STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

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Come trasferirsi e prendere la residenza fiscale a Cipro

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DANIELE BERTAGGIA | Avvocato Cassazionista e Titolare

Di cosa parliamo

Il trasferimento della residenza fiscale a Cipro è un’operazione disciplinata, sul piano cipriota, dall’Income Tax Law del 2002 (in vigore dal 1° gennaio 2003) e dalle successive modifiche, fra cui l’introduzione della cosiddetta “regola dei 60 giorni”. Sul piano italiano, il trasferimento ricade nella disciplina dell’art. 2 TUIR (riformato dal D.Lgs. 209/2023). Cipro è uno Stato membro dell’Unione Europea dal 1° maggio 2004 e dell’Eurozona dal 2008; è inclusa nelle white list italiane (non opera dunque la presunzione rafforzata di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR). Fra Italia e Cipro è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni (firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, ratificata con L. 564/1982, in vigore dal 9 giugno 1983).

Questo approfondimento fornisce un quadro informativo sul regime fiscale cipriota, sulla distinzione fra residenza fiscale e residenza legale, sulle due vie di acquisizione della residenza fiscale (la regola dei 183 giorni e la regola dei 60 giorni) e sulla procedura di ottenimento.

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Qual è il regime fiscale a Cipro?

Il sistema fiscale cipriota, di matrice anglosassone (le sue origini risalgono al common law inglese), è uno dei più strutturati dell’Unione Europea per la fiscalità di impresa e di investimento. Le caratteristiche principali, con riferimento al profilo della residenza fiscale, sono le seguenti.

Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva, con aliquote invariate da diversi anni:

Scaglione di reddito (EUR)Aliquota
Fino a € 19.5000%
Da € 19.501 a € 28.00020%
Da € 28.001 a € 36.30025%
Da € 36.301 a € 60.00030%
Oltre € 60.00035%

Imposta sul reddito delle società

L’imposta societaria è pari al 12,5%, una delle più basse dell’Unione Europea. Una società è considerata fiscalmente residente a Cipro se la sua gestione e il suo controllo (management and control) sono esercitati sull’isola. La società residente è tassata sul reddito mondiale; la società non residente è tassata solo sugli utili prodotti da una stabile organizzazione a Cipro.

Esenzioni rilevanti

  • Dividendi: i redditi da dividendi, di provenienza sia estera che locale, sono in linea generale esenti dall’imposta sul reddito (con la disciplina specifica della Special Defence Contribution per i soggetti residenti e domiciliati).
  • Plusvalenze: le plusvalenze sono in linea generale esenti, salvo quelle derivanti da immobili situati a Cipro (tassate al 20%) o da partecipazioni in società che detengono immobili a Cipro.
  • Utili da cessione di titoli: gli utili derivanti dalla vendita di titoli (azioni, obbligazioni e strumenti analoghi) sono esenti dall’imposta sul reddito.
  • Successioni e donazioni: Cipro non applica un’imposta di successione né di donazione di carattere generale.
  • Imposta sugli immobili: l’imposta annua sulla proprietà immobiliare è stata abolita dal 2017.

Il regime non-dom (non-domiciled)

Cipro, sul modello anglosassone, distingue fra residenza e domicilio. Il regime di residente non domiciliato (non-dom) consente, ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale cipriota senza esservi domiciliati, l’esenzione dalla Special Defence Contribution (SDC) – l’imposta che ordinariamente colpisce dividendi, interessi e canoni di locazione dei residenti domiciliati. In pratica, il residente non-dom può percepire dividendi e interessi con un’imposizione molto contenuta. Il regime ha una durata massima e specifici requisiti, da verificare al momento della pianificazione.

Regime agevolato per i nuovi residenti lavoratori

Per le persone fisiche non residenti che trasferiscono la residenza a Cipro per assumervi un impiego, la normativa prevede regimi di esenzione parziale dell’imposta sul reddito da lavoro (in funzione dell’ammontare della retribuzione e della data di inizio dell’impiego), per un periodo pluriennale. Le condizioni specifiche e le percentuali di esenzione vanno verificate alla luce della normativa vigente.

IVA

L’aliquota IVA ordinaria è del 19%, con aliquote ridotte (9% e 5%) per categorie specifiche (ristorazione, alloggio, prodotti alimentari, farmaceutici, libri, ristrutturazioni edilizie a determinate condizioni). La soglia di registrazione IVA opera al superamento del fatturato annuo previsto dalla normativa.

La Convenzione Italia–Cipro

Cipro ha sottoscritto oltre 60 convenzioni contro le doppie imposizioni. Con l’Italia è in vigore la Convenzione firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, ratificata con L. 564 del 10 luglio 1982, in vigore dal 9 giugno 1983, conforme al modello OCSE. La Convenzione disciplina la distribuzione della potestà impositiva e, all’art. 4, i criteri tie-breaker per la soluzione dei conflitti di doppia residenza.

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Cosa serve per trasferirsi a Cipro e prendere la residenza fiscale?

Per acquisire la residenza fiscale a Cipro occorre distinguere con precisione due piani – la residenza legale (migratoria) e la residenza fiscale – e comprendere le due vie alternative previste dalla normativa cipriota per l’acquisizione dello status di residente fiscale: la regola dei 183 giorni e la regola dei 60 giorni.

Residenza fiscale vs Residenza Legale

È una distinzione fondamentale e una delle principali fonti di equivoco nei progetti di trasferimento. I due status hanno presupposti, effetti e documentazione differenti.

La residenza legale (migratoria)

È lo status amministrativo che autorizza il soggetto a soggiornare sull’isola. Per i cittadini italiani, in quanto cittadini UE, vige la libertà di circolazione e stabilimento: per soggiorni superiori a tre mesi è prevista la registrazione presso il Civil Registry and Migration Department, con rilascio del certificato di registrazione (Registration Certificate, il cosiddetto “yellow slip”) e attribuzione dell’Alien Registration Certificate (ARC). La residenza legale autorizza a vivere e lavorare a Cipro, ma non determina di per sé l’acquisizione della residenza fiscale.

La residenza fiscale

È lo status tributario che determina l’assoggettamento all’imposta sul reddito cipriota e la possibilità di accedere ai regimi agevolati (non-dom, esenzioni). Si acquisisce – indipendentemente dallo status migratorio – al ricorrere di uno dei criteri previsti dall’Income Tax Law: la regola dei 183 giorni o, in alternativa, la regola dei 60 giorni. Una volta acquisita, il residente fiscale può richiedere all’autorità fiscale cipriota (Tax Department) il certificato di residenza fiscale, utile per l’attivazione della Convenzione Italia–Cipro.

Regola dei 183 giorni

È il criterio principale e tradizionale. Ai sensi dell’Income Tax Law, una persona fisica è considerata residente fiscale a Cipro se permane sull’isola per un periodo, o per periodi, che superano complessivamente 183 giorni nell’anno fiscale (che a Cipro coincide con l’anno solare, 1° gennaio – 31 dicembre). Le presenze, anche non continuative, si sommano sull’intero periodo d’imposta.

Si tratta di un criterio oggettivo: il superamento della soglia integra automaticamente la qualifica di residente fiscale, senza necessità di ulteriori condizioni. È la via tipica per chi intende stabilire a Cipro la propria residenza principale e trascorrervi la maggior parte dell’anno.

Regola dei 60 giorni

Introdotta per ampliare l’attrattività della residenza fiscale cipriota, la regola dei 60 giorni consente di acquisire la residenza fiscale a Cipro con una permanenza ridotta, a condizione che siano soddisfatte cumulativamente tutte le seguenti condizioni nell’anno fiscale:

  • Permanenza minima di 60 giorni a Cipro: il soggetto soggiorna sull’isola per almeno 60 giorni nell’anno fiscale.
  • Assenza di residenza fiscale altrove: il soggetto non soggiorna in alcun altro Stato per un periodo complessivamente superiore a 183 giorni e non è considerato residente fiscale in alcun altro Stato nello stesso anno fiscale.
  • Legame economico con Cipro: il soggetto esercita un’attività d’impresa a Cipro e/o è impiegato a Cipro e/o ricopre una carica (office) presso un soggetto fiscalmente residente a Cipro, in un qualsiasi momento dell’anno fiscale.
  • Dimora permanente a Cipro: il soggetto mantiene (in proprietà o in locazione) una dimora permanente sull’isola.

La normativa precisa che, se nel corso dell’anno l’attività d’impresa, l’impiego o la carica presso il soggetto fiscalmente residente a Cipro cessano, il soggetto non è trattato come residente fiscale cipriota per quell’anno in forza della regola dei 60 giorni. Le quattro condizioni devono dunque permanere per l’intero periodo rilevante.

La regola dei 60 giorni è di particolare interesse per soggetti internazionalmente mobili (imprenditori, professionisti, amministratori di società) che non risiedano stabilmente in alcun altro Stato e intendano stabilire a Cipro il proprio centro fiscale, pur senza trascorrervi la maggior parte dell’anno.

Va sottolineato un punto essenziale per i cittadini italiani: la regola dei 60 giorni è efficace ai fini ciprioti, ma per essere efficace anche ai fini italiani occorre il corretto distacco della residenza fiscale italiana ai sensi dell’art. 2 TUIR. Una permanenza di soli 60 giorni a Cipro, in presenza del mantenimento in Italia del centro delle relazioni personali e familiari, espone a contestazioni di esterovestizione personale (si veda oltre).

Confronto fra le due vie di acquisizione

ElementoRegola 183 giorniRegola 60 giorni
Permanenza minima> 183 giorni≥ 60 giorni
Residenza fiscale altroveIrrilevanteNon deve sussistere
Legame economico con CiproNon richiestoRichiesto (impresa/impiego/carica)
Dimora permanente a CiproNon richiesta come condizioneRichiesta

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Documenti, tempistiche e requisiti per prendere la residenza fiscale a Cipro

Il percorso per prendere la residenza fiscale a Cipro si articola, per i cittadini italiani, in adempimenti ciprioti (registrazione del soggiorno, codice fiscale, apertura conto, dimora) e adempimenti italiani (cancellazione APR, iscrizione AIRE). Per i cittadini UE la procedura è significativamente più snella rispetto a quella prevista per Stati extra-UE.

1. Pianificazione preliminare

Verifica della via di acquisizione della residenza fiscale più adeguata (regola dei 183 giorni o regola dei 60 giorni), in funzione del tempo che il cliente intende trascorrere a Cipro e della sua situazione complessiva; valutazione dell’eventuale accesso al regime non-dom; coordinamento con la pianificazione fiscale italiana e con la Convenzione Italia–Cipro.

2. Reperimento della dimora

La disponibilità di una dimora permanente sull’isola (in proprietà o in locazione regolarmente registrata) è requisito essenziale per la regola dei 60 giorni e, in ogni caso, elemento probatorio centrale del trasferimento. Il contratto di locazione o l’atto di acquisto vanno predisposti nelle prime fasi del progetto.

3. Registrazione del soggiorno (yellow slip)

Per soggiorni superiori a tre mesi, il cittadino UE si registra presso il Civil Registry and Migration Department, ottenendo il Registration Certificate (“yellow slip”) e l’Alien Registration Certificate (ARC). La documentazione tipicamente richiesta comprende:

  • documento di identità o passaporto in corso di validità;
  • contratto di locazione registrato o atto di proprietà della dimora;
  • documentazione attestante la causa del soggiorno (contratto di lavoro, documentazione societaria, prova di risorse economiche sufficienti);
  • documentazione attestante la copertura sanitaria (sistema sanitario GESY o assicurazione privata);
  • fotografie formato passaporto e moduli di domanda (MEU1 per i cittadini UE).

4. Ottenimento del codice fiscale (TIC) e registrazione fiscale

Il codice di identificazione fiscale (Tax Identification Code – TIC) si richiede presso il Tax Department. È necessario per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, per l’eventuale registrazione IVA e per l’accesso ai regimi agevolati. Per chi si avvale del regime non-dom, è prevista una specifica procedura di richiesta dello status di non domiciliato.

5. Apertura del conto corrente e iscrizione sanitaria

Apertura di un conto corrente presso un istituto bancario cipriota (con le procedure KYC e antiriciclaggio di matrice UE); iscrizione al sistema sanitario nazionale (GESY – General Healthcare System) o copertura assicurativa privata equivalente.

6. Adempimenti italiani: cancellazione APR e iscrizione AIRE

Parallelamente, sul versante italiano: cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune italiano e iscrizione all’AIRE presso il Consolato italiano competente (Ambasciata d’Italia a Nicosia) entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988). A partire dal 1° gennaio 2024, l’omessa iscrizione nei termini comporta sanzioni amministrative da € 200 a € 1.000 per ciascun anno, fino a un massimo di cinque anni. L’iscrizione AIRE opera come presunzione relativa – non più assoluta – di non residenza in Italia.

7. Tempistiche indicative

AdempimentoTempi indicativi
Reperimento dimora e contratto di locazione1 – 4 settimane
Registrazione del soggiorno (yellow slip)Da alcune settimane ad alcuni mesi
Ottenimento del codice fiscale (TIC)Pochi giorni
Registrazione status non-domVariabile, su istanza al Tax Department
Apertura conto bancario2 – 6 settimane
Iscrizione AIRE (Italia)Entro 90 giorni dal trasferimento

8. Comparazione fiscale Italia – Cipro

TipologiaItaliaCipro
IRPEF / Imposta redditi PF23% – 35% – 43% (3 scaglioni) + addizionali0% – 20% – 25% – 30% – 35% (5 scaglioni)
Imposta società24% IRES + IRAP12,5%
Dividendi (residente)26% imposta sostitutivaEsenti da imposta sul reddito (SDC per i domiciliati; esente per non-dom)
Plusvalenze26% (regime ordinario)Esenti, salvo immobili a Cipro (20%)
Successioni e donazioni4% – 8% oltre franchigieNon prevista
Convenzione doppie imposizioniIn vigore (1974, L. 564/1982)In vigore (1974, L. 564/1982)

Nota: i dati hanno carattere informativo e sono soggetti ad aggiornamento normativo. Una valutazione personalizzata della convenienza fiscale del trasferimento richiede un’analisi caso per caso che consideri composizione del reddito, struttura patrimoniale, situazione familiare e finalità del cliente.

9. Avvertenza sui rischi

Pur in assenza di presunzione rafforzata (Cipro è in white list) e in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, il trasferimento della residenza fiscale a Cipro presenta gli ordinari rischi di esterovestizione personale ai sensi dell’art. 2 TUIR riformato dal D.Lgs. 209/2023. Il rischio è particolarmente rilevante per chi si avvale della regola dei 60 giorni: una permanenza ridotta a Cipro, in presenza del mantenimento in Italia del centro delle relazioni personali e familiari (la nuova nozione tributaria autonoma di domicilio), può determinare comunque la qualifica di residente fiscale italiano. Le conseguenze in caso di contestazione sono il recupero delle imposte, sanzioni amministrative dal 90% al 240% (D.Lgs. 471/1997) e – al superamento delle soglie – profili penali ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000.

Si aggiungono il rischio di esterovestizione societaria ex art. 73, comma 5-bis TUIR per le società cipriote gestite di fatto dall’Italia, la disciplina CFC ex art. 167 TUIR per le partecipazioni in società estere controllate e l’emersione dei rapporti tramite lo scambio automatico di informazioni (CRS), a cui Cipro aderisce. La predisposizione di un fascicolo probatorio strutturato, sin dal momento del trasferimento, è particolarmente raccomandata, anche in considerazione della vigilanza prevista dall’art. 83 D.L. 112/2008 nel triennio successivo all’iscrizione AIRE.

L’approccio dello Studio al trasferimento di residenza a Cipro

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia opera in materia di trasferimento di residenza fiscale a Cipro coordinando i piani giuridici italiano e cipriota in un percorso unitario, con particolare attenzione alla scelta fra la regola dei 183 giorni e la regola dei 60 giorni e all’eventuale accesso al regime non-dom. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:

  • Analisi preliminare: valutazione della situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; scelta della via di acquisizione della residenza fiscale più adeguata; verifica dell’accesso al regime non-dom; calendario degli adempimenti italiani e ciprioti.
  • Coordinamento Italia–Cipro: rapporto con corrispondenti ciprioti (avvocati, commercialisti) per la registrazione del soggiorno, l’ottenimento del codice fiscale, la richiesta dello status non-dom, l’apertura del conto bancario, l’eventuale costituzione di società cipriote.
  • Predisposizione del fascicolo probatorio: raccolta sistematica e cronologica della documentazione utile a sostenere l’effettività del trasferimento per il triennio di vigilanza ex art. 83 D.L. 112/2008 e i successivi periodi di possibile accertamento – particolarmente importante per chi si avvale della regola dei 60 giorni.
  • Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi italiani residui, gestione del credito d’imposta e dell’applicazione della Convenzione Italia–Cipro, ottenimento del certificato di residenza fiscale cipriota, eventuale assistenza in sede di contraddittorio.

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CHI SONO

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Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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