frequenti consiste nel credere che l’apertura di un conto estero o il trasferimento di denaro fuori dall’Italia comportino automaticamente il trasferimento della fiscalità personale.
Non è così.
La residenza fiscale continua infatti ad essere determinata sulla base:
- della presenza fisica;
- del centro degli interessi vitali;
- della dimora abituale;
- dei legami economici e familiari;
- dell’effettività del trasferimento.
Una residenza estera meramente fittizia potrebbe esporre il contribuente a:
- recuperi fiscali;
- contestazioni di esterovestizione;
- sanzioni tributarie;
- accertamenti bancari;
- problematiche penali tributarie.
Per ciò che concernono poi i controlli ed i monitoraggi fiscali in materia di esportazione di danaro e di detenzione di denaro all’estero, ricordiamo che il Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ha reso tracciabili tutti i trasferimenti ed i depositi di danaro od altre utilità n 76 paesi del mondo: leggi la norma, DM 28 dicembre 2015→
Scambio automatico di informazioni fiscali, DAC8 e cripto-attività
Negli ultimi anni il sistema internazionale di monitoraggio fiscale è divenuto estremamente evoluto.
Attraverso:
- CRS – Common Reporting Standard;
- FATCA;
- DAC6;
- DAC7;
- DAC8;
- CARF OCSE per le cripto-attività;
le amministrazioni fiscali di numerosi paesi condividono automaticamente dati relativi a:
- conti correnti;
- depositi;
- wallet crypto;
- investimenti finanziari;
- redditi esteri;
- interessi maturati;
- saldi e movimentazioni.
Dal 2026 il monitoraggio delle cripto-attività sarà ulteriormente rafforzato mediante i nuovi sistemi europei DAC8 e CARF.
Per tale ragione è fondamentale che qualunque struttura internazionale sia costruita in modo trasparente, documentato e fiscalmente coerente.
Checklist pratica per trasferire denaro all’estero legalmente
- Verificare la lecita provenienza dei fondi;
- Mantenere tracciabilità bancaria completa;
- Utilizzare istituti bancari regolarmente autorizzati;
- Verificare gli obblighi quadro RW;
- Valutare eventuale IVAFE;
- Conservare documentazione bancaria e fiscale;
- Valutare eventuali convenzioni contro doppie imposizioni;
- Evitare strutture fittizie o prive di sostanza economica;
- Effettuare pianificazione patrimoniale preventiva;
- Richiedere assistenza professionale internazionale.
In definitiva:
I) è legittimo avere e detenere legalmente soldi all’estero;
II) vige l’obbligo di dichiarazione per le persone fisiche;
III) sui redditi derivanti da tali somme saranno dovute le imposte al paese d’origine;
IV) rispettate queste caratteristiche, l’esportazione di danaro è un comportamento lecito e legale.
La convenienza del trasferimento di somme di danaro all’estero e dell’esportazione di danaro, è quindi parametrata non a risparmi fiscali (inesistenti se si opera legalmente) ma alla sicurezza bancaria e statale del paese in cui le somme vengono allocate e, quindi alla tutela patrimoniale dell’investitore. (Gestire i propri risparmi in Gran Bretagna o in Belgio non è come averli in un paese a rischio default-corruzione-nazionalizzazione, prelievo forzoso etc.). Questo parametro, ovvero la sicurezza e la legalità dei propri fondi e conti correnti esteri deve essere valutato dall’investitore o dal risparmiatore oculato, e non altro. La complessità della legislazione in materia rende molto importante rivolgersi ad un professionista esperto in materia di trasferimento di danaro all’estero, onde evitare la commissione di errori che possono essere molto gravi.
Domande frequenti su esportazione di denaro e conti esteri
È legale avere un conto corrente all’estero?
Sì. Avere un conto corrente estero è perfettamente legale purché il soggetto rispetti gli obblighi fiscali e dichiarativi previsti dalla normativa italiana.
Quando bisogna compilare il quadro RW?
Il quadro RW deve essere compilato quando il contribuente fiscalmente residente in Italia detiene investimenti o attività finanziarie all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili.
Posso trasferire denaro all’estero tramite bonifico?
Sì. Il bonifico internazionale rappresenta una delle modalità più comuni e lecite per esportare denaro all’estero.
Qual è il limite per trasportare contanti all’estero?
Per importi pari o superiori a 10.000 euro è normalmente necessario effettuare dichiarazione doganale secondo la normativa europea vigente.
Le autorità italiane possono conoscere i miei conti esteri?
Sì. Attraverso CRS, FATCA, DAC8 e altri sistemi internazionali di cooperazione fiscale molti dati finanziari vengono scambiati automaticamente tra Stati.
Conclusioni: perché rivolgersi allo Studio Legale Internazionale Bertaggia
L’esportazione di denaro all’estero, la pianificazione patrimoniale internazionale, l’apertura di conti correnti esteri e la gestione dei profili fiscali collegati rappresentano materie estremamente tecniche, nelle quali errori apparentemente minimi possono generare problematiche rilevanti sotto il profilo:
- tributario;
- bancario;
- antiriciclaggio;
- penale tributario;
- internazionale.
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste da anni imprenditori, professionisti, investitori, pensionati e privati nella strutturazione lecita di:
- conti correnti esteri;
Per ogni chiarimento giuridico in merito a esportazione di danaro e trasferimento di somme di danaro all’estero lo Studio è a disposizione: telefona +390532240071 – +393483610420
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Articolo aggiornato al 22 Luglio 2024

