STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

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Come prendere la residenza a Malta?

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DANIELE BERTAGGIA | Avvocato Cassazionista e Titolare

Di cosa parliamo

Il trasferimento della residenza a Malta è un’operazione disciplinata dalla normativa maltese (Income Tax Act, Income Tax Management Act) e, per i cittadini italiani, dalla normativa italiana sulla residenza fiscale (art. 2 TUIR, riformato dal D.Lgs. 209/2023). Malta è uno Stato membro dell’Unione Europea dal 2004, inserito nelle white list OCSE e UE, e applica un sistema fiscale basato sulla distinzione tra residenza ordinaria e domicilio – distinzione di matrice anglosassone che lo rende strutturalmente differente da quello italiano.

Questo approfondimento fornisce un quadro informativo sui presupposti per acquisire la residenza fiscale a Malta, sui requisiti del regime di residenza non domiciliata, sulla comparazione con il sistema fiscale italiano, sulla procedura di trasferimento e sui rischi connessi a un trasferimento non conforme alla normativa italiana di provenienza.

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Quali sono i vantaggi di prendere la residenza fiscale a Malta?

Malta ha sviluppato, dopo l’adesione all’Unione Europea nel 2004 e la riforma fiscale del 2007, un sistema tributario allineato alle direttive comunitarie e alle disposizioni OCSE in materia di trasparenza e cooperazione fiscale. Le caratteristiche principali del sistema, con riferimento al profilo della residenza fiscale a Malta, sono le seguenti.

Sistema fiscale di matrice anglosassone

L’Income Tax Act maltese, ispirato al modello del Regno Unito, distingue ai fini della tassazione delle persone fisiche tra residenza ordinaria e domicilio. Si tratta di due nozioni autonome: il primo concetto ha rilevanza prevalentemente fattuale (presenza abituale a Malta), il secondo ha rilevanza giuridica e personale (legame con il Paese in cui il soggetto considera il proprio “focolare permanente”). Tale distinzione consente l’applicazione di regimi differenti a seconda della categoria di appartenenza.

Aliquote progressive sui redditi delle persone fisiche

Il sistema maltese applica aliquote progressive con tetto massimo al 35%, modulate diversamente per single, coniugati e genitori. Il regime di residente non domiciliato comporta tipicamente l’applicazione del principio remittance basis: tassazione dei redditi prodotti a Malta e dei soli redditi esteri effettivamente trasferiti (remitted) sull’isola.

Esenzioni specifiche

  • Capital gain esteri non rimessi a Malta: esenti da tassazione maltese.
  • Successioni e donazioni: Malta non applica un’imposta di successione o donazione di carattere generale (esiste una stamp duty su determinati trasferimenti immobiliari e mobiliari).
  • Imposta patrimoniale: non prevista.
  • Restrizioni valutarie: non sono previste limitazioni alla circolazione dei capitali, in linea con gli standard UE.

Conformità agli standard internazionali

Va sottolineato che Malta non è un paradiso fiscale né ai sensi delle classificazioni OCSE né ai sensi delle liste UE: figura nelle white list internazionali. Aderisce al Common Reporting Standard (CRS) per lo scambio automatico di informazioni con oltre 100 giurisdizioni e ha recepito le Direttive UE in materia di antiriciclaggio (V Direttiva AML) e di disclosure dei meccanismi transfrontalieri (DAC6). Malta ha inoltre parzialmente recepito la disciplina ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) in materia di norme antiabuso.

Quadro complessivo

L’insieme di questi elementi configura un sistema fiscale strutturalmente diverso da quello italiano, applicabile peraltro solo a chi acquisisce effettivamente la residenza a Malta sul piano sostanziale e ne rispetta i requisiti operativi nel tempo. La sola registrazione formale, in assenza di una presenza effettiva sull’isola, non consente l’accesso alle agevolazioni descritte.

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Si può prendere la residenza a Malta senza essere domiciliati?

La risposta è affermativa: il sistema maltese ammette la categoria del residente non domiciliato Malta, cioè del soggetto che acquisisce la residenza ordinaria sull’isola pur conservando il proprio domicilio in un altro Stato. Si tratta di una qualificazione tipica degli ordinamenti di tradizione anglosassone, assente in quanto tale nell’ordinamento italiano.

Le tre categorie soggettive del sistema maltese

L’Income Tax Act maltese distingue, ai fini della tassazione delle persone fisiche, tre categorie principali:

  • Soggetti residenti e domiciliati a Malta: tassati sui redditi ovunque prodotti nel mondo (worldwide taxation), in modo analogo a quanto accade in Italia.
  • Soggetti residenti ma non domiciliati a Malta (“non-dom”): tassati sui redditi prodotti a Malta e sui soli redditi esteri effettivamente trasferiti sull’isola, secondo il principio della tassazione su base remittance.
  • Soggetti non residenti: tassati esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio maltese.

Il concetto di domicilio nel sistema maltese

Il domicilio, nel sistema maltese, è una nozione giuridica che identifica il Paese che il soggetto considera la propria casa permanente, alla quale intende ritornare anche dopo periodi di assenza. Non coincide con la residenza ordinaria e non si acquisisce automaticamente con il trasferimento. La modifica del domicilio richiede una intenzione effettiva e duratura di stabilirsi permanentemente in un nuovo Paese, manifestata da elementi oggettivi.

Ne consegue che un cittadino italiano che si trasferisca a Malta senza l’intenzione di risiedervi a tempo indefinito può, di regola, mantenere il proprio domicilio originario in Italia – pur essendo residente ordinario a Malta – e accedere così al regime non-dom maltese.

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Aggiornamento normativo: il regime non-dom maltese

Il regime di residente non domiciliato è stato oggetto di significative evoluzioni normative negli ultimi anni, in particolare con riferimento all’imposta minima annuale (“minimum tax”) prevista per i soggetti che accedono al regime e al trattamento dei redditi esteri rimessi. Anche il Regno Unito – Paese di matrice del concetto di non-domiciled – ha riformato il proprio regime non-dom a partire dall’esercizio 2025/2026, con possibili effetti indiretti sull’evoluzione dei sistemi affini.

La disciplina aggiornata e i requisiti effettivi del regime maltese vanno verificati al momento della pianificazione del trasferimento, alla luce delle pronunce e dei provvedimenti più recenti dell’autorità fiscale maltese (Commissioner for Revenue) e delle eventuali specificazioni del Ministry for Finance.

Compatibilità con la normativa italiana

Per un cittadino italiano, l’accesso al regime maltese di residente non domiciliato è efficace ai fini italiani solo se accompagnato dal corretto trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 TUIR (con cancellazione APR e iscrizione AIRE). In assenza di tale passaggio, il soggetto resta residente fiscale italiano e i benefici del regime non-dom maltese non producono effetti utili sul piano della tassazione italiana. Questo aspetto è uno dei punti tecnici più frequentemente sottovalutati nella prassi e fonte di contestazioni in sede di controllo.

Residenza fiscale a Malta: I requisiti

L’acquisizione della residenza fiscale a Malta richiede il rispetto di requisiti sostanziali e formali. Sotto il profilo sostanziale, la legge maltese qualifica come residente fiscale a Malta:

  • Criterio temporale: il soggetto che permanga a Malta per più di 183 giorni in un anno solare. Le presenze, anche non continuative, si sommano sull’intero periodo d’imposta.
  • Criterio del centro degli interessi vitali: il soggetto che abbia stabilito a Malta il proprio centro di interessi personali ed economici, anche in assenza del superamento della soglia dei 183 giorni.

Si tratta di criteri alternativi: è sufficiente la sussistenza di uno solo per integrare la qualifica di residente fiscale a Malta.

Requisiti formali e operativi

Per concretizzare il trasferimento e accedere al regime fiscale maltese, sono tipicamente necessari:

  • ottenimento del codice identificativo fiscale maltese (Tax Identification Number) presso il Commissioner for Revenue;
  • registrazione presso le autorità di immigrazione (Identity Malta) e ottenimento dell’eResidence Card per i cittadini UE che intendano risiedere oltre i tre mesi;
  • reperimento di un’abitazione adeguata sull’isola (in proprietà o in locazione) – Malta prevede soglie minime di valore o di canone di locazione per l’accesso a determinati programmi di residenza;
  • apertura di un conto corrente presso un istituto bancario maltese;
  • eventuale registrazione di attività professionale o imprenditoriale sull’isola.

Programmi di residenza speciali

Oltre al regime ordinario, Malta offre programmi di residenza specifici per categorie particolari di soggetti, ciascuno con requisiti propri di accesso (acquisto o locazione di immobile sopra soglia, contribuzione minima, requisiti reddituali). Questi programmi includono, tra gli altri, il Malta Permanent Residence Programme (MPRP), il regime per i pensionati esteri (Retirement Programme) e regimi specifici per professionisti altamente qualificati. La scelta del programma più adatto richiede una valutazione caso per caso in funzione della situazione del cliente.

Adempimenti dichiarativi

Il residente fiscale a Malta è tenuto alla presentazione annuale della dichiarazione dei redditi (Income Tax Return) entro le scadenze fissate dal Commissioner for Revenue. Per i soggetti che si avvalgono del regime non-dom, si applicano specifici obblighi dichiarativi relativi ai redditi esteri trasferiti sull’isola.

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Tasse Malta vs Italia

La comparazione che segue ha finalità informative: i dati relativi all’Italia rinviano all’esercizio 2025, quelli relativi a Malta alla normativa attualmente vigente. Le aliquote indicate sono nominali e non tengono conto delle agevolazioni, dei rimborsi o dei regimi speciali specifici applicabili al singolo contribuente.

TipologiaItalia (2025)Malta
Imposta sul reddito persone fisiche23% – 43% (3 scaglioni IRPEF) + addizionali regionali e comunali0% – 35% (progressiva, scaglioni differenziati per single, coniugati, genitori)
Tassazione redditi esteri (residente)Worldwide taxation (art. 3 TUIR)Worldwide se residente e domiciliato; remittance basis se residente non domiciliato
Capital gain26% (regime ordinario su strumenti finanziari)Esenti se non immobiliari né rimessi a Malta (regime non-dom)
Successioni e donazioniImposta da 4% a 8% oltre franchigieNon prevista (stamp duty su trasferimenti specifici)
Imposta patrimoniale generaleNon prevista (IVIE/IVAFE su asset esteri)Non prevista
Restrizioni valutarieLimitate (compliance bancaria UE)Non previste (libertà di circolazione UE)
Aliquota imposta sul reddito societarioIRES 24% + IRAP (variabile per regione)35% nominale, riducibile mediante meccanismo di rimborso ai soci
Convenzione contro le doppie imposizioniItalia–Malta firmata (in vigore)Italia–Malta firmata (in vigore)

Come prendere la residenza fiscale a Malta

La procedura per acquisire la residenza fiscale a Malta si articola in due piani che procedono in parallelo: gli adempimenti maltesi (registrazione presso le autorità locali, ottenimento del codice fiscale, apertura del conto corrente, ricerca dell’abitazione) e gli adempimenti italiani (cancellazione APR, iscrizione AIRE, gestione della partita IVA italiana e degli altri rapporti residui).

1. Pianificazione preliminare

Analisi della situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; verifica della convenienza effettiva del trasferimento alla luce della composizione dei redditi; selezione del regime applicabile (ordinario, non-dom, programmi speciali quali MPRP); calendario degli adempimenti.

2. Adempimenti italiani

  • cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune italiano di precedente residenza;
  • iscrizione all’AIRE presso il Consolato italiano competente per Malta entro 90 giorni dal trasferimento;
  • gestione delle posizioni fiscali residue in Italia (chiusura o trasformazione della partita IVA, dichiarazione dei redditi per il periodo di residenza italiana, eventuali adempimenti per immobili e attività finanziarie mantenuti in Italia);
  • predisposizione della documentazione probatoria del trasferimento, per i controlli previsti dall’art. 83 del D.L. 112/2008 nel triennio successivo all’iscrizione AIRE.

3. Adempimenti maltesi

  • ingresso a Malta e registrazione presso Identity Malta (per i cittadini UE: ottenimento dell’eResidence Card per soggiorni superiori a tre mesi);
  • richiesta del Tax Identification Number presso il Commissioner for Revenue;
  • stipula del contratto di locazione o acquisto dell’abitazione, in coerenza con i requisiti del programma di residenza scelto;
  • apertura del conto corrente presso un istituto bancario maltese;
  • registrazione di eventuale attività professionale o imprenditoriale, se rilevante;
  • eventuale richiesta di accesso a programmi specifici (MPRP, Retirement Programme e altri).

4. Trasferimento sostanziale del centro vitale

Trasferimento effettivo dell’abitazione principale, dei legami familiari e sociali, dei rapporti professionali nella misura compatibile con la situazione del cliente. Coerenza tra la presenza dichiarata sull’isola e l’effettiva permanenza fisica (oltre 183 giorni nell’anno solare oppure costituzione del centro degli interessi vitali sull’isola, ai sensi della normativa maltese; con i criteri italiani dell’art. 2 TUIR per l’efficacia ai fini italiani).

5. Compliance continuativa

Presentazione delle dichiarazioni dei redditi maltesi nei termini previsti; conservazione della documentazione probatoria della residenza effettiva; aggiornamento delle informazioni KYC presso gli istituti bancari; gestione coordinata dei rapporti residui in Italia.

I rischi di trasferire la residenza fiscale a Malta

Il trasferimento della residenza fiscale a Malta presenta alcuni profili di rischio che è opportuno conoscere preventivamente, sia per impostare correttamente il progetto, sia per evitare conseguenze fiscali e sanzionatorie.

Rischio di esterovestizione personale

È il rischio più rilevante per chi si trasferisce a Malta mantenendo elementi significativi di collegamento con l’Italia (nucleo familiare, attività professionale prevalente, rapporti bancari dominanti, immobili principali). Una contestazione di esterovestizione personale comporta il recupero delle imposte non versate in Italia, sanzioni amministrative dal 90% al 240% (con aggravio per i Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi del D.Lgs. 471/1997) e – al superamento delle soglie – profili penali ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Rischio di doppia imposizione

Sussiste in caso di trasferimento incompleto o mal coordinato. La Convenzione tra Italia e Malta contro le doppie imposizioni elimina la doppia tassazione solo in presenza di una residenza fiscale effettiva e dimostrabile in uno dei due Stati. Una doppia residenza non risolta secondo i criteri tie-breaker dell’art. 4 del Modello OCSE può comportare la tassazione effettiva del medesimo reddito in entrambi gli Stati.

Rischio di non sufficienza dell’iscrizione AIRE

L’iscrizione all’AIRE, dopo la riforma del D.Lgs. 209/2023, opera come presunzione relativa (e non più assoluta) di non-residenza. Il mantenimento di legami sostanziali con l’Italia – in particolare delle relazioni personali e familiari – può determinare comunque la qualifica di residente fiscale italiano, anche in presenza di iscrizione AIRE e residenza ordinaria a Malta.

Rischio di evoluzione del regime non-dom

Il regime di residente non domiciliato è soggetto a revisioni normative anche significative (Malta lo ha modificato negli scorsi anni; il Regno Unito lo ha integralmente riformato dal 2025). Una pianificazione fondata in modo prevalente sul regime non-dom richiede un monitoraggio continuativo della normativa applicabile e l’eventuale aggiornamento della struttura.

Rischio di compliance bancaria

Le banche maltesi applicano procedure KYC e antiriciclaggio rigorose, in linea con la disciplina UE. Una documentazione incompleta sulla provenienza dei fondi o un quadro di operatività non coerente con il profilo del cliente possono comportare la chiusura unilaterale del rapporto o la sospensione temporanea dell’operatività.

Rischio di scambio automatico di informazioni

Malta aderisce al Common Reporting Standard (CRS): le informazioni relative ai conti detenuti da soggetti non residenti sono trasmesse annualmente alle autorità fiscali del Paese di residenza. Un trasferimento incompleto è quindi destinato a emergere in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate italiana.

Come posso dimostrare la mia residenza fiscale all’estero?

Il residente all’estero che intenda far valere la propria residenza fiscale all’estero in caso di controllo dell’amministrazione finanziaria deve produrre una documentazione probatoria coerente, dettagliata e cronologicamente ordinata. La normativa non prescrive una forma tassativa di prova: opera il principio della libera valutazione delle risultanze documentali.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 24246/2011; Cass. 14434/2010 e numerose pronunce successive) ha più volte ribadito due principi rilevanti: la riconoscibilità da parte dei terzi del centro delle relazioni del soggetto, e la valutazione globale degli elementi fattuali, senza che alcuno di essi sia di per sé decisivo.

Documentazione probatoria tipica

Documentazione di natura anagrafica e amministrativa

  • certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, aggiornato e con traduzione asseverata se richiesta;
  • attestato di iscrizione all’AIRE e ricevuta della cancellazione dall’APR italiana;
  • documento di identità o permesso di soggiorno estero;
  • codice fiscale estero o equivalente identificativo tributario locale.

Documentazione abitativa

  • contratto di locazione registrato presso le autorità competenti del Paese di residenza, di durata coerente con il trasferimento;
  • atto di acquisto immobiliare (rogito notarile) e relative ricevute di pagamento;
  • utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, telefonia) intestate al soggetto, con bollettazione regolare.

Documentazione professionale e reddituale

  • contratto di lavoro dipendente con datore di lavoro estero;
  • apertura di partita IVA o equivalente registrazione di attività professionale o imprenditoriale nel Paese estero;
  • dichiarazioni dei redditi presentate nel Paese di residenza;
  • certificazioni di iscrizione a ordini professionali o camere di commercio locali.

Documentazione bancaria e finanziaria

  • conti correnti bancari aperti presso istituti del Paese di residenza;
  • carte di credito o di debito intestate, con tracce di utilizzo coerente nel Paese di residenza;
  • eventuali polizze assicurative locali, gestioni patrimoniali e prodotti finanziari.

Documentazione sanitaria e familiare

  • iscrizione al sistema sanitario locale o copertura assicurativa privata equivalente;
  • trasferimento del nucleo familiare (ove applicabile): contratti scolastici per i figli, impieghi del coniuge, residenze familiari nel Paese estero;
  • certificati relativi a eventi familiari occorsi all’estero (matrimoni, nascite).

Documentazione di presenza fisica

  • biglietti di viaggio, registrazioni alberghiere, timbri sui documenti di viaggio (per Paesi non Schengen);
  • documentazione bancaria con geo-localizzazione delle operazioni;
  • eventuali registrazioni di entrata e uscita disponibili presso le autorità di frontiera.

Coerenza tra elementi formali ed elementi sostanziali

La documentazione, per quanto completa, è tanto più efficace quanto più risulta coerente con la condotta complessiva del soggetto. La giurisprudenza valorizza la convergenza degli indizi: il trasferimento è considerato effettivo quando la generalità degli elementi (abitativi, professionali, familiari, finanziari, sanitari, sociali) converge in modo univoco verso il Paese di nuova residenza. Discrepanze significative – per esempio mantenimento del nucleo familiare in Italia, attività professionale prevalentemente svolta dal territorio italiano, rapporti bancari dominanti in Italia – possono compromettere l’efficacia dimostrativa anche di una documentazione formalmente impeccabile.

Precostituzione del fascicolo probatorio

La predisposizione della documentazione probatoria è opportuna contestualmente al trasferimento, non a controllo già avviato. Una raccolta cronologica e sistematica – conservazione degli originali, organizzazione per anno e categoria, eventuale autenticazione delle traduzioni – consente di rispondere prontamente a richieste dell’amministrazione finanziaria nel triennio di vigilanza rafforzata previsto dall’art. 83 D.L. 112/2008 e nei successivi periodi di possibile accertamento.

L’approccio dello Studio al trasferimento di residenza a Malta

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia opera in materia di trasferimento di residenza fiscale a Malta coordinando i piani giuridici italiano e maltese in un percorso unitario. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:

  • Analisi preliminare: valutazione della situazione del cliente, verifica della coerenza del progetto con il regime di residenza maltese più adatto, calendario degli adempimenti.
  • Coordinamento Italia–Malta: gestione integrata della cancellazione APR, dell’iscrizione AIRE, della richiesta del codice fiscale maltese, dell’apertura dei rapporti bancari sull’isola.
  • Predisposizione della documentazione probatoria: raccolta sistematica e cronologica della documentazione utile a sostenere l’effettività del trasferimento in caso di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria italiana.
  • Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi maltesi e italiani residui, gestione delle eventuali richieste di chiarimento da parte di Comuni e Agenzia delle Entrate, aggiornamento della struttura in caso di evoluzioni normative.

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CHI SONO

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Avv. Daniele Bertaggia

Avvocato dal 1993, Cassazionista dal 2009. Collaboro con imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale e nella creazione di società estere. Mi occupo anche di penale internazionale ed italiano. Coadiuvo uno Studio con numerosi collaboratori professionisti, sia avvocati che commercialisti. Se hai una questione giuridica da risolvere, contattami, troverò le risposte legali adeguate.

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