Londra paradiso fiscale: il dopo Brexit

DONAZIONE AL FIGLIO E RISCHI FISCALI

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Donazione al figlio e rischi penali. Spesso, esercitando un nostro diritto etico e morale, effettiamo donazioni in danaro ai nostri congiunti, i figli in primo luogo. Ci si dimentica però spesso di come l’Agenzia delle Entrate tenga sotto attenta osservazione tutte le nostre operazioni bancarie, i nostri soldi che entrano ed escono ma soprattutto i bonifici che effettuiamo.
Da questo presupposto è quindi stare ben attenti a tutte le novità e tasse che riguardano i conti correnti, dal modo in cui li usiamo fino al modo in cui usiamo il nostro denaro in essi depositato. Sembra assurdo ma le leggi sono queste, il danaro che è sui conti correnti è un po meno nostro.

Articolo a cura dell’Avvocato Bertaggia di Ferrara.

DONAZIONE AL FIGLIO: LE PROBLEMATICHE

Il bonifico è uno strumento molto pratico: infatti lo possiamo usare per utilizzare i nostri soldi presenti sul conto corrente per effettuare un pagamento od una donazione.

Chiaro è che se utilizziamo un bonifico, per pagare un fornitore, con i soldi del nostro conto corrente, non si avranno broblemi in quanto abbiamo una fattura da saldare ovvero un documento contabile regolarmente registrato, sul quale poi verranno pagate delle imposte.

Il problema si pone quando facciamo una donazione ad un componente della famiglia, come ad un figlio/a. La tracciabilità del bonifico non ci porterà conseguenze, pensiamo, ma è veramente così?

Sorgono però dei dubbi:
il bonifico fatto ad un parente, figlio, amico può creare problemi con il Fisco?
Per meglio dire, un bonifico crea reddito (o quantomeno una presunzione di redditività) in chi lo riceve?
Quindi ci dovrebbe anche chiedere, a che tassazione deve essere sottoposto un bonifico fatto dal padre al figlio? O fra parenti stretti?
Un bonifico che arriva su un conto corrente crea sempre reddito?
E come dovrebbe essere tassato? Con che aliquota? In capo a chi?

DONAZIONE AL FIGLIO: QUELLA DIRETTA E QUELLA INDIRETTA

La risposta a queste perplessità non è così scontata né semplice, basti pensare che è dovuta intervenire spesso anche la Suprema Corte di Cassazione in merito.
Per capire quale sia il modo di comportarsi più corretto facciamo riferimento ad un bonifico arrivato su un conto corrente bancario o postale; nel caso specifico esistono due possibilità di donazione:

  • donazione diretta
  • donazione indiretta

Per donazione diretta si intende quel tipo di donazione che ha come unico fine quello di garantire una somma di denaro al beneficiario e che questo ne faccia ciò che vuole. Per esempio rientrano nella tipologia di donazioni dirette le raccolte fondi, le elargizioni che un genitore fa nei confronti di un figlio come aiuto alle spese quotidiane.
Se la donazione diretta è di modico valore non comporta una tassazione.

Cosa si intende per modico valore? Fino a che cifra di denaro posso arrivare facendo un bonifico a mio figlio senza incappare in problemi con la Finanza?
La legge non ci viene di certo in contro non avendo definito chiaramente cosa si intenda per modico valore.

Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l’art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.

Ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.

Quindi è necessario valutare caso per caso tenendo in considerazione il fatto che una donazione di modico valore è una donazione che non porta ad un eccessivo impoverimento del donante e non porta ad un eccessivo arricchimento del donatario.

Se la donazione consiste in qualche centinaio di euro, di norma, può essere considerata di modico valore e non tassabile.

Se la donazione inveve non è di modico valore ma consiste in una cifra più corposa è necessario effettuarla con atto notarile.

Per la donazione indiretta fatta attreverso gli ordinari canali bancari, invece cosa è possibile dire?

In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio.

Infatti, l’operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante.

DONAZIONE AL FIGLIO: COME FARLA REGOLARMENTE EVITANDO RISCHI

Abbiamo visto che Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. Quindi, praticamente e concretamente?, cosa fare?

Innanzitutto rammentiamo come sia nulla, e quindi non può avere alcuna efficacia in materia tributaria, la donazione di somma non di modico valore effettuata non nella forma dell’atto pubblico. Nel caso di specie la Corte (Cass. civ. Sez. V Sent., 17/06/2008, n. 16348) ha accolto il ricorso della Amministrazione avverso la sentenza di merito che aveva deciso la controversia ritenendo che la disponibilità patrimoniale del contribuente, in quanto frutto di donazione della madre, non costituisse elemento indiziario per l’ accertamento del reddito del contribuente stesso.

Attenzione a farsi donare soldi dai genitori! Diventa reddito vostro, e tassabile, a meno che la donazione non venga fatta con le forme solenni dell’atto pubblico.

Dal lato pratico se diamo in contanti 100 euro a nostro figlio, non si ravvisano problemi, ma se gli doniamo 2.000 euro con un bonifico sul suo conto corrente, che viene quindi tracciato, i problemi insorgeranno quasi sicuramente. In tal caso infatti dovremmo fare anche un atto di donazione redatto in presenza di testimoni e davanti ad un notaio.

Quindi dovremmo fare un atto pubblico soggetto ad imposta di registro e pagare le imposte di donazione. In questo caso la donazione fa reddito e chi la riceve deve pagare le tasse.

DONAZIONE AL FIGLIO: LE IMPOSTE

Coniuge e parenti in linea retta, genitori e i figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli
adottati, gli affiliati e gli affiliati
€ 1.000.000,00 4%
Fratelli e sorelle € 100.000,00 6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado 6%
Altri soggetti 8%
Persona portatrice di handicap € 1.500.000,00 4%, 6%, o 8% a seconda del legame di parentela

La tabella riassume quali sono i costi della donazione: l’importo dell’imposta sulle donazioni, come è possibile osservare, va da un minimo del 4% ad un massimo dell’8%.

Non sempre tuttavia bisogna pagare l’importo determinato in base ad aliquota, grado di parentela e valore del bene. L’imposta sulle donazioni si applica esclusivamente per la quota che eccede la franchigia e come è possibile osservare in favore dei soggetti portatori di handicap sono previste alcune agevolazioni.

La donazione, per non essere nulla, deve essere effettuata per atto pubblico e, quindi, redatta da un notaio, il quale dovrà registrare il contratto e versare contestualmente l’importo dovuto a titolo d’imposta sulle donazioni.

Al costo delle donazioni si aggiunge anche l’obbligo di versare l’imposta di registro, di importo fisso di 200 euro e, per donazioni di beni immobili, è necessario anche corrispondere le imposte ipotecarie e catastali pari al 2% e all’1% (200 euro in misura fissa se si tratta di prima casa).

DONAZIONE AI FIGLI: LE CONCLUSIONI. ATTO SCONSIGLIATO

Attesi e considerati i rischi ed i pericoli sottesi ad una donazione, visti i notevoli costi e le imposte, considerata soprattutto la revocabilità dell’atto di donazione, da parte di chiunque vi abbia interesse (eredi legittimari, creditore, fisco, coniuge, sopravvenienza di figli etc), con un termine che in alcuni casi può essere fino a venti anni dalla morte del donante, si sconsiglia sempre di effettuare donazioni che non siano di modico valore.

Considerate infatti che:

Tutte le azioni di revoca della donazione sono soggette a termini di prescrizione:

  • l’azione revocatoria proposta dal donante per ingratitudine si prescrive in 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione;
  • l’azione revocatoria per sopravvenienza di figli si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita del figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale;
  • L’azione revocatoria proposta dai creditori del donante si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto;
  • l’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive in 10 anni dalla morte del donante;
  • l’azione di restituzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive trascorsi 20 anni dalla donazione. In termine di prescrizione viene sospeso però nel caso in cui gli eredi notifichino e trascrivano un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Naturalmente il diritto ad opporsi alla donazione è anche rinunciabile.

In sintesi si può stare tranquilli solo qualora siano passati 20 anni dalla donazione e non vi sia stata opposizione da parte degli eredi legittimari.

Esistono altri, e più performanti, strumenti di tutela patrimoniale, in grado di mettere al riparo il patrimonio familiare.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Donazione al figlio e rischi fiscali, in www.avvocatobertaggia.org

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 16 Maggio 2024

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