Accordo prematrimoniale

ACCORDO PREMATRIMONIALE

Il contratto, o accordo prematrimoniale, è un patto che viene stipulato dai futuri sposi in un momento antecedente alle nozze, ed è finalizzato alla regolamentazione di vari aspetti, patrimoniali e non patrimoniali, del vincolo coniugale. Possono altresì essere utilizzati per disciplinare le conseguenze, economiche e non, dell’eventuale crisi coniugale: il tutto nell’ottica di non dover subire, qualora si dovesse arrivare alla separazione, gli effetti negativi di una sentenza di separazione, spesse volte squilibrata e suscettibile di creare gravo danno economico ai coniugi separandi.

Articolo a cura dello Studio Legale Avvocato Bertaggia di Ferrara.

Per consulenza con avvocato Ferrara, in materia di accordo prematrimoniale, chiama il numero unico sempre attivo +390532240071 oppure scrivici clicca qui

Ti ricordiamo che se desideri, puoi effettuare un accordo prematrimoniale anche con un avvocato che parla italiano in vari stati esteri.

ACCORDO PREMATRIMONIALE COSA E’

Questa particolare tipologia di contratto, definita accordo prematrimoniale, molto diffusa nei paesi di common law come ad esempio la Gran Bretagna e gli U.S.A., non trova purtroppo nella legislazione italiana una apposita disciplina, ed anzi è opportuno precisare che la giurisprudenza italiana non si è ancora pronunciata in modo incontrovertibile sulla validità di questi accordi.

Con molteplici sentenze, a partire dalla fine degli anni ’80, la Corte di Cassazione ha infatti escluso la validità di qualsiasi accordo preventivo volto a determinare le conseguenze patrimoniali di un successivo ed eventuale divorzio, sulla base del rilievo che tali accordi determinano un commercio di status ed incidono su diritti, come quello all’assegno di divorzio, posti a tutela di interessi pubblici ed indisponibili.

Tuttavia, una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 23713/2012, ha sancito la validità dei contratti prematrimoniali con cui si stabilisce che, in caso di divorzio, un immobile venga trasferito da un coniuge all’altro. Ciò non ha dato luogo ad uno sdoganamento totale degli accordi prematrimoniali: semplicemente la Corte ha ribadito il principio secondo cui si devono considerare illeciti solamente quegli accordi che si pongono in contrasto con il principio di indisponibilità dell’assegno di divorzio. Resterebbero quindi validi gli accordi concernenti la regolamentazione di rapporti di dare e avere.

Purtroppo però ad oggi non vi è nessuna certezza in merito (come sovente accade in Italia) e quindi pare essere opportuno effettuare, anche durante la vita matrimoniale stessa, appositi e precisi atti di tutela patrimoniale, volti a prevenire le conseguenze economiche negative che scaturiscono dalle sentenze di separazione.

Vi sono stati numerosi tentativi di dare una disciplina a questi fenomeni. A questo proposito si citano il testo del «Disegno di legge sulla introduzione degli accordi matrimoniali e prematrimoniali» presentato dall’A.M.I. (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) il 20 luglio 2011 e la proposta avanzata sempre nel 2011 dal Notariato al Congresso Nazionale del Notariato di Torino. Quest’ultima proposta intende ampliare il contenuto delle convenzioni di cui all’art. 162 c.c., riconoscendo ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche nell’ottica di un’eventuale separazione personale ovvero di un eventuale divorzio.

Attraverso le convenzioni in questione sarebbe pertanto consentita ai coniugi la gestione anticipata e consensuale dei loro rapporti patrimoniali evitando così che la negoziazione di essi sia rinviata ad un momento successivo in cui il matrimonio è entrato già in crisi.

Un particolare interessante riguarda alla forma della convenzione, per la quale si richiede l’atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni. La medesima forma è richiesta per le modifiche o lo scioglimento della convenzione.

Unitamente alla formulazione di un accordo prematrimoniale, è sempre consigliata un’ulteriore forma di tutela, quella patrimoniale, che, similmente, il nostro Studio Legale è in grado di fornire, con un elevato grado di specializzazione. Con tale tipo di tutela, in maniera assolutamente legale e legittima, sarà possibile spersonalizzare il patrimonio personale dei coniugi in costanza di matrimonio, in modo tale che, se si deve giungere ad un momento di rottura, non via siano problematiche afferenti il diritto di proprietà sui vari beni che saranno stati posti sotto tutela patrimoniale. Effettuare un atto di tutela patrimoniale in prevenzione pare essere assolutamente utile e necessario per poter salvaguardare, con intelligenza ed oculatezza, il proprio patrimonio dalle aggressioni future di terzi.

Allo stato attuale, si auspica un prossimo intervento del legislatore che sia in grado di conferire una regolamentazione omogenea ai contratti prematrimoniali.

Il nostro Studio Legale Internazionale, tramite avvocato matrimonialista esperto, può fornirti la consulenza di cui hai bisogno per fare il tuo accordo prematrimoniale. Possiamo riceverti, per gli accordi prematrimoniali, in Italia, con i nostri avvocati, a Ferrara.

contattaci

 

Per consulenza con avvocato dello Studio Legale Internazionale Avvocato Bertaggia, a Ferrara,  in materia di accordo prematrimoniale, chiama il numero unico sempre attivo +390532240071

Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube

Siamo operativi anche per videoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici

Ti ricordiamo che se desideri effettuare un accordo prematrimoniale anche con un avvocato che parla italiano in Austria, Slovenia, Gran Bretagna, Croazia, Malta, Spagna, Perù, Francia, siamo in grado di effettuarlo anche in queste giurisdizioni estere.

© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.org
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.org è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Accordo Prematrimoniale, in www.avvocatobertaggia.org

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 01 Dicembre 2022

 

Insurance Quote

Errore: Modulo di contatto non trovato.