STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

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Residenza fiscale a Monaco: tie-breaker Italia–Monaco e prova dell’effettivo trasferimento

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DANIELE BERTAGGIA | Avvocato Cassazionista e Titolare

Di cosa parliamo

TOP LEGAL · FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Residenza fiscale a Monaco: tie-breaker Italia–Monaco e prova dell’effettivo trasferimento

Accordo Italia–Monaco, centro degli interessi vitali, AIRE e nuovi criteri dell’art. 2 TUIR: come leggere correttamente un trasferimento nel Principato.

LA RISPOSTA IN BREVE

Monaco non si valuta con un solo criterio

La residenza fiscale nel Principato di Monaco non dipende soltanto dall’iscrizione AIRE né dal superamento dei 183 giorni. Per un contribuente con collegamenti con l’Italia occorre coordinare le regole interne italiane, la situazione effettiva nel Principato e, quando ricorre un conflitto di doppia residenza, l’art. 12 dell’Accordo Italia–Monaco del 2 marzo 2015.

L’art. 12, paragrafo 2, utilizza una sequenza di criteri di collegamento: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità e, in via residuale, accordo tra le autorità competenti. Il punto decisivo resta però la prova dei fatti: casa effettivamente disponibile, tempi di presenza, attività svolta, relazioni personali ed economiche, documentazione coerente e tracciabile.

01 · IL PUNTO DI PARTENZA

Residenza fiscale: cosa prevede oggi l’art. 2 TUIR

Dal 1° gennaio 2024, la disciplina italiana della residenza delle persone fisiche è stata riscritta dal D.Lgs. 209/2023. Ai fini delle imposte sui redditi, è considerato fiscalmente residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, presenta in Italia almeno uno dei criteri previsti dalla norma: residenza civilistica, domicilio oppure presenza fisica.

Il nuovo testo definisce inoltre il domicilio, ai fini fiscali, come il luogo nel quale si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte dell’anno opera come presunzione superabile con prova contraria.

CriterioDomanda praticaPerché conta
Residenza civilisticaDove si trova la dimora abituale?Guarda alla stabilità reale della vita quotidiana.
Domicilio fiscaleDove si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari?Dal 2024 il legislatore lo definisce espressamente.
Presenza fisicaPer quanti giorni, anche frazioni di giorno, si è presenti in Italia?È un criterio autonomo di collegamento.
Iscrizione anagraficaLa persona risulta iscritta in Italia per la maggior parte dell’anno?Determina una presunzione relativa.

Riferimento: D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 1.

Non esiste una regola “183 giorni e basta”

Il numero dei giorni è importante, ma non esaurisce l’analisi. Dal 2024 la presenza fisica è un criterio autonomo; residenza civilistica e domicilio restano, a loro volta, criteri alternativi. Un trasferimento deve quindi essere progettato e documentato nella sua interezza.

02 · ITALIA E PRINCIPATO DI MONACO

L’Accordo del 2 marzo 2015 non riguarda soltanto lo scambio di informazioni

L’Italia e il Principato di Monaco hanno sottoscritto il 2 marzo 2015 un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ratificato dall’Italia con la legge 1° dicembre 2016, n. 231 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2017.

Il dato spesso trascurato è che l’art. 12 dell’Accordo contiene anche disposizioni per eliminare la doppia imposizione e, al paragrafo 2, una vera regola di risoluzione della doppia residenza delle persone fisiche.

Ciò significa che, quando una persona risulta residente di entrambe le Parti in base alle rispettive regole interne e l’Accordo è applicabile alla fattispecie concreta, il conflitto non si risolve limitandosi a osservare l’AIRE o il certificato monegasco: occorre applicare i criteri pattizi nella sequenza stabilita.

Fonti: legge n. 231/2016; art. 12 dell’Accordo.

03 · TIE-BREAKER RULES

La sequenza prevista dall’art. 12: quale Stato prevale?

L’art. 12, paragrafo 2, stabilisce criteri da applicare in ordine gerarchico. Non si passa al criterio successivo se quello precedente consente già di risolvere il conflitto.

OrdineCriterioChe cosa occorre verificare
1Abitazione permanenteIn quale Stato la persona dispone stabilmente di un’abitazione utilizzabile come casa e non come semplice appoggio occasionale.
2Centro degli interessi vitaliSe esiste un’abitazione permanente in entrambe le Parti, si confrontano le relazioni personali ed economiche per individuare quelle più strette.
3Soggiorno abitualeSe il centro degli interessi vitali non è determinabile, si osserva dove la persona soggiorna abitualmente.
4NazionalitàSe il soggiorno abituale non decide il conflitto, rileva la nazionalità.
5Accordo tra autoritàSe anche la nazionalità non risolve il caso, intervengono le autorità competenti; in mancanza di accordo, ciascuna Parte applica la propria legislazione nazionale.

Il punto più delicato è di regola il centro degli interessi vitali. Non è un concetto che si dimostra con una singola carta. Richiede una lettura complessiva di abitazione, vita familiare, lavoro, patrimonio, attività economiche, gestione degli interessi e continuità delle presenze.

Il certificato di residenza monegasco è importante, ma non chiude il caso italiano

La modulistica ufficiale monegasca per il certificato di residenza fiscale considera, tra gli altri, la permanenza superiore a 183 giorni, il centro principale delle attività, il soggiorno più lungo nell’anno o, in via residuale, il foyer. Sono elementi probatori utili, ma la qualificazione fiscale italiana va comunque verificata secondo le regole italiane e, nei casi di doppia residenza, secondo l’Accordo.

Fonte monegasca: domanda di certificato di residenza a fini fiscali.

04 · GIURISPRUDENZA

Le decisioni recenti: perché la prova concreta resta decisiva

Corte di Giustizia Tributaria della Liguria: le tie-breaker possono risolvere il conflitto

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 698 depositata il 1° ottobre 2024, ha affrontato una controversia relativa al periodo d’imposta 2018. La decisione ha richiamato espressamente l’art. 12, par. 2, dell’Accordo Italia–Monaco e ha applicato i criteri convenzionali per risolvere il conflitto di residenza.

Il caso è particolarmente significativo perché il giudice ha attribuito rilievo alla documentazione sulla permanenza nel Principato e all’attività lavorativa svolta a Monaco, ritenendo che la tardiva iscrizione AIRE non potesse, da sola, prevalere sul quadro pattizio e fattuale.

Riferimento ufficiale: CGT di secondo grado della Liguria, sentenza n. 698/2024.

Cassazione n. 19843/2024: attenzione alla distinzione tra periodi pre e post 2024

La Cassazione ha chiarito che la nuova definizione di residenza e domicilio introdotta dal D.Lgs. 209/2023 si applica alle fattispecie dal 1° gennaio 2024. Per i periodi precedenti continua a operare la disciplina previgente, nella quale il domicilio rinviava all’art. 43 c.c. e veniva ricostruito attraverso il centro degli affari e degli interessi vitali.

La decisione conferma quanto sia pericoloso applicare retroattivamente ai vecchi anni criteri introdotti nel 2024.

Riferimento: Cass., sez. V, n. 19843/2024.

Cassazione n. 1292/2025: i documenti meramente formali non bastano

Con ordinanza n. 1292 del 20 gennaio 2025, la Cassazione ha ribadito, in una controversia relativa a Monaco, che iscrizione AIRE, disponibilità di un’abitazione, documenti d’identità locali e veicoli immatricolati nel Principato possono risultare insufficienti se il quadro complessivo degli elementi dimostra che il baricentro effettivo della vita e degli interessi resta in Italia.

La lezione operativa è chiara: la difesa della residenza estera non si costruisce accumulando documenti formali, ma dimostrando la coerenza tra documenti e vita reale.

Approfondimento istituzionale: FiscoOggi, 26 febbraio 2025.

05 · PROVA DELL’EFFETTIVITÀ

Quali elementi possono sostenere un trasferimento effettivo a Monaco

Non esiste un fascicolo standard valido per ogni contribuente. L’insieme probatorio deve essere proporzionato alla situazione personale e professionale. In una valutazione seria, lo Studio ricostruisce cronologicamente il periodo d’imposta e verifica la coerenza tra dichiarazioni, movimenti, attività e documenti.

  • titolo di disponibilità dell’abitazione nel Principato e prova del suo utilizzo effettivo;
  • calendario documentato delle presenze in Italia, a Monaco e negli altri Paesi;
  • utenze, spese ordinarie e documenti che attestino una vita quotidiana reale nel Principato;
  • contratti di lavoro, incarichi professionali o attività economiche effettivamente svolte;
  • rapporti bancari coerenti con la vita ordinaria e con la provenienza dei fondi;
  • assetto delle relazioni familiari e personali, tenendo conto della disciplina applicabile all’annualità;
  • gestione di società, partecipazioni, immobili e altri interessi economici rilevanti;
  • certificati monegaschi, carta di soggiorno e documentazione amministrativa, letti però nel contesto dei fatti;
  • corrispondenza tra residenza dichiarata, contratti, assicurazioni, veicoli, attività sociali e professionali.

Il Principato stesso, nelle proprie pubblicazioni istituzionali, ricorda che l’assenza di imposta personale sul reddito per la generalità dei residenti non pregiudica le regole degli altri Stati e presuppone un insediamento effettivo e reale nel territorio monegasco.

Fonte: Guida ufficiale all’insediamento nel Principato di Monaco.

06 · ERRORI DA EVITARE

I cinque equivoci più frequenti sulla residenza fiscale a Monaco

EquivocoPerché è rischioso
“Sono iscritto AIRE, quindi il problema è chiuso.”L’AIRE è importante, ma non sostituisce la verifica dei criteri sostanziali né, quando applicabile, delle tie-breaker.
“Basta stare 184 giorni a Monaco.”Il conteggio dei giorni è solo uno degli elementi: in Italia operano criteri autonomi di residenza, domicilio e presenza.
“Ho una casa e un conto a Monaco.”La giurisprudenza richiede coerenza tra gli elementi formali e la vita effettiva.
“L’Accordo annulla automaticamente la disciplina italiana.”La regola pattizia opera quando sussistono i presupposti applicativi e deve essere coordinata con l’annualità e con le norme interne.
“Se Monaco non tassa il reddito personale, nessun altro Stato può farlo.”La potestà impositiva italiana dipende dalla residenza fiscale e dalle regole di territorialità; il regime monegasco non neutralizza automaticamente le norme italiane.

07 · DOMANDE FREQUENTI

FAQ sulla residenza fiscale nel Principato di Monaco

Le tie-breaker rules Italia–Monaco esistono davvero?

Sì. Sono contenute nell’art. 12, par. 2, dell’Accordo Italia–Monaco del 2 marzo 2015. La norma prevede, in ordine gerarchico, abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità e accordo tra le autorità competenti.

L’Accordo Italia–Monaco è una convenzione classica contro le doppie imposizioni?

L’Accordo è formalmente intitolato allo scambio di informazioni in materia fiscale, ma l’art. 12 contiene anche disposizioni sull’eliminazione della doppia imposizione e sulla doppia residenza delle persone fisiche. L’applicazione concreta va verificata rispetto al periodo d’imposta e alla fattispecie.

Il certificato di residenza fiscale monegasco basta contro un accertamento italiano?

No. È un documento importante, ma non è normalmente sufficiente da solo. Occorre dimostrare che la situazione reale è coerente con la residenza dichiarata e affrontare i criteri italiani e pattizi pertinenti.

Che cosa è cambiato dal 2024 in Italia?

Il D.Lgs. 209/2023 ha riscritto l’art. 2 TUIR: il domicilio fiscale è ora definito come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari; inoltre la presenza fisica è espressamente un criterio autonomo. La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2024.

Chi si è trasferito a Monaco anni fa deve applicare le regole nuove?

Per i periodi d’imposta anteriori al 2024 occorre applicare la disciplina vigente in quegli anni. La Cassazione n. 19843/2024 ha espressamente escluso l’applicazione retroattiva della nuova definizione di domicilio.

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Prima di trasferire la residenza, verifichiamo i fatti

Un trasferimento nel Principato di Monaco deve essere analizzato prima di costruire la struttura fiscale e patrimoniale. Lo Studio può esaminare la cronologia delle presenze, i legami personali ed economici, la documentazione monegasca, l’eventuale doppia residenza e i rischi di contestazione in Italia, coordinando quando necessario il professionista fiscale e il corrispondente locale.

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L’analisi deve essere personalizzata: nessun trasferimento può essere valutato seriamente sulla base del solo indirizzo, del conto corrente o del numero di giorni dichiarato.

Fonti normative e giurisprudenziali

  1. D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, riforma della residenza fiscale delle persone fisiche.
  2. Legge 1° dicembre 2016, n. 231, ratifica dell’Accordo Italia–Monaco.
  3. Accordo Italia–Monaco, art. 12, doppia imposizione e tie-breaker per le persone fisiche.
  4. D.M. 4 maggio 1999, elenco storico degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, comprendente Monaco.
  5. Cassazione, sez. V, sentenza n. 19843/2024.
  6. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sentenza n. 698/2024.
  7. Cassazione n. 1292/2025, commento FiscoOggi.
  8. Principato di Monaco: certificato di residenza a fini fiscali.

Articolo informativo, aggiornato al 5 ottobre 2026. Non sostituisce un parere sulla singola posizione fiscale.

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CHI SONO

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Avv. Daniele Bertaggia

Avv. Daniele Bertaggia, fondatore e managing partner dello Studio Legale Internazionale Bertaggia, con sede a Ferrara. Avvocato dal 1993 e cassazionista dal 2009, si occupa di diritto societario internazionale, difesa penale internazionale e tutela patrimoniale. Coordina il lavoro dei referenti dello Studio e l’assistenza nelle pratiche che coinvolgono più materie o più Paesi.

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