Negli ultimi anni, la lotta all’evasione fiscale internazionale è diventata una priorità per i governi di tutto il mondo.
Le autorità tributarie italiane e straniere collaborano attraverso reti di scambio automatico di informazioni, protocolli OCSE, Direttive europee (come DAC6 e DAC7) e strumenti di cooperazione giudiziaria che rendono sempre più difficile “nascondere” redditi o patrimoni oltreconfine.
Dal 2026 entrerà inoltre a regime la Direttiva “DAC8” (UE 2023/2226) che estende lo scambio automatico di informazioni alle cripto-attività, con obblighi di due diligence e reporting per i gestori di servizi su cripto-asset; in Italia il recepimento è stato avviato nel 2025.
Eppure, nonostante il quadro normativo ormai chiaro, molti imprenditori, professionisti e investitori continuano a commettere errori che li espongono a contestazioni per evasione o elusione fiscale internazionale, con conseguenze gravi: sequestri, sanzioni milionarie, interdizioni e responsabilità penali personali.
Non serve la volontà di frodare il fisco per finire nel mirino dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza: a volte basta una struttura societaria mal pianificata, un trasferimento di residenza solo formale, o l’utilizzo inconsapevole di società estere prive di reale sostanza economica.
In questo contesto operano anche gli standard di scambio automatico “CRS/DAC2” (oltre 100 Paesi aderenti) e l’accordo FATCA con gli Stati Uniti, che consentono la circolazione periodica di dati finanziari tra amministrazioni.
In questa guida approfondiremo:
- cosa si intende per evasione fiscale internazionale;
- le principali forme elusive oggi perseguite;
- la differenza tra pianificazione fiscale legittima ed abuso del diritto;
- e, soprattutto, come tutelarsi e difendersi da un’accusa di evasione internazionale.
Cosa si intende per evasione fiscale internazionale?
Contenuti dell'articolo
L’evasione fiscale internazionale è l’insieme delle condotte con cui un soggetto (persona fisica o giuridica) occulta redditi, patrimoni o attività all’estero al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute in Italia.
Non si tratta quindi di un mero errore contabile, ma di un comportamento volto a eludere il principio di tassazione mondiale previsto per i residenti fiscali italiani, i quali sono tenuti a dichiarare tutti i redditi, ovunque prodotti (art. 3 TUIR).
L’evasione può assumere molteplici forme: dalla mancata dichiarazione di conti esteri, al trasferimento fittizio della sede o della residenza fiscale, fino alla costituzione di società schermo in Paesi a fiscalità privilegiata.
Spesso queste operazioni vengono presentate come strategie di ottimizzazione, ma se prive di sostanza economica reale (e finalizzate unicamente a ridurre la tassazione) rientrano pienamente nel concetto di evasione o elusione fiscale internazionale.
L’ordinamento italiano adotta il principio della tassazione su base mondiale, per cui il contribuente residente in Italia deve dichiarare tutti i redditi percepiti, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti.
Di conseguenza, aprire una società all’estero o un conto non esonera dagli obblighi fiscali italiani: ciò che rileva è dove si genera e si controlla la ricchezza, non semplicemente dove essa è formalmente registrata.
N.B.: la detenzione di attività estere integra precisi obblighi di “monitoraggio fiscale” (quadro RW ex D.L. 167/1990) e, a seconda dei casi, il pagamento di IVIE/IVAFE; l’omessa o infedele compilazione comporta sanzioni amministrative dal 3% al 15% (raddoppiate 6%–30% per Paesi non collaborativi).
Le autorità fiscali oggi dispongono di strumenti potentissimi:
- lo scambio automatico di informazioni (CRS), che consente di monitorare conti, patrimoni e movimenti bancari in oltre 100 Paesi. In parallelo a questo opera l’accordo FATCA con gli USA;
- la Direttiva DAC7, che estende i controlli anche alle piattaforme digitali e ai redditi online (in Italia recepita con D.Lgs. 32/2023 e prassi 2024);
- e i protocolli BEPS dell’OCSE, che impediscono l’uso artificioso di strutture estere per scopi evasivi.
Quali sono le principali forme evasive internazionali?
Le autorità tributarie (e in particolare la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate) identificano e perseguono le seguenti principali forme elusive e fraudolente.
Trasferimento fittizio della residenza all’estero
È una delle pratiche più diffuse. Il contribuente dichiara la residenza estera, spesso a fiscalità più favorevole, ma mantiene in Italia il proprio centro di interessi economici, familiari o gestionali.
In questi casi, nonostante l’iscrizione all’AIRE o la presenza formale all’estero, l’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza fiscale italiana effettiva (art. 2 TUIR), riqualificando tutti i redditi come prodotti in Italia e recuperando le imposte evase. Dal 2024 il criterio della “presenza fisica” per oltre 183 giorni è autonomo ai fini della residenza delle persone fisiche, accanto a domicilio e residenza civilistica.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che conta la sostanza economica, non la forma. È sufficiente che il contribuente mantenga in Italia relazioni personali, immobili, attività d’impresa o disponibilità finanziarie rilevanti perché il trasferimento venga considerato solo apparente.
Interposizione soggettiva fittizia
Consiste nell’intestare beni, società o conti correnti a soggetti formalmente esteri, ma in realtà riconducibili al contribuente italiano. Si tratta di uno schema classico nelle indagini di esterovestizione o riciclaggio fiscale, in cui la persona fisica tenta di schermare la titolarità effettiva del patrimonio.
Attraverso lo scambio automatico di informazioni (CRS) e la tracciabilità dei beneficial owner, oggi tali strutture vengono rapidamente smascherate: la figura dell’interposto o del prestanome non offre più alcuna protezione reale.
A prescindere dalla (attuale) sospensione operativa del Registro dei titolari effettivi, restano fermi gli obblighi antiriciclaggio di identificazione del “titolare effettivo” ex D.Lgs. 231/2007 per banche e professionisti.
Utilizzo di “società di comodo”
Le cosiddette società di comodo (art. 30, L. 724/1994) sono entità costituite non per esercitare una reale attività economica, ma per ottenere vantaggi fiscali o patrimoniali indebiti. Nel contesto internazionale, vengono spesso costituite in giurisdizioni a bassa tassazione, ma prive di personale, uffici o reale operatività.
Le autorità fiscali verificano l’esistenza di una sede effettiva, di contratti attivi, e di una gestione aziendale reale. La disciplina prevede presunzioni di “non operatività” e di reddito minimo, con conseguenze su imposte dirette/IVA; recenti interventi (D.Lgs. 192/2024) hanno aggiornato i coefficienti del test di operatività e la giurisprudenza 2025 ha chiarito che il test non si applica di regola nel primo triennio di vita della società.
Gestioni intragruppo e operazioni di “transfer pricing”
Le multinazionali o i gruppi societari internazionali possono alterare il prezzo delle transazioni tra società controllate estere per spostare utili verso Paesi a fiscalità più bassa. Questa pratica, nota come transfer pricing, è legittima solo se i prezzi applicati rispettano il principio di libera concorrenza (arm’s length principle) stabilito dall’OCSE.
In Italia il principio è recepito dall’art. 110, comma 7, TUIR; in caso di scostamenti l’Amministrazione può effettuare rettifiche e irrogare sanzioni amministrative. La responsabilità penale può profilarsi, al ricorrere delle soglie, come “dichiarazione infedele” (art. 4, D.Lgs. 74/2000); l’“omessa dichiarazione” (art. 5) rileva solo se la dichiarazione manca. È vigente un regime di “penalty protection” se il contribuente predispone idonea documentazione TP (Masterfile/Local File) secondo il Provv. AdE 23.11.2020.
Riciclaggio e frode fiscale internazionale
L’evasione fiscale internazionale è spesso collegata a operazioni di riciclaggio: il trasferimento e la reimmissione di capitali non dichiarati attraverso conti esteri, trust o veicoli offshore. Si tratta di una condotta penalmente rilevante, disciplinata dagli artt. 648-bis e 648-ter del Codice Penale, nonché dall’art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio), che punisce chi impiega, sostituisce o trasferisce denaro proveniente da delitto tributario.
Le sanzioni sono severe: per il riciclaggio (art. 648-bis) reclusione da 4 a 12 anni e multa da € 5.000 a € 25.000; per l’autoriciclaggio (art. 648-ter.1) reclusione da 2 a 8 anni e stessa forbice di multa, oltre alla confisca obbligatoria del prezzo o profitto (anche per equivalente) ex art. 648-quater c.p.
Inoltre, può configurarsi la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 per i reati di riciclaggio/impiego/autoriciclaggio (art. 25-octies) e, per specifici delitti tributari, ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies.
Evasione fiscale internazionale ed esterovestizione: quali sono i rischi?
L’evasione fiscale internazionale e l’esterovestizione societaria rappresentano due delle aree più complesse e pericolose del diritto tributario contemporaneo.
Le autorità fiscali italiane, coordinate con quelle estere tramite il CRS (Common Reporting Standard) e i protocolli OCSE BEPS, monitorano ogni movimento di capitale, struttura societaria o conto corrente estero che possa nascondere un’alterazione artificiosa della residenza fiscale.
N.B.: per le persone fisiche, la residenza fiscale si determina anche in base alla presenza fisica >183 giorni; per le società, oltre ai criteri ordinari (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale: art. 73 TUIR), opera una presunzione legale relativa di residenza in Italia (art. 73, co. 5-bis) in presenza di determinate condizioni di controllo/amministrazione da parte di soggetti residenti.
Un errore di valutazione, anche in buona fede, può tradursi in accertamenti milionari, sequestri preventivi, e procedimenti penali a carico degli amministratori, dei soci e dei consulenti coinvolti. Resta applicabile la causa speciale di non punibilità per integrale pagamento del debito tributario (art. 13 D.Lgs. 74/2000) entro i termini di legge, con effetti diversi a seconda della fattispecie e dello stadio del procedimento.
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- residenza fittizia o trasferimento di comodo in Paesi a fiscalità agevolata;
- esterovestizione di società estere con sede decisionale in Italia;
- mancata dichiarazione di conti o attività finanziarie all’estero;
- abuso del diritto e pianificazioni fiscali prive di sostanza economica.
In questi casi, le sanzioni non si limitano a una multa: l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la validità delle strutture estere, ricalcolare retroattivamente le imposte dovute, disporre la confisca dei beni e attivare la responsabilità penale per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o frode fiscale.
Da oltre vent’anni, lo Studio Legale Internazionale Bertaggia assiste imprenditori, investitori e gruppi societari che operano oltreconfine, offrendo una difesa fiscale e penale completa nei casi di contestazioni per evasione o elusione internazionale. La nostra attività si fonda su un principio semplice ma decisivo: la prevenzione è la miglior difesa.
Per questo, interveniamo in tre direzioni strategiche:
- Pianificazione fiscale internazionale preventiva, per strutturare asset e società estere in modo pienamente conforme alle convenzioni OCSE e alla normativa italiana (resta applicabile la causa speciale di non punibilità per integrale pagamento del debito tributario – art. 13 D.Lgs. 74/2000 – entro i termini di legge, con effetti diversi a seconda della fattispecie e dello stadio del procedimento).
- Difesa tecnica in sede di accertamento e contenzioso, con redazione di memorie difensive, ricorsi e gestione integrata dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Nei gruppi, è essenziale la documentazione prezzi di trasferimento per accedere alla penalty protection ed evitare la contestazione di “infedele dichiarazione” (art. 4 D.Lgs. 74/2000) in caso di rilievi significativi.
- Tutela penale tributaria, nei casi in cui l’illecito amministrativo evolva in indagine penale (artt. 3, 4 e 5 D.lgs. 74/2000). Quando ricorrono condotte di riciclaggio o autoriciclaggio dei proventi da reati tributari, possono attivarsi anche i reati ex artt. 648-bis, 648-ter.1 c.p., con misure ablative (sequestro e confisca anche per equivalente) e responsabilità 231 dell’ente.
Grazie a una rete internazionale di professionisti (fiscalisti, avvocati esteri, revisori e periti finanziari), lo Studio Bertaggia garantisce un approccio interdisciplinare e multilivello, capace di affrontare con rigore tecnico e rapidità qualsiasi procedura, sia in Italia che all’estero.
Abbiamo seguito oltre 800 casi di diritto tributario internazionale, assistendo clienti con sedi o interessi in Svizzera, Malta, Emirati Arabi, Lussemburgo, San Marino e Regno Unito.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento, una segnalazione per esterovestizione, o desideri mettere in sicurezza la tua struttura fiscale prima che sia troppo tardi, agire subito è fondamentale.
Hai bisogno di una consulenza in materia di evasione fiscale internazionale? Contatta il nostro Studio Legale per una consulenza personalizzata e tempestiva
