Molte imprese operano su più giurisdizioni, gestendo sedi, partecipazioni e flussi finanziari in diversi Paesi. Tuttavia, ciò che può apparire come una semplice “ottimizzazione fiscale” può, in assenza di reale sostanza economica, trasformarsi in una condotta elusiva e quindi sanzionabile.
L’elusione fiscale internazionale si verifica quando un contribuente (persona fisica o giuridica) utilizza artifici giuridici, strutture societarie o operazioni transfrontaliere per ottenere vantaggi fiscali indebiti, pur restando formalmente nel rispetto delle norme. In altre parole, non viola apertamente la legge, ma ne aggira lo spirito.
Negli ultimi anni, la linea di demarcazione tra comportamento lecito ed elusivo è diventata più netta grazie a un’evoluzione normativa profonda: dal principio generale dell’abuso del diritto (art. 10-bis, L. 212/2000) alle direttive europee ATAD 1 e 2, fino ai protocolli OCSE BEPS che combattono la pianificazione fiscale aggressiva.
Da settembre 2025, in Italia sono operative le regole Pillar Two (D.lgs. 209/2023) con QDMTT/IIR dal 2024 e UTPR dal 2025; inoltre, il Decreto MEF del 1/7/2024 disciplina l’imposta minima nazionale. È stato recepito il Public CbCR (D.lgs. 128/2024, applicabile ai periodi iniziati dal 22/06/2024). DAC8 sui crypto-asset decorre dal 01/01/2026 (trasposizione entro 31/12/2025). Il progetto ATAD 3 (“Unshell”) è stato abbandonato dal Consiglio UE a giugno 2025.
In questo contesto, è essenziale per imprese, professionisti e investitori internazionali comprendere i limiti della pianificazione fiscale, prevenire contestazioni e, soprattutto, disporre di una strategia difensiva solida, costruita su basi legali, economiche e documentali reali.
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, con oltre vent’anni di esperienza in diritto tributario internazionale, affianca aziende e privati nella corretta strutturazione fiscale delle attività estere e nella difesa da contestazioni di elusione o abuso del diritto.
Che cos’è l’elusione fiscale?
Contenuti dell'articolo
L’elusione fiscale è una pratica attraverso cui un contribuente (persona fisica o giuridica) cerca di ridurre o annullare il carico tributario sfruttando forme giuridiche e schemi contrattuali solo apparentemente legittimi, ma privi di una reale giustificazione economica.
Non si tratta, quindi, di una violazione diretta della legge (come nell’evasione), bensì di un comportamento formalmente conforme alla norma, ma sostanzialmente distorto rispetto alle sue finalità. In altre parole, l’elusione consiste nel rispettare la lettera della legge, ma tradire il suo spirito.
Il legislatore e la giurisprudenza, a partire dalla sentenza della Cassazione n. 30055/2008 fino all’introduzione dell’art. 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), hanno chiarito che un’operazione economica può essere considerata elusiva quando:
- manca una ragione economica sostanziale, diversa dal vantaggio fiscale;
- comporta un indebito risparmio d’imposta, anche se non esplicitamente vietato da una norma;
- produce effetti economici o giuridici non coerenti con la logica del mercato o della libera concorrenza.
L’obiettivo del sistema antielusivo non è punire la pianificazione fiscale in sé, ma distinguere tra ottimizzazione legittima e aggiramento artificioso delle regole tributarie.
Ecco uno schema di lettura rapido
- Rapporto con la legge: Evasione = violazione aperta; Elusione = conformità formale ma sostanza assente; Lecito risparmio = conformità formale e sostanziale.
- Rischio penale: Evasione = alto (D.lgs. 74/2000); Elusione = in genere no (recuperi e sanzioni); Lecito risparmio = nessuno.
- Documentazione: Evasione = spesso falsa/omessa; Elusione = formale ma non aderente alla realtà; Lecito risparmio = completa e coerente.
- Esito del controllo: Evasione = reati e sanzioni; Elusione = disconoscimento vantaggio e recuperi; Lecito risparmio = conferma beneficio.
Elusione fiscale, evasione fiscale e lecito risparmio d’imposta: le differenze
Nel linguaggio comune i termini “evasione” ed “elusione” vengono spesso confusi, ma nel diritto tributario rappresentano concetti distinti, con conseguenze legali e penali profondamente diverse.
Evasione fiscale
L’evasione fiscale si verifica quando un contribuente viola apertamente la legge per ridurre o annullare il pagamento delle imposte dovute.
Comporta la mancata dichiarazione dei redditi, la falsificazione di documenti contabili, l’uso di società schermo o paradisi fiscali per occultare flussi di denaro e beni.
È una condotta illecita e penalmente rilevante, sanzionata dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. 74/2000, con pene che possono arrivare alla reclusione fino a 6 anni nei casi più gravi.
Elusione fiscale
L’elusione fiscale, invece, non implica una violazione formale della norma.
Il soggetto agisce nel rispetto delle regole, ma ne sfrutta in modo distorto le lacune, ponendo in essere operazioni prive di reale sostanza economica. La finalità principale (o unica) è ottenere un vantaggio fiscale indebito.
In questo caso, il comportamento non costituisce reato, ma può essere contestato e disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, con recupero delle imposte evase e sanzioni amministrative (art. 10-bis L. 212/2000).
Lecito risparmio d’imposta
Il lecito risparmio d’imposta rappresenta invece una forma di pianificazione fiscale legittima, consentita dall’ordinamento.
Si realizza quando il contribuente, nel pieno rispetto della legge e con sostanza economica reale, organizza la propria attività in modo da ridurre l’imposizione fiscale entro i confini previsti dalla normativa.
Esempi tipici sono:
- la scelta di una forma societaria più vantaggiosa;
- l’utilizzo di incentivi, crediti d’imposta o regimi agevolati;
- la localizzazione dell’impresa in aree con fiscalità di vantaggio effettivamente operative.
Con sostanza economica reale si intendono principalmente elementi come:
- Personale, uffici, asset e funzioni reali nel Paese scelto;
- Decisionalità e gestione effettive (verbali CDA, deleghe, banking);
- Contratti e flussi coerenti con funzioni/assunzione rischi;
- Transfer pricing con Master/Local file aggiornati;
- Documentazione Pillar Two / CbCR ove applicabile.
Normativa di riferimento
Il quadro normativo in materia di elusione fiscale internazionale si è evoluto in modo significativo negli ultimi vent’anni, passando da interventi frammentati a un vero e proprio sistema antielusivo integrato, fondato sul principio della sostanza economica delle operazioni.
1. Articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
È la norma cardine che disciplina l’abuso del diritto e l’elusione fiscale. Stabilisce che un’operazione è considerata abusiva quando:
- manca una valida ragione extrafiscale, diversa dal mero risparmio d’imposta;
- produce vantaggi fiscali indebiti, anche se non vietati da una norma specifica;
- altera in modo artificioso gli effetti economici dell’attività.
L’articolo prevede che, in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria debba dimostrare l’abusività dell’operazione, mentre il contribuente può fornire prova contraria della sussistenza di ragioni economiche concrete.
2. Direttive europee anti-elusione (ATAD 1 e ATAD 2)
Le Anti Tax Avoidance Directives (Direttive UE 2016/1164 e 2017/952) hanno introdotto in tutti gli Stati membri regole comuni per contrastare l’elusione fiscale transfrontaliera, in particolare nelle multinazionali e nei gruppi societari complessi.
Le principali misure riguardano:
- la limitazione della deducibilità degli interessi passivi;
- il contrasto alla tassazione differita tramite società controllate estere (CFC rules);
- la neutralizzazione dei meccanismi ibridi tra ordinamenti fiscali diversi;
- la tassazione delle plusvalenze in caso di trasferimento di sede o di beni all’estero (exit tax).
3. Progetto OCSE BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
Il programma BEPS, adottato dall’OCSE e dal G20, ha introdotto standard internazionali contro la pianificazione fiscale aggressiva, imponendo trasparenza, scambio automatico di informazioni e un approccio basato sulla substance over form.
L’obiettivo è evitare che imprese multinazionali sfruttino lacune o asimmetrie tra sistemi fiscali nazionali per erodere le basi imponibili e spostare utili in Paesi a fiscalità privilegiata.
4. Normativa italiana di recepimento e prassi amministrativa
In Italia, oltre all’art. 10-bis L. 212/2000, le disposizioni contro l’elusione sono contenute in vari testi:
- TUIR, art. 37-bis (disposizioni anti-elusive specifiche);
- D.lgs. 128/2015 (certezza del diritto e ruling preventivo antiabuso);
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 6/E e 7/E del 2016, che forniscono criteri interpretativi applicativi.
5. Novità 2024-205
- Pillar Two / GloBE: D.lgs. 209/2023; Decreto MEF 1/7/2024 su imposta minima nazionale; commentary OCSE 2025; safe harbours transitori.
- Public CbCR: D.lgs. 128/2024 (Dir. 2021/2101) – esercizi iniziati dal 22/06/2024.
- DAC8 (Crypto‑asset): Direttiva 2023/2226 – applicazione dal 01/01/2026.
- ATAD 3 (Unshell): progetto abbandonato (giugno 2025).
- CFC: coordinamento con Pillar Two; attenzione a ETR e substance.
Elusione fiscale internazionale: focus sulle pratiche e sulle norme antielusive
Negli ultimi anni, le autorità fiscali hanno intensificato i controlli e introdotto norme specifiche per contrastare tali fenomeni. Tra le principali pratiche elusive internazionali, troviamo:
- Trasferimenti di utili verso Paesi a fiscalità privilegiata, attraverso società controllate estere (CFC);
- Doppie strutture di residenza fiscale, dove la sede legale è in uno Stato ma la direzione effettiva è in un altro;
- Manipolazione dei prezzi di trasferimento (transfer pricing), per spostare margini di profitto tra società del medesimo gruppo;
- Operazioni di “treaty shopping”, in cui si sfruttano trattati contro la doppia imposizione tramite entità interposte;
- Riorganizzazioni societarie artificiose, create unicamente per abbattere l’imposizione in uno o più Paesi.
Inoltre, l’ordinamento italiano ed europeo prevede un complesso apparato di norme anti-elusione, che operano su più livelli:
- Clausola generale antiabuso (art. 10-bis L. 212/2000): Consente all’Agenzia delle Entrate di disconoscere gli effetti fiscali di operazioni prive di valide ragioni economiche.
- CFC Rules (Controlled Foreign Companies) – artt. 167 e 168 TUIR: Impongono di imputare in Italia i redditi di società estere controllate, quando queste si trovano in Paesi a fiscalità privilegiata o sono meri veicoli di profitto.
- Transfer Pricing (art. 110, comma 7, TUIR); Regola i prezzi delle transazioni infragruppo tra imprese collegate in Stati diversi, imponendo che siano allineati al “valore normale di mercato”.
- Direttive europee ATAD e DAC6: Le direttive ATAD 1 e 2 impongono misure contro la pianificazione aggressiva; la DAC6, invece, obbliga professionisti e imprese a comunicare all’Agenzia delle Entrate schemi transfrontalieri potenzialmente elusivi.
- Protocollo OCSE BEPS (Action 6 e Action 7): Mira a evitare che soggetti privi di effettiva presenza economica (substance) possano beneficiare di trattati fiscali.
Strumenti antielusione (quadro aggiornato al 2025)
- GAAR (art. 10‑bis): disconoscimento vantaggi indebiti; difesa con ragioni extrafiscali documentate.
- CFC (artt. 167‑168 TUIR): imputazione per trasparenza; attenzione a ETR, passive income e substance.
- Transfer pricing: Master/Local file; penalty protection se idonei (provv. 23.11.2020).
- DAC6: disclosure di schemi transfrontalieri (hallmarks).
- Pillar Two: imposta minima effettiva 15% (QDMTT/IIR/UTPR) con safe harbours transitori 2024–2026.
- Public CbCR: impatto reputazionale/ESG per gruppi sopra soglia.
- PPT (trattati/MLI): negazione benefici se lo scopo principale è il vantaggio fiscale.
Contestazione e accertamento dell’elusione fiscale
La contestazione di elusione fiscale internazionale da parte dell’Agenzia delle Entrate segue una procedura rigorosa, che mira a garantire sia il diritto di difesa del contribuente sia l’efficacia dell’azione accertativa.
Tutto parte dall’attività di analisi dei flussi economici e societari. L’Amministrazione finanziaria individua operazioni sospette di natura elusiva sulla base di:
- movimentazioni transfrontaliere non coerenti con l’attività dichiarata;
- presenza di società estere prive di sostanza economica;
- schemi ricorrenti o operazioni infragruppo non giustificate;
- margini di profitto anomali o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata.
In questa fase, vengono utilizzati strumenti di cooperazione internazionale come DAC6, scambio automatico di informazioni (CRS) e protocolli BEPS, che permettono di tracciare operazioni e partecipazioni anche in giurisdizioni estere.
Se l’Agenzia ritiene che un’operazione sia elusiva, deve comunicarlo formalmente al contribuente, prima di emettere l’accertamento, con apposito invito al contraddittorio (art. 10-bis, comma 7, L. 212/2000).
Il contribuente ha quindi la possibilità di:
- fornire documentazione probatoria che dimostri le reali ragioni economiche dell’operazione;
- spiegare la struttura societaria e funzionale della transazione;
- chiedere un ruling preventivo antiabuso (D.lgs. 128/2015), che consente di ottenere un parere ufficiale prima di realizzare l’operazione.
L’obiettivo è verificare se esista una giustificazione economica non meramente fiscale: solo in assenza di questa, l’operazione potrà essere disconosciuta.
Se il contraddittorio non chiarisce la natura dell’operazione, l’Agenzia delle Entrate procede con l’emissione dell’avviso di accertamento per abuso del diritto, disconoscendo i vantaggi fiscali ottenuti e recuperando le imposte dovute, maggiorate di:
- sanzioni amministrative fino al 200% dell’imposta evasa;
- interessi legali;
- eventuali profili penali, qualora l’elusione si trasformi in evasione.
Attraverso documenti contabili, contratti, corrispondenza aziendale e analisi funzionali, il contribuente può provare che la scelta operativa non è stata motivata solo dal risparmio d’imposta. In caso di contenzioso, la questione può essere impugnata davanti alle Corti tributarie, fino alla Cassazione.
Linea del tempo (indicativa): Analisi rischi → Invito al contraddittorio → Difese e ruling → Avviso di accertamento → Contenzioso.
Condotte elusive e non elusive: esempi pratici
Capire quando un’operazione integra una condotta elusiva e quando, invece, rientra in un legittimo risparmio d’imposta è fondamentale per evitare contestazioni e sanzioni. L’Agenzia delle Entrate, infatti, valuta ogni caso concreto sulla base della sostanza economica e della finalità principale dell’operazione.
Esempi di condotte elusive (non consentite)
- Trasferimento fittizio della sede all’estero: Un’impresa sposta formalmente la residenza fiscale in un Paese estero a fiscalità agevolata, ma mantiene in Italia la direzione effettiva, i clienti e la gestione amministrativa.
Conseguenza: l’operazione è considerata elusiva o di esterovestizione, e l’impresa viene tassata come residente in Italia. - Costituzione di società “di comodo”: Viene creata una società estera che non svolge alcuna attività reale ma serve solo a canalizzare utili o dividendi.
Conseguenza: il reddito viene riattribuito al soggetto effettivo in Italia, con sanzioni per elusione. - Operazioni infragruppo con prezzi anomali (transfer pricing): Una società vende beni o servizi a una consociata estera a prezzi non di mercato per spostare utili fuori dall’Italia.
Conseguenza: l’Agenzia ridetermina i prezzi secondo il principio del “valore normale” e recupera le imposte evase. - Scissioni e fusioni prive di motivazioni economiche reali: Vengono attuate unicamente per compensare perdite o ridurre l’imponibile.
Conseguenza: disconoscimento del vantaggio fiscale e riqualificazione dell’operazione. - Utilizzo di veicoli societari per evitare ritenute o imposte sostitutive: Creazione di holding estere solo per beneficiare di esenzioni previste dai trattati.
Conseguenza: applicazione delle clausole antiabuso OCSE (“Principal Purpose Test”) e tassazione in Italia.
Esempi di condotte non elusive (lecite)
- Ottimizzazione fiscale con sostanza economica reale: Una società trasferisce la produzione in un Paese UE per motivi logistici e di mercato, mantenendo una struttura organizzativa stabile.
Conseguenza: operazione lecita, trattandosi di pianificazione fiscale legittima. - Scelta di strumenti finanziari più efficienti dal punto di vista fiscale: L’utilizzo di regimi agevolati o incentivi previsti dalla legge (es. Patent Box, Superbonus, credito d’imposta ricerca e sviluppo) non costituisce elusione.
- Holding estera con attività di gestione effettiva: Se la holding svolge realmente funzioni di coordinamento, controllo e finanziamento del gruppo, non si può parlare di struttura fittizia.
Sanzioni per l’elusione fiscale
Un accertamento per elusione fiscale può comportare:
- Recupero delle imposte non versate, maggiorate di interessi e sanzioni fino al 200%;
- Responsabilità solidale di amministratori e soci, se dimostrata la consapevolezza della condotta;
- Segnalazioni alla Procura della Repubblica, nei casi di abuso del diritto aggravato o di operazioni simulate;
- Confisca dei beni e misure cautelari patrimoniali, nei casi in cui l’elusione si configuri come frode fiscale.
Leve difensive chiave: prova delle funzioni e della sostanza, transfer pricing documentato, interpelli/ruling antiabuso, remediation tempestiva.
Il metodo Bertaggia: difesa fiscale e legale integrata
Lo Studio Legale Internazionale dell’Avv. Daniele Bertaggia offre una difesa multidisciplinare, che unisce competenze di diritto tributario, diritto penale e diritto societario internazionale.
L’approccio si basa su tre pilastri:
- Analisi preventiva e pianificazione legittima: Ogni operazione transfrontaliera viene valutata in base ai criteri di sostanza economica, con simulazioni di rischio e documentazione difensiva preventiva.
- Difesa tecnica in fase di accertamento e contenzioso: Lo Studio redige memorie difensive mirate, gestisce il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, rappresenta il contribuente in sede di giudizio tributario o penale.
- Compliance internazionale e ristrutturazioni sicure: Vengono implementati modelli societari conformi alle normative OCSE BEPS, ATAD, CFC e transfer pricing, per garantire la piena legittimità delle operazioni estere e ridurre il rischio di future contestazioni.
Grazie a oltre 20 anni di esperienza nella fiscalità internazionale, lo Studio Bertaggia è oggi un punto di riferimento in Italia per imprenditori, investitori e gruppi multinazionali che desiderano operare all’estero in modo legale, trasparente e protetto.
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FAQ
ATAD 3 è in vigore?
No. A giugno 2025 il Consiglio UE ha abbandonato la proposta “Unshell”. Restano operative GAAR, CFC e PPT, oltre a Public CbCR e Pillar Two.
Pillar Two si applica alla mia impresa?
Si applica in generale a gruppi con ricavi consolidati ≥ €750 mln. In Italia: QDMTT/IIR dal 2024 e UTPR dal 2025, con safe harbours transitori fino al 2026.
Che cos’è il Public CbCR e da quando vale in Italia?
È la rendicontazione pubblica paese per paese per gruppi sopra soglia UE; in Italia recepita con D.lgs. 128/2024 per periodi iniziati dal 22/06/2024.
La mia struttura estera è a rischio “esterovestizione”?
Rischio elevato se direzione effettiva e funzioni sono in Italia. Necessari personale, asset e governance reali nel Paese estero, TP coerente e prove documentali.
Cosa cambia con DAC8 (crypto)?
Dal 01/01/2026 obblighi di comunicazione su cripto‑asset e scambio automatico di informazioni in UE.
È possibile un parere preventivo (ruling antiabuso)?
Sì, ai sensi del D.lgs. 128/2015.
