Aprire un’attività in Inghilterra e nel Regno Unito, dopo la Brexit, richiede di coordinare due piani: il rispetto della disciplina britannica (status di immigrazione, scelta della forma giuridica, registrazione presso le autorità) e – per l’imprenditore italiano che mantenga legami con l’Italia – il rispetto della disciplina fiscale italiana, in particolare delle norme antielusive su esterovestizione (art. 73 TUIR) e società estere controllate (art. 167 TUIR).
Questo approfondimento fornisce un quadro informativo aggiornato per chi valuta di aprire un’attività a Londra o nel resto del Regno Unito: la tassazione britannica a confronto con quella italiana, le forme societarie disponibili, i passaggi operativi, i vantaggi e gli svantaggi, e la delicata questione di chi intenda aprire un’azienda in Inghilterra continuando a vivere e operare in Italia.
Quanto si paga di tasse in Inghilterra?
La tassazione di un’attività nel Regno Unito dipende dalla forma giuridica scelta. I lavoratori autonomi (Sole Trader) e le partnership pagano l’imposta sul reddito direttamente sui profitti dell’attività; le Limited Company e le filiali di società estere (Branch) sono invece soggette alla Corporation Tax (imposta sulle società).
Tassazione Regno Unito vs Italia
La Corporation Tax britannica
Dal riassetto del 2023, la Corporation Tax britannica non è più ad aliquota unica, ma articolata su due soglie:
- Small Profits Rate (19%): si applica alle società con profitti imponibili fino a £50.000.
- Main Rate (25%): si applica alle società con profitti imponibili superiori a £250.000.
- Marginal Relief: per i profitti compresi fra £50.000 e £250.000 opera un meccanismo di sgravio marginale, che porta l’aliquota effettiva progressivamente dal 19% verso il 25%.
Le soglie sono ripartite fra le società associate (associated companies) e ragguagliate ai periodi d’imposta inferiori a dodici mesi. Le società che si limitano a detenere investimenti (close investment-holding companies) scontano il 25% a prescindere dal livello di profitti.
Il confronto con l’Italia
| Profilo | Italia | Regno Unito |
|---|---|---|
| Imposta sulle società | IRES 24% + IRAP (~3,9%) | 19% – 25% (Corporation Tax) |
| Piccoli profitti | IRES 24% (aliquota piena) | 19% fino a £50.000 |
| IVA / VAT ordinaria | 22% | 20% |
| Soglia registrazione IVA | Regime ordinario senza soglia minima | £90.000 di fatturato |
| Anno fiscale | Anno solare | Dal 6 aprile al 5 aprile |
| Convenzione doppie imposizioni | In vigore (1988, L. 329/1990) | In vigore (1988, L. 329/1990) |
Va segnalata una specificità del calendario fiscale britannico: l’anno fiscale inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell’anno successivo. Le dichiarazioni e i versamenti seguono scadenze proprie (per le persone fisiche, la Self Assessment va presentata entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno fiscale; per le società, la Corporation Tax è dovuta di norma entro nove mesi e un giorno dalla chiusura dell’esercizio). Fra Italia e Regno Unito è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 (ratificata con L. 329/1990).
Quanto si paga di IVA nel Regno Unito
L’Imposta sul Valore Aggiunto britannica (VAT – Value Added Tax) si applica sulla maggior parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio. L’obbligo di registrazione ai fini VAT scatta al superamento di una soglia di fatturato annuo di £90.000. Le imprese registrate presentano dichiarazioni VAT trimestrali e hanno diritto a recuperare l’IVA assolta sugli acquisti inerenti all’attività. Le aliquote sono articolate come segue:
| Tipo di aliquota | Percentuale | Esempi di applicazione |
|---|---|---|
| Standard Rate | 20% | Maggior parte dei beni e servizi |
| Reduced Rate | 5% | Determinati beni, come l’energia per uso domestico |
| Zero Rate | 0% | Beni essenziali (alimentari, abbigliamento per bambini) |
Come aprire una società in Inghilterra e nel resto del Regno Unito
Chi vuole aprire un’attività in Inghilterra deve compiere due scelte preliminari: verificare il proprio status di immigrazione (dopo la Brexit non è più scontato per i cittadini italiani) e selezionare la forma giuridica più adeguata.
Lo status di immigrazione dopo la Brexit
Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è venuta meno, per i cittadini italiani, la libertà di stabilimento comunitaria. Occorre quindi avere il diritto di vivere e lavorare nel Paese. Le situazioni tipiche sono due:
- Cittadini italiani con status di settled o pre-settled: chi risiedeva nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e ha ottenuto, tramite l’EU Settlement Scheme, lo status di settled (residenza permanente, dopo cinque anni) o pre-settled può avviare attività come Sole Trader o costituire società senza ulteriori titoli.
- Cittadini italiani senza tale status (la maggioranza di chi si trasferisce oggi): sono equiparati ai cittadini extra-UE e devono ottenere un visto idoneo all’attività imprenditoriale.
I visti per attività imprenditoriale: il quadro attuale
Il sistema dei visti business britannici è stato riformato. È importante non fare affidamento su informazioni datate: i precedenti percorsi (Start-up Visa, il vecchio Innovator Visa con soglia di £50.000, il Tier 1 Investor Visa da £2 milioni e il Tier 1 Entrepreneur) sono stati chiusi a nuove domande. Il percorso principale oggi disponibile per i fondatori è l’Innovator Founder Visa.
- Innovator Founder Visa: destinato a chi intende avviare un’impresa innovativa, valida e scalabile nel Regno Unito. Non prevede una soglia minima fissa di investimento (a differenza del precedente Innovator Visa), ma richiede l’endorsement (avallo) di un organismo riconosciuto (endorsing body), che valuta l’innovatività e la sostenibilità del progetto. Consente la permanenza per tre anni, rinnovabili, e apre un percorso verso la residenza permanente (Indefinite Leave to Remain).
- Altre vie: a seconda del profilo, possono rilevare il Global Talent Visa (per profili di eccellenza), lo Skilled Worker Visa (anche in modalità self-sponsorship), l’UK Expansion Worker Visa (per l’espansione di un’impresa estera) e il Representative of an Overseas Business per chi apra una filiale o un ufficio di rappresentanza.
Le forme giuridiche disponibili
Sole Trader (lavoratore autonomo)
È la via più rapida per operare: inquadra chi lavora in proprio, senza dipendenti, e costituisce gran parte delle attività britanniche. Il Sole Trader trattiene tutti i profitti, ma gestisce autonomamente imposte e contributi (National Insurance) ed è personalmente e illimitatamente responsabile dei debiti dell’attività. È necessario il National Insurance Number (NIN). Adatto a piccole attività individuali e a chi avvia con rischi contenuti.
Limited Company (Ltd)
È la forma d’elezione per chi cerca una netta separazione fra patrimonio personale e aziendale (responsabilità limitata). La società va registrata presso la Companies House e rispetta obblighi specifici (nomina di almeno un amministratore – Director, redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, tenuta delle scritture contabili, deposito del bilancio). Le azioni non possono essere offerte al pubblico. È la struttura tipicamente utilizzata da chi intende aprire un’azienda in Inghilterra con una prospettiva di crescita e di tutela patrimoniale.
Partnership
Raggruppa più soggetti che esercitano insieme un’attività, condividendo costi e profitti. Esistono diverse varianti (ordinaria, Limited Partnership, Limited Liability Partnership – LLP), con diversi gradi di separazione patrimoniale e di responsabilità.
Espansione di un’impresa estera: Branch o Subsidiary
L’impresa italiana già esistente che voglia espandersi nel Regno Unito può scegliere fra due configurazioni:
| Parametro | Branch (stabile organizzazione) | Subsidiary (sussidiaria) |
|---|---|---|
| Natura giuridica | Estensione della società madre | Entità separata (Limited Company) |
| Responsabilità | Piena, a carico della società madre | Limitata (schermatura patrimoniale) |
| Tassazione | Redditi UK tassati in UK; il resto nel Paese d’origine | Redditi tassati nel Regno Unito |
| Autonomia operativa | Bassa (gestita dalla sede centrale) | Alta (maggiore libertà gestionale) |
| Adempimento | Registrazione come Overseas Company entro un mese dall’avvio | Costituzione di Ltd presso la Companies House |
Aprire una società nel Regno Unito: i passaggi fondamentali
L’iter di costituzione nel Regno Unito è relativamente rapido. Di seguito i passaggi tipici per aprire un’attività a Londra o altrove nel Paese.
1. Verifica dello status di immigrazione
Il primo controllo è di natura legale: occorre verificare che il proprio status (settled/pre-settled o visto idoneo) consenta di avviare un’attività. Operare senza il titolo corretto compromette l’intera iniziativa.
2. Redazione del business plan
Un business plan strutturato, con ricerca di mercato e previsioni di budget e di flusso di cassa, è uno strumento pratico e – per chi richiede l’Innovator Founder Visa – un requisito sostanziale ai fini dell’endorsement.
3. Scelta della struttura giuridica
La scelta fra Sole Trader, Limited Company o Partnership determina i successivi adempimenti fiscali, contabili e di responsabilità. È una decisione che incide sull’intero assetto e va ponderata in anticipo.
4. Sede, denominazione e setup societario
Per la registrazione occorre un indirizzo nel Regno Unito (Registered Office). Per la Limited Company è necessario registrare la denominazione, nominare gli amministratori (ed eventualmente un company secretary), determinare il capitale azionario, redigere atto costitutivo e statuto e aprire un conto bancario business separato.
5. Registrazione presso HMRC e Companies House
Il cuore della compliance britannica passa per due enti: l’HMRC (l’amministrazione fiscale, per gli obblighi tributari) e la Companies House (il registro delle imprese, per le società). Va segnalato che i costi di registrazione presso la Companies House sono stati aggiornati: dal 1° febbraio 2026 la costituzione digitale di una società ha un costo di £100 (in precedenza £50), e il Confirmation Statement annuale £50. È un dato in evoluzione, da verificare al momento della costituzione.
6. Licenze, assicurazioni e regole di settore
A seconda dell’attività possono occorrere licenze o permessi specifici (ad esempio per la somministrazione di alimenti o il commercio su strada), un’adeguata copertura assicurativa, la verifica delle regole doganali per chi importa o esporta beni, e il rispetto degli obblighi sulla protezione dei dati personali.
Assunzione di personale
Chi assume dipendenti deve registrarsi come datore di lavoro presso l’HMRC, stipulare l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità del datore di lavoro (Employers’ Liability Insurance), rispettare il salario minimo e versare i contributi previdenziali e pensionistici. È obbligatorio verificare preventivamente che il lavoratore abbia il diritto legale di lavorare nel Regno Unito.
Vantaggi e svantaggi di aprire un’impresa in UK
La decisione di aprire un’attività a Londra o nel Regno Unito va valutata soppesando elementi favorevoli e criticità, in particolare per l’imprenditore italiano.
I principali vantaggi
- Rapidità e semplicità di costituzione: una Limited Company può essere costituita in tempi molto brevi (di norma 24-48 ore per via telematica), con costi di registrazione contenuti.
- Imposizione societaria competitiva sui piccoli profitti: il 19% fino a £50.000 di profitti è inferiore all’imposizione societaria italiana.
- Mercato ampio e infrastruttura economica solida: il Regno Unito resta una delle principali piazze finanziarie e commerciali, con un ecosistema favorevole all’impresa.
- Flessibilità delle strutture: l’ordinamento offre forme adatte a ogni dimensione, dal Sole Trader alla Limited Company.
- Cultura dell’autonomia lavorativa: una larga parte delle imprese britanniche opera senza dipendenti, segno di un contesto agile per le piccole attività.
I principali svantaggi e criticità
- Barriera dell’immigrazione post-Brexit: per i cittadini italiani senza settled status, l’accesso richiede un visto (endorsement, requisiti, costi), con tempi e incertezze.
- Rischio di esterovestizione per chi opera dall’Italia: è la criticità principale, trattata nella sezione successiva.
- Oneri di compliance ricorrenti: deposito del bilancio, Confirmation Statement annuale, gestione contabile e fiscale richiedono un professionista locale, con costi di mantenimento.
- Doppio sistema fiscale da coordinare: chi mantiene legami con l’Italia deve gestire l’interazione fra i due ordinamenti e l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni.
- Necessità di sostanza economica reale: una società “di facciata” non offre alcun vantaggio e anzi espone a contestazioni; servono struttura, gestione e radicamento effettivi nel Regno Unito.
Si può aprire una società in Inghilterra e lavorare in Italia?
È una delle domande più frequenti, e la risposta richiede attenzione. Costituire una Limited Company nel Regno Unito è operazione rapida, ma gestirla mantenendo la residenza fiscale in Italia attiva i controlli antielusivi dell’Agenzia delle Entrate. Aprire una società britannica non mette al riparo dalle imposte italiane se la direzione effettiva del business non lascia mai il territorio italiano.
Il rischio di esterovestizione societaria (art. 73 TUIR)
L’esterovestizione è la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, di fatto, è amministrata in Italia. Ai sensi dell’art. 73 TUIR, una società estera è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantiene nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione (o, secondo la disciplina riformata, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale). Se un imprenditore residente in Italia apre una Limited nel Regno Unito ma ne è amministratore unico e assume le decisioni strategiche dal proprio ufficio italiano, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la società come fiscalmente residente in Italia, con conseguente tassazione in Italia (IRES, IRAP, IVA), oltre a interessi e sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.
Esempio pratico di esterovestizione
Un e-commerce è registrato a Londra e vende in tutta Europa. Tuttavia il server, il magazzino logistico e l’amministratore (Director) sono fisicamente in Italia, dove vengono assunte tutte le decisioni. In caso di controllo, l’amministrazione finanziaria italiana può disconoscere la residenza britannica della società e pretendere la tassazione degli utili in Italia. La forma giuridica britannica, da sola, non sposta la residenza fiscale: ciò che conta è dove la società è effettivamente diretta e gestita.
La normativa CFC (art. 167 TUIR)
Se l’imprenditore supera il test dell’esterovestizione – dimostrando che la società è realmente amministrata nel Regno Unito (ad esempio con amministratori locali indipendenti, o trasferendovisi) – può operare un secondo livello di controllo: la disciplina sulle società estere controllate (Controlled Foreign Companies, art. 167 TUIR). Essa prevede, al ricorrere di determinate condizioni, l’imputazione “per trasparenza” dei redditi della società estera in capo al socio italiano controllante, a prescindere dall’effettiva distribuzione.
Perché operi la disciplina CFC devono ricorrere, in via congiunta: il controllo della società estera da parte del soggetto italiano; una tassazione effettiva della società estera inferiore alla metà di quella che avrebbe scontato in Italia; e la prevalenza (oltre un terzo) di proventi da redditi passivi (interessi, dividendi, royalties) o infragruppo. Va osservato che l’attuale Corporation Tax britannica (fino al 25%) rende meno frequente il superamento del requisito della bassa tassazione rispetto al passato; resta comunque necessaria la verifica tecnica dell’Effective Tax Rate.
La risposta corretta? Sì, ma con sostanza e pianificazione
In sintesi: è possibile detenere quote o amministrare una società britannica e mantenere, ad esempio, una partita IVA in Italia; i due soggetti restano distinti, fermo restando l’obbligo di dichiarare in Italia i dividendi o i compensi percepiti. Ciò che non è possibile – senza esporsi a contestazioni – è utilizzare una società britannica “di comodo” per delocalizzare fittiziamente redditi prodotti e gestiti in Italia. La conformità si fonda su due pilastri: la sostanza economica reale nel Regno Unito (sede, gestione, decisioni assunte localmente) e una pianificazione preventiva che consideri esterovestizione, CFC e applicazione della Convenzione Italia–Regno Unito.
L’approccio dello Studio all’apertura di attività nel Regno Unito
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste imprenditori e imprese italiane nell’apertura e nella gestione di attività nel Regno Unito, coordinando i piani giuridici italiano e britannico con particolare attenzione ai presidi antielusivi nazionali. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:
- Analisi preliminare e strutturazione: valutazione del progetto imprenditoriale, scelta della forma giuridica (Sole Trader, Limited Company, Branch, Subsidiary) e verifica del titolo di immigrazione idoneo; impostazione della struttura per assicurare la sostanza economica nel Regno Unito.
- Coordinamento Italia–Regno Unito: rapporto con corrispondenti britannici (solicitor, accountant) per la registrazione presso Companies House e HMRC, l’apertura del conto bancario, gli adempimenti VAT e contributivi.
- Gestione del rischio fiscale: analisi preventiva del rischio di esterovestizione (art. 73 TUIR) e dell’applicazione della disciplina CFC (art. 167 TUIR), calcolo dell’Effective Tax Rate, corretta applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni.
- Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi in entrambi gli ordinamenti, gestione di dividendi e compensi transfrontalieri, eventuale assistenza in sede di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.


