Il trasferimento della residenza a Dubai è un’operazione disciplinata, sul piano emiratino, dal Cabinet Decision n. 85 del 2022 (in vigore dal 1° marzo 2023) e dalla Ministerial Decision n. 27/2023 della Federal Tax Authority. Sul piano italiano, il trasferimento ricade nella disciplina dell’art. 2 TUIR (riformato dal D.Lgs. 209/2023) ed è soggetto alla presunzione rafforzata di residenza in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis TUIR, in quanto gli Emirati Arabi Uniti sono inclusi nel D.M. 4 maggio 1999 fra gli Stati a regime fiscale privilegiato per le persone fisiche.
Questo approfondimento fornisce un quadro informativo sui presupposti per acquisire la residenza a Dubai, sulle condizioni del Tax Domicile Certificate emiratino, sulla Convenzione Italia–EAU contro le doppie imposizioni e sui rischi specifici legati al regime di presunzione rafforzata previsto dalla normativa italiana.
Quali sono i vantaggi di prendere la residenza fiscale a Malta?
Gli Emirati Arabi Uniti hanno strutturato un sistema fiscale che, per le persone fisiche residenti, presenta caratteristiche significativamente diverse da quelle dell’ordinamento italiano. Le caratteristiche principali del sistema, con riferimento al profilo della residenza a Dubai, sono le seguenti.
Assenza di imposta sul reddito delle persone fisiche
Gli EAU non prevedono un’imposta personale sul reddito (Personal Income Tax). I redditi da lavoro dipendente, autonomo, da capital gain non immobiliari, da dividendi e da interessi non sono soggetti a tassazione locale per i soggetti fisicamente residenti negli Emirati. Va precisato che questo trattamento riguarda esclusivamente i soggetti che acquisiscono e mantengono la residenza fiscale a Dubai sul piano sostanziale, non i soggetti che continuino a essere fiscalmente residenti in altri Stati.
Sistema bancario e finanziario sviluppato
Dubai ospita una piazza finanziaria sviluppata, con istituti bancari internazionali e regimi specifici per gestione patrimoniale, trading e attività finanziarie. Gli EAU aderiscono al Common Reporting Standard (CRS) per lo scambio automatico di informazioni con oltre 100 giurisdizioni e applicano una disciplina antiriciclaggio allineata agli standard internazionali del GAFI.
Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia
È in vigore dal 5 novembre 1997 la Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 (ratificata in Italia con L. 309/1996). La Convenzione disciplina la distribuzione della potestà impositiva tra i due Stati e prevede, all’art. 4, criteri di soluzione dei conflitti di doppia residenza secondo il modello OCSE.
Free zone e regimi speciali
Per chi intende avviare un’attività imprenditoriale, gli EAU prevedono numerose free zone con regimi fiscali specifici, soggetti tuttavia a condizioni operative precise (Qualifying Income, sostanza economica). Il regime di Corporate Tax federale, introdotto nel 2023 con aliquota del 9% sui profitti societari oltre la soglia di 375.000 AED, si applica alle attività non rientranti nei regimi di esenzione. Va sottolineato che la disciplina fiscale societaria è autonoma rispetto al regime fiscale delle persone fisiche residenti.
Profili logistici e di mobilità
Dubai presenta una posizione geografica strategica fra Europa, Asia e Africa, infrastrutture aeroportuali tra le più trafficate al mondo e un sistema di residenza articolato in differenti tipologie di visto, inclusi visti di lungo termine come la Golden Visa.
Avvertenza sull’efficacia dei vantaggi
È necessario chiarire un punto frequentemente frainteso: l’assenza di imposte sul reddito delle persone fisiche negli EAU produce effetti utili sul piano della tassazione solo se il soggetto acquisisce effettivamente la residenza fiscale UAE e cessa di essere residente fiscale in Italia secondo i criteri dell’art. 2 TUIR. Il mantenimento, anche solo parziale, della residenza fiscale italiana – frequente nei trasferimenti incompleti – riconduce i redditi mondiali nell’area di tassazione italiana, vanificando in concreto i vantaggi descritti.
Si può avere la doppia residenza Italia e Dubai?
Sotto il profilo formale, è materialmente possibile mantenere contestualmente lo status di residente in entrambi gli Stati: l’iscrizione anagrafica in Italia non preclude l’ottenimento della residenza emiratina (visto di residenza, Emirates ID), così come la residenza emiratina non determina automaticamente la cancellazione dall’Anagrafe italiana. Questa coesistenza formale, tuttavia, non risolve il problema fiscale: ogni Stato applica i propri criteri di residenza fiscale e può rivendicare la potestà impositiva sul medesimo soggetto e sui medesimi redditi.
Il principio: una sola residenza fiscale
Sul piano tributario, la “doppia residenza fiscale” non è uno stato giuridico stabile e desiderabile, ma una situazione patologica che genera doppia imposizione e contestazioni. Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e i criteri OCSE sono nati proprio per risolvere queste situazioni, individuando uno solo dei due Stati come Stato di residenza fiscale ai fini convenzionali.
I criteri tie-breaker della Convenzione Italia–EAU
L’art. 4 della Convenzione Italia–EAU del 1995 detta criteri “tie-breaker” per individuare la residenza fiscale di una persona fisica che risulti residente in entrambi gli Stati ai sensi delle rispettive normative interne. I criteri operano in cascata:
- Abitazione permanente: lo Stato in cui la persona dispone di un’abitazione permanente.
- Centro degli interessi vitali: se dispone di abitazione permanente in entrambi gli Stati, lo Stato con cui le relazioni personali ed economiche sono più strette.
- Soggiorno abituale: se non è possibile determinare lo Stato del centro degli interessi vitali, lo Stato in cui soggiorna abitualmente.
- Nazionalità: se soggiorna abitualmente in entrambi o in nessuno dei due, lo Stato del quale ha la nazionalità.
- Procedura amichevole: in caso di doppia o assenza di nazionalità, le autorità competenti risolvono la questione di comune accordo.
La presunzione rafforzata italiana
Gli Emirati Arabi Uniti sono inclusi nel D.M. 4 maggio 1999, che individua gli Stati e i territori a regime fiscale privilegiato per le persone fisiche. Ne consegue che, per i cittadini italiani trasferiti negli EAU e cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, opera la presunzione relativa di residenza in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis TUIR.
Questa presunzione inverte l’onere della prova: è il contribuente a dover dimostrare, con prove idonee, di risiedere effettivamente e stabilmente negli Emirati Arabi Uniti. In assenza di tale prova, il contribuente è considerato residente fiscale italiano e tassato sul reddito mondiale.
La conseguenza pratica è che, per i trasferimenti verso gli EAU, la qualità della documentazione probatoria assume un rilievo ancora maggiore rispetto ai trasferimenti verso altri Stati: una documentazione carente o incoerente espone direttamente al riconoscimento della residenza fiscale italiana, con applicazione integrale della worldwide taxation.
Come avere la residenza fiscale a Dubai?
L’acquisizione della residenza a Dubai è un percorso articolato in due fasi distinte, da non confondere fra loro: l’ottenimento della residenza amministrativa (Residence Visa + Emirates ID) e l’acquisizione della residenza fiscale certificata dal Tax Domicile Certificate (TDC) rilasciato dalla Federal Tax Authority. La sola Residence Visa, di per sé, non basta a integrare la residenza fiscale ai sensi del Cabinet Decision n. 85/2022.
Requisiti per la residenza amministrativa
La residenza amministrativa negli EAU si ottiene tramite uno specifico visto di residenza, scelto in funzione della situazione del richiedente:
- Employment Visa: per chi ottiene un contratto di lavoro presso un datore di lavoro emiratino. È sponsorizzato dal datore di lavoro stesso.
- Investor / Partner Visa: per chi costituisce o partecipa a una società emiratina (Mainland o Free Zone), con requisiti di capitale e operatività che variano per giurisdizione.
- Property Investor Visa: per chi acquista un immobile residenziale negli EAU di valore minimo prefissato (le soglie variano nel tempo e per emirato; di regola previste a partire da AED 750.000 per il visto biennale e da AED 2.000.000 per la Golden Visa basata su investimento immobiliare).
- Golden Visa (10 anni): per investitori, professionisti altamente qualificati, scienziati, eccellenze scolastiche, talenti culturali e categorie specifiche individuate dalla normativa emiratina; rinnovabile ed estensibile al nucleo familiare.
- Remote Work Visa / Virtual Working Programme: per lavoratori da remoto con datore di lavoro estero o attività professionale autonoma; durata di un anno, rinnovabile, con requisiti reddituali minimi.
- Retirement Visa: per pensionati che soddisfino specifici requisiti reddituali, di proprietà immobiliare o di patrimonio finanziario.
Requisiti per la residenza fiscale (TDC)
Il Cabinet Decision n. 85 of 2022, in vigore dal 1° marzo 2023, e la successiva Ministerial Decision n. 27 del 2023 hanno introdotto, per la prima volta in modo organico negli EAU, criteri specifici per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche. Ai sensi dell’art. 4 del Cabinet Decision 85/2022, una persona fisica è considerata residente fiscale negli EAU se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- Centro di interessi finanziari e personali negli EAU: il luogo principale di residenza, l’occupazione principale e il centro degli interessi finanziari del soggetto si trovano negli EAU.
- Permanenza fisica per almeno 183 giorni: la presenza fisica negli EAU è pari ad almeno 183 giorni nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi.
- Permanenza fisica per almeno 90 giorni con condizioni: la presenza fisica negli EAU è pari ad almeno 90 giorni nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, e il soggetto è cittadino UAE/GCC, ovvero detiene una residenza permanente negli EAU, ovvero svolge un’attività di lavoro o impresa negli EAU.
Soddisfatti tali requisiti, il soggetto può richiedere il Tax Domicile Certificate (TDC, anche denominato Tax Residency Certificate) tramite il portale della Federal Tax Authority. Il TDC è il documento ufficiale che certifica la residenza fiscale UAE ed è generalmente richiesto per l’attivazione della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia.
Documenti per la residenza amministrativa
La documentazione tipicamente richiesta per i visti di residenza include:
- passaporto in corso di validità (con almeno sei mesi di validità residua);
- fotografia digitale a colori conforme agli standard biometrici emiratini;
- contratto di lavoro o documentazione societaria (a seconda del visto);
- documentazione attestante l’investimento (per Property Investor Visa o Golden Visa);
- certificato medico rilasciato all’esito di visita sanitaria (Medical Fitness Test);
- Emirates ID Application (richiesto contestualmente al visto);
- certificato di nascita e, se applicabile, di matrimonio (apostillati e tradotti);
- eventuale certificato penale del Paese di origine, per visti di lungo termine.
Documenti per il Tax Domicile Certificate
La richiesta del TDC presso la Federal Tax Authority richiede una documentazione mirata:
- copia del passaporto e dell’Emirates ID;
- copia della Residence Visa valida;
- certificato di entrata e uscita (Entry and Exit Report) rilasciato dall’autorità competente, attestante i giorni di presenza fisica negli EAU;
- contratto di locazione registrato (Ejari per Dubai) o titolo di proprietà dell’immobile residenziale;
- estratti conto bancari emiratini relativi a un periodo di almeno sei mesi;
- certificato di lavoro o documentazione attestante l’attività imprenditoriale negli EAU.
Documentazione probatoria per il fisco italiano
Considerata la presunzione rafforzata ex art. 2, comma 2-bis TUIR, la documentazione utile a sostenere la residenza fiscale UAE in caso di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria italiana deve essere ulteriormente estesa: contratti di locazione o di acquisto immobiliare a Dubai, utenze domestiche, contratti di lavoro o atti societari emiratini, conti correnti bancari operativi sul territorio, iscrizione al sistema sanitario o copertura assicurativa locale, documentazione di trasferimento del nucleo familiare ove applicabile, prove di presenza fisica continuativa (timbri sui passaporti, biglietti aerei, registrazioni di entrata e uscita).
Quanto tempo ci vuole per prendere la residenza a Dubai?
I tempi per acquisire la residenza a Dubai variano in funzione del tipo di visto richiesto, dell’eventuale presenza fisica del richiedente sul territorio emiratino e dei tempi di lavorazione delle autorità competenti. È importante distinguere fra i tempi della residenza amministrativa, che sono relativamente contenuti, e quelli dell’effettiva acquisizione della residenza fiscale, che richiedono il rispetto dei criteri temporali del Cabinet Decision 85/2022.
Tempi indicativi per la residenza amministrativa
| Tipologia di visto | Tempi indicativi | Note |
| Employment Visa | 2 – 4 settimane | Sponsorizzato dal datore di lavoro emiratino |
| Investor / Partner Visa | 3 – 6 settimane | Subordinato alla previa costituzione della società |
| Property Investor Visa | 3 – 6 settimane | Subordinato all’acquisto immobiliare e alla registrazione del titolo |
| Golden Visa (10 anni) | 4 – 12 settimane | Tempi maggiori in funzione delle verifiche su requisiti specifici |
| Remote Work Visa | 2 – 4 settimane | Procedura semplificata con onboarding online |
| Emirates ID | 5 – 15 giorni dal visto | Rilasciato a seguito della registrazione biometrica |
Tempi per la residenza fiscale (TDC)
Il Tax Domicile Certificate può essere richiesto soltanto dopo che si sono integrati i requisiti temporali del Cabinet Decision 85/2022. Nello specifico:
- se si applica il criterio dei 183 giorni: occorre attendere il maturarsi di 183 giorni di presenza fisica nei dodici mesi precedenti la domanda;
- se si applica il criterio dei 90 giorni con condizioni: occorre attendere il maturarsi dei 90 giorni e la sussistenza congiunta di uno dei requisiti aggiuntivi (cittadinanza UAE/GCC, residenza permanente, attività di lavoro o impresa);
- la procedura di emissione del TDC, una volta completata la documentazione, richiede tipicamente da 5 a 15 giorni lavorativi presso la Federal Tax Authority.
Tempistica dei coordinati adempimenti italiani
Sul versante italiano, l’iscrizione all’AIRE deve essere richiesta entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all’estero (L. 470/1988). Nel triennio successivo all’iscrizione AIRE è prevista vigilanza rafforzata da parte del Comune di precedente residenza e dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 83 del D.L. 112/2008. La pianificazione del trasferimento – sotto il profilo dei tempi – richiede quindi di coordinare le scadenze emiratine (visto, Emirates ID, raggiungimento dei 183/90 giorni, TDC) con quelle italiane (AIRE, dichiarazione dei redditi per il periodo di residenza in Italia).
Quali sono i rischi di prendere la residenza a Dubai
Il trasferimento della residenza a Dubai presenta specifici profili di rischio, alcuni comuni a tutti i trasferimenti all’estero, altri propri della peculiare condizione degli Emirati Arabi Uniti nel quadro normativo italiano. La conoscenza preventiva di tali profili è il presupposto di una pianificazione difendibile.
Rischio di esterovestizione personale
È il rischio più rilevante per i trasferimenti verso gli EAU: in presenza della presunzione rafforzata ex art. 2, comma 2-bis TUIR (D.M. 4 maggio 1999), una documentazione probatoria carente o incoerente è destinata, di regola, a soccombere in sede di contraddittorio. Le conseguenze sono il recupero delle imposte non versate in Italia, sanzioni amministrative dal 90% al 240% (D.Lgs. 471/1997) e – al superamento delle soglie – profili penali ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000.
Rischio di esterovestizione societaria
Per chi accompagna il trasferimento personale alla costituzione di società emiratine (in Free Zone o Mainland), si aggiunge il rischio di esterovestizione societaria ex art. 73, comma 5-bis TUIR: la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia se la sua sede effettiva di amministrazione si trova sul territorio italiano, anche se formalmente registrata negli EAU. La giurisprudenza italiana valorizza la sostanza economica reale, non la sola forma.
Rischio di applicazione della disciplina CFC
Per le partecipazioni in società emiratine controllate da soggetti residenti in Italia, può trovare applicazione la disciplina sulle Controlled Foreign Companies (art. 167 TUIR), che imputa per trasparenza al socio italiano i redditi della controllata estera, in presenza di tassazione locale effettiva inferiore alla metà di quella italiana e di redditi prevalentemente passivi. La disciplina ha specifiche cause di disapplicazione che richiedono un’analisi caso per caso.
Rischio di doppia imposizione
In caso di trasferimento incompleto o mal coordinato, il soggetto può risultare contemporaneamente residente fiscale in entrambi gli Stati. La Convenzione Italia–EAU del 1995 elimina la doppia imposizione attraverso i criteri tie-breaker dell’art. 4, ma la sua applicazione presuppone la presentazione di documentazione probatoria adeguata e, nei casi più complessi, l’attivazione della procedura amichevole tra le autorità competenti.
Rischio di compliance bancaria
Le banche emiratine applicano procedure KYC e antiriciclaggio progressivamente più rigorose, in linea con gli standard internazionali. Una documentazione incompleta sulla provenienza dei fondi, un quadro di operatività non coerente con il profilo dichiarato in fase di onboarding, o l’assenza del Tax Domicile Certificate possono comportare il blocco unilaterale del rapporto o la richiesta di documentazione integrativa.
Rischio di scambio automatico di informazioni
Gli EAU aderiscono al Common Reporting Standard (CRS): le informazioni sui conti detenuti da soggetti non residenti sono trasmesse annualmente alle autorità fiscali del Paese di residenza. Un trasferimento incompleto è quindi destinato a emergere in sede di controllo dell’Agenzia delle Entrate italiana, con tempi di emersione tipicamente coincidenti con il triennio di vigilanza post-AIRE.
Rischio di rinnovo dei visti
La maggior parte dei visti di residenza emiratini ha durata limitata (2 anni o 10 anni per la Golden Visa) e richiede rinnovo periodico. Il mancato rispetto dei requisiti di rientro nel territorio emiratino entro determinati intervalli può comportare la decadenza automatica del visto e, di conseguenza, la perdita della residenza amministrativa, con effetti a catena sulla residenza fiscale.
Rischio di evoluzione normativa
Il quadro normativo emiratino è in significativa evoluzione: la Corporate Tax federale è stata introdotta nel 2023, il Cabinet Decision 85/2022 ha codificato la nozione di residenza fiscale solo da pochi anni, e ulteriori aggiornamenti sono attesi in materia di Free Zone, sostanza economica e Pillar Two OCSE. Una pianificazione affidabile richiede monitoraggio continuativo della disciplina applicabile.
L’approccio dello Studio al trasferimento di residenza a Dubai
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia opera in materia di trasferimento di residenza fiscale a Dubai coordinando i piani giuridici italiano ed emiratino in un percorso unitario, con particolare attenzione ai rischi specifici legati alla presunzione rafforzata ex art. 2, comma 2-bis TUIR. L’assistenza tipica si articola nelle seguenti fasi:
- Analisi preliminare: valutazione della situazione personale, professionale e patrimoniale del cliente; verifica dell’effettivo interesse al trasferimento alla luce della composizione dei redditi e dei requisiti di sostanza economica; selezione del visto più adeguato (Employment, Investor, Property, Golden, Remote Work).
- Coordinamento Italia–EAU: gestione integrata della cancellazione APR, dell’iscrizione AIRE, dell’ottenimento del visto di residenza emiratino, dell’Emirates ID e – al maturare dei requisiti temporali – del Tax Domicile Certificate.
- Predisposizione del fascicolo probatorio: raccolta sistematica e cronologica della documentazione utile a sostenere l’effettività del trasferimento, in considerazione dell’inversione dell’onere della prova prevista dalla normativa italiana per gli Stati a regime fiscale privilegiato.
- Assistenza continuativa: monitoraggio degli obblighi dichiarativi italiani residui, gestione delle eventuali richieste di chiarimento da parte di Comuni e Agenzia delle Entrate nel triennio di vigilanza post-AIRE, aggiornamento della struttura in caso di evoluzione normativa.


