AUSTRIA PROCESSO PENALE; DIVERSION E RITI ALTERNATIVI
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AUSTRIA PROCESSO PENALE: LA NORMATIVA GENERALE
Austria Processo penale. In Austria il codice di procedura penale prevede la rinuncia alla persecuzione penale (Absehen o Rücktritt von der Verfolgung) sia per la particolare tenuità del fatto (Geringfügigkeit) sia in seguito all’adempimento di prescrizioni imposte e prescritte dal Giudice direttamente in udienza: questa è la c.d. Diversion. La Diversion viene utilizzata per effettuare la definizione alternativa del procedimento attraverso la riparazione del danno o la mediazione tra autore e vittima, nonchè per attivare la prevenzione speciale per il tramite di finalità rieducativa.
Articolo a cura dello Studio Legale Internazionale Bertaggia.
La disciplina citata (unitamente ad altri riti alternativi che esamineremo), è contenuta nei §§ 153 e 153a dStPO e nei §§ 191 ss. öStPO, e costituisce il principale strumento utilizzato dalla prassi per la definizione anticipata del procedimento che abbia a oggetto i delitti meno gravi. Tali disposizioni non soltanto rivestono una rilevante importanza pratica, ma hanno anche un ambito di applicazione generalizzato, poiché, a differenza di altri criteri di opportunità previsti dall’ordinamento, non sono limitate a specifici.
AUSTRIA PROCESSO PENALE: LA DIVERSION, AMBITO DI APPLICAZIONE
In Austria sono suscettibili di Diversion (se si verificano determinate condizioni) tutti i reati puniti con una pena detentiva di durata sino a cinque anni, ambito nel quale sono archiviabili per tenuità i fatti puniti con una pena detentiva non superiore a tre anni.
In concreto quindi in Austria la tenuità del fatto, quale strumento di definizione anticipata del procedimento, viene combinata, tramite la Diversion, con misure alternative al procedimento penale, al fine di giungere ad una desistenza dal giudizio che, lasciando impregiudicata la questione storica e senza procedere ad alcun accertamento od indagine ulteriore, tende ad una pronuncia di carattere non penale. La rinuncia dello Stato Austriaco all’irrogazione della pena è stata realizzata introducendo istituti che rimettono al PM e al giudice la concretizzazione della valutazione di immeritevolezza di pena, determinando una sorta di “depenalizzazione di fatto”, per reati meritevoli di scarsa repressione secondo l’idea del legislatore.
La valutazione della meritevolezza e del bisogno di pena sono questioni solo processuali, da decidersi per ogni singolo caso, con la conseguenza che l’applicazione è facoltativa e non soggetta a impugnazione, i procedimenti disciplinati dai §§ 153 e 153a dStPO e dai §§ 191 ss. öStPO non producono effetti sostanziali (come la non punibilità del fatto o l’estinzione del reato), non danno luogo a pronunce giurisdizionali precedute da un accertamento e non vengono iscritti nel registro.
L’organo giudiziario si limita quindi a verificare se ricorrono i requisiti previsti dalla legge e, nel caso, dispone l’archiviazione. Si tratta, di fatto, di scelte pressoché obbligate in presenza di determinati requisiti e condizioni. sino al punto che in Austria la mancata desistenza dall’azione penale in presenza dei presupposti indicati dalla legge determina un autonomo motivo di impugnazione per nullità.
Ciò non toglie che permangano significativi spazi di discrezionalità con riferimento all’accertamento dei presupposti di applicazione degli istituti in oggetto, in particolare rispetto al grado della colpevolezza e alle esigenze di prevenzione generale e speciale.
AUSTRIA PROCESSO PENALE: LE MODALITA’ DI CHIUSURA ALTERNATIVA DEL PROCEDIMENTO PENALE CON LA DIVERSION
Il termine “Diversion” indica la procedura di defginizione dei reati minori commessi da soggetti non pericolosi mediante la rinuncia al procedimento penale e l’imposizione di obblighi e prescrizioni in grado di soddisfare in via alternativa esigenze di prevenzione generale e speciale.
In Austria l’archiviazione per tenuità del fatto (§ 191 öStPO – Einstellung wegen Geringfügigkeit) fu introdotta nella StPO dalla riforma del processo penale del 2004 (BGBl I 19/2004), entrata in vigore nel 2008, che abrogò contestualmente il § 42 öStGB (Mangelnde Strafwürdigkeit der Tat) risalente alla grande riforma del codice penale del 1975. Anche la disciplina della Diversion di cui ai §§ 198 ss. öStPO (Rücktritt von der Verfolgung – Diversion) è il risultato del medesimo intervento legislativo, che riprese i principi generali e l’ampio catalogo di misure per la definizione alternativa del procedimento introdotti dalla precedente Strafprozessnovelle del 1999 (BGBl I 55/1999).
La riforma del 2004, non ha comportato alcuna decriminalizzazione: non sono state modificate né abrogate fattispecie penali e la nuova disciplina riguarda esclusivamente la nuova procedura applicabile alla commissione di determinati reati.
Nel concreto con la Diversion si ottiene una rinunzia (da parte dell’AG) all’azione penale in seguito all’adempimento di misure diversive, che portano ad una archiviazione “condizionata” ovvero la rinuncia provvisoria all’azione penale e la contestuale imposizione all’imputato di determinati obblighi idonei a eliminare l’interesse pubblico al perseguimento del fatto, sempre che non osti la gravità della colpevolezza. Se l’imputato adempie gli obblighi entro il termine stabilito, la rinuncia a procedere diviene definitiva e preclude la possibilità di perseguire lo stesso fatto come reato.
La desistenza dal processo penale può avvenire sia prima sia dopo l’esercizio dell’azione penale.
AUSTRIA PROCESSO PENALE: LA RINUNCIA ALL’AZIONE PENALE, LE MISURE RIPARATORIE
Con l’istituto della Diversion, nella legislazione austriaca vi è una adesione al modello della restorative justice e una maggiore attenzione per la vittima: la rinuncia all’azione penale è condizionata alla riparazione del danno e il § 206 öStPO, dedicato espressamente ai diritti e agli interessi della persona offesa, impone di tenere sempre in considerazione l’interesse della vittima ad essere informata riguardo alle modalità di definizione alternativa del procedimento e di favorire per quanto possibile la riparazione del danno subìto. L’applicazione della Diversion viene peraltro estesa, anche ai casi di responsabilità penale delle persone giuridiche.
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In presenza di un reato minimale, sostanzialmente, anche se sommariamente accertato e commesso da persona incensurata, l’ordinamento avvia un percorso informale e semplificato che, sulla base di un procedimento consensuale e nel rispetto della presunzione di innocenza, conduce ad una misura alternativa alla pena, individualizzata e commisurata allo specifico reato commesso.
Rispetto alle sanzioni penali ordinarie, le prestazioni richieste in via alternativa tengono particolarmente conto delle circostanze e del contesto in cui si è svolto il fatto criminoso, nonché della personalità dell’autore, evidenziandone anche le sue debolezze e difficoltà, e mirano a rimuovere le cause della condotta criminosa, cercando di evitare le conseguenze negative della condanna penale. In quest’ottica il processo penale ordinario viene riservato ai casi in cui il quadro probatorio risulti incerto o complesso, il disvalore giuridico del fatto appaia elevato o si sia in presenza di condotte criminose reiterate.
Questa concezione della Diversion implica un particolarmente notevole coinvolgimento della vittima, i cui interessi devono essere rapidamente soddisfatti mediante una immediata riparazione del danno. L’11° sezione della StPO mira chiaramente a rafforzare la posizione della persona offesa all’interno del procedimento penale: da un lato, la riparazione e la compensazione, anche parziale, del danno costituiscono un presupposto essenziale per il ricorso a misure “diversive”; dall’altro, la vittima gode di maggiori diritti di informazione e partecipazione.
Il procedimento si articola in due fasi: alla provvisoria rinuncia all’azione penale segue, dopo l’adempimento delle prescrizioni imposte all’indagato/imputato, la definitiva archiviazione. Si tratta di una sorta di “archiviazione condizionata” all’adempimento delle prestazioni.
Anche in Austria le misure “diversive” presuppongono l’assenso della persona sottoposta a procedimento penale, atteso che solo il consenso può legittimare l’applicazione di una sanzione in presenza di un mero sospetto — per quanto fondato — di reato. Il consenso — che non costituisce evidentemente un’ammissione di responsabilità — è necessario non soltanto perché l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni non può essere imposto coattivamente, dovendo essere frutto di una libera scelta, ma anche perché l’indagato/imputato potrebbe avere interesse a ottenere una pronuncia più ampiamente liberatoria. Inoltre, fino alla conclusione della procedura, ovvero fino a quando è stata pagata una somma di denaro, o si è adempiuta la prestazione di pubblica utilità, o è terminato il periodo di prova, il consenso rimane revocabile (§ 205, co. 1, öStPO).
Se l’adempimento delle prescrizioni non fosse volontario, la sanzione acquisterebbe un carattere criminale e non potrebbe essere irrogata dal PM.
AUSTRIA PROCESSO PENALE: I PRESUPPOSTI PER APPLICARE LA DIVERSION
La rinuncia all’azione penale può essere disposta dal PM o dal giudice rispettivamente durante le indagini preliminari e dopo l’esercizio dell’azione penale, in presenza di determinati presupposti.
innanzitutto deve sussistere un quadro probatorio sufficientemente chiaro e deve potersi escludere una archiviazione per tenuità del fatto ai sensi dei §§ 190-192 öStPO. È necessario che il PM ravvisi sufficienti elementi di prova rispetto alla sussistenza del fatto e alla sua riconducibilità all’autore, tali da sostenere una richiesta di rinvio a giudizio.
Gli indizi di reato devono essere rilevanti e deve sussistere materiale probatorio sufficiente per richiedere l’apertura del giudizio. Si esige, insomma, un giudizio pressoché definitivo, così come previsto dalla nuova disciplina italiana della sospensione con messa alla prova. In considerazione della fase anticipata in cui si trova il procedimento il fatto deve essere stato sostanzialmente accertato e una condanna deve apparire molto probabile. Solo in questo caso, del resto, gli obblighi imposti al soggetto risultano esigibili.
L’applicazione di misure di Diversion, pur non implicando una confessione da parte dell’accusato, esige che questi sia disposto ad assumersi la responsabilità per il fatto. La Legge richiede espressamente che l’indagato/imputato mostri tale volontà mediante l’adempimento di prestazioni di pubblica utilità e la compensazione del fatto. Specialmente la finalità di riparazione o compensazione del danno, che connota tutte le misure diversive, postula una reale disponibilità a provvedere a tali restituzioni, disponibilità che necessariamente presuppone la consapevolezza dell’illecito commesso e segnala la chiara funzione preventiva della diversion.
DIVERSION: AMMISSIBILE ANCHE PER I PREGIUDICATI
Da notare che la presenza di precedenti penali non costituisce di per sé un ostacolo al ricorso alla Diversion, dovendosi, da un lato, valutare in concreto la propensione a delinquere del soggetto e, dall’altro, verificare se nel caso specifico una pena ordinaria possa avere maggiore efficacia deterrente.
Nella prassi si segnalano quali indici prognostici negativi: la reiterazione della condotta, la mancata consapevolezza del disvalore del fatto; la tendenza a minimizzare la propria condotta; la contestazione delle accuse fino al dibattimento; la commissione del fatto per ragioni ideologiche.
Ne consegue che ai fini della valutazione della colpevolezza devono essere presi in considerazione anche elementi indipendenti dalla colpevolezza o circostanze emerse dopo il fatto. Occorre perciò fare riferimento ai criteri di commisurazione della pena previsti dal § 32 e ss. öStGB, tra cui l’intensità del dolo, il grado della colpa, i motivi e gli obiettivi del reo, la premeditazione, la consapevolezza dell’illecito e l’esigibilità di un comportamento conforme al diritto, le modalità della condotta e le sue conseguenze, l’entità del danno e il grado di pericolo, il comportamento successivo al fatto. Per questo scopo si impone una prospettiva che vada al di là della singola fattispecie: la giurisprudenza adotta come parametro di riferimento la colpevolezza che caratterizza i delitti che rientrano nell’ambito di applicazione della Diversion.
La diversioon, ai sensi del § 198 öStPO non può essere applicata quando dal fatto sia derivata la morte della vittima. Secondo quanto disposto dal § 198, co. 2, öStPO, la causazione della morte, in quanto fatto intrinsecamente grave, costituisce un limite assoluto al ricorso a misure diversive.
AUSTRIA PROCESSO PENALE: LE MISURE PREVISTE DALLA DIVERSION
Sussiste un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure ritenute più idonee nel singolo caso a soddisfare le esigenze preventive ed a garantire adeguata soddisfazione agli interessi della vittima.
In questo ambito, al fine di determinare le misure più idonee nel caso concreto, l’organo giudiziario può coinvolgere il responsabile della mediazione o i servizi sociali.
Per l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni l’organo giudiziario competente fissa un termine, all’interno della soglia massima stabilita dal legislatore, a seconda della misura proposta. Soltanto quando le prescrizioni saranno state completamente eseguite il procedimento potrà essere archiviato definitivamente.
Importante è ricordare che che la riparazione e la compensazione, anche soltanto parziale, del danno costituiscono una condizione essenziale per poter disporre l’archiviazione definitiva del procedimento, a conferma del fatto che alle misure riparative viene assegnata la funzione di tecnica di Diversion, cioè di definizione alternativa del procedimento.
Il pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato rappresenta in Austria la misura più frequentemente applicata a reati meno gravi ed a reati quali, furti negli esercizi commerciali, reati contro il patrimonio di lieve entità, incidenti stradali, per i quali si prospetta inutile la mediazione personale e complicata la compensazione del danno. La misura consente di conseguire una più rapida riparazione del danno rispetto al procedimento penale: il pagamento infatti deve avvenire entro 14 giorni, salva la possibilità di dilazionare e rateizzare il pagamento fino a 6 mesi. In Austria è fissato un tetto commisurato alla pena pecuniaria. Il notevole vantaggio di tale prescrizione, è dato dal fatto che essa ha un’efficacia preventiva maggiore della pena pecuniaria, dal momento che il suo adempimento deve avvenire obbligatoriamente, al contrario del pagamento della pena pecuniaria, che può essere sospeso in momento successivo alla condanna, ma al tempo stesso consente all’accusato di evitare un processo penale pubblico e l’iscrizione della condanna nel casellario.
La misura della prestazione di pubblica utilità (gemeinnützige Leistung), detta anche community service, contempla lo svolgimento a titolo gratuito di un servizio a favore della collettività. Di regola si tratta di impieghi all’interno di istituti caritatevoli, ospedali, ospizi o luoghi di cura, dell’adempimento di prescrizioni a tutela dell’ambiente e degli spazi pubblici oppure di servizi resi presso i vigili del fuoco o impianti sportivi.
Essa si applica soprattutto quando non è identificabile una vittima o un danneggiato (si pensi, ad es., al danneggiamento di strutture pubbliche, ad atti di vandalismo, ai reati ambientali). Per la sua afflittività la misura è indicata nei casi di media criminalità (risse, aggressioni) o di reiterazione del fatto (violenze domestiche, condotte determinate dall’abuso di alcool). La misura dovrebbe trovare applicazione soprattutto nei confronti dei soggetti che possono beneficiare dell’effetto risocializzante di un impiego temporaneo o di una misura per così dire “speculare” al reato commesso (nella prassi si applica sovente nei confronti di giovani)
Poiché l’obbligo di fornire una prestazione di pubblica utilità implica l’imposizione di regole comportamentali, il provvedimento che dispone la misura deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da chiarire tempi, luoghi e modalità di esecuzione. In caso di prestazione di pubblica utilità non è peraltro necessaria l’integrale riparazione del danno, ma è sufficiente che il soggetto abbia contribuito a compensare le conseguenze del reato, potendosi giustificare il ridimensionamento del principio dell’obbligo di integrale riparazione del danno in virtù della particolare afflittività della misura.
. Come stabilisce espressamente il § 201, co. 2, öStPO, la prestazione di pubblica utilità deve essere espressione della disponibilità dell’accusato a farsi carico del fatto commesso (“für die Tat einzustehen”).
La prestazione di pubblica utilità richiede l’espresso consenso dell’accusato, solitamente ottenuto nel corso di colloqui informali, cui partecipa talvolta la figura professionale di un mediatore (Vermittler).
AUSTRIA PROCESSO PENALE: LA MESSA ALLA PROVA
La messa alla prova (Probezeit) rappresenta la misura meno afflittiva per l’accusato, indicata nelle ipotesi eccezionali in cui la sola minaccia della prosecuzione del procedimento penale in caso di violazione delle prescrizioni è di per sé sufficiente a prevenire la commissione di nuovi reati.
Qualora il disvalore del fatto, seppur minimo, non legittimi una archiviazione per tenuità ex § 191 öStPO, il danno sia insignificante o sia già stato riparato e vi sia una positiva prognosi specialpreventiva, l’AG può rinunciare a imporre obblighi e prescrizioni al soggetto, limitandosi a sospendere il procedimento (Probezeit ohne Begleitmaßnahmen). Di regola, tuttavia, la misura prevede che durante il periodo di sospensione (da 1 a 2 anni) il soggetto sia affidato ai servizi sociali (Bewährungshilfe) e adempia determinate prescrizioni, impegnandosi a non incorrere in nuovi reati. A compensazione della particolare tenuità della misura, il legislatore ha stabilito espressamente l’obbligo di riparare il danno (nei limiti delle proprie possibilità) o di compensare altrimenti le conseguenze del reato (§ 203, co. 2, öStPO).
Si tratta di una misura molto blanda che, mediante l’imposizione di svariate prescrizioni (ad es., frequentare corsi di guida, corsi di formazione o recupero, corsi di educazione civica e storia; sottoporsi a training anti violenza o a una consulenza; astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti o alcoliche; sottoporsi a terapie e percorsi di disintossicazione ecc.), mira a modificare scorrette abitudini di vita del soggetto o a superare temporanee situazioni di crisi (disoccupazione, divorzio, dipendenza, deficit psicosociali, immaturità ecc.)
L’applicazione della misura della messa alla prova con affidamento ai servizi sociali viene disposta sulla base della valutazione congiunta del concreto fatto commesso, della personalità del soggetto, della sua esistenza precedente alla commissione del reato e del contesto sociale e culturale di riferimento.
AUSTRIA PROCESSO PENALE: LA MEDIAZIONE
La mediazione (Tatausgleich), letteralmente “compensazione del fatto”, implica che l’accusato sia disposto ad assumersi la responsabilità del fatto e a confrontarsi con le sue conseguenze, riparando il danno cagionato e adempiendo a determinati obblighi, dimostrando così la volontà di astenersi in futuro dal compimento di condotte illecite. La misura, nota precedentemente alla novella del 1999 come außergerichtlicher Tatausgleich (ATA) e talvolta definita anche Konfliktregelung, rappresenta la misura diversiva per eccellenza.
Essa mira a risolvere la situazione di conflitto generata dal reato (elemento ristorativo), indurre l’accusato a riconoscere l’illiceità del fatto commesso e le sue cause (elemento retrospettivo-emotivo) e ad astenersi in futuro da comportamenti criminosi (elemento preventivo).
La mediazione ha lo scopo essenziale di superare il conflitto tra autore e vittima e ripristinare la pace turbata, giungendo a una compensazione soddisfacente per entrambe le parti. Si esige, dunque, ben più di una mera riparazione del danno: è necessario il pieno coinvolgimento della persona offesa, il cui consenso è indispensabile per l’applicazione della misura. Dal consenso della vittima si può prescindere soltanto quando le sue ragioni non possono trovare considerazione all’interno dell’ordinamento (ad es., nell’ipotesi in cui la vittima rifiuti il proprio consenso per vendetta o esiga l’adempimento di prestazioni irragionevoli) (61)
Il rifiuto della vittima non impedisce comunque il ricorso ad altre misure di diversione.
Proprio l’attenzione alla vittima e il suo personale coinvolgimento rendono la mediazione la misura preminente all’interno del ventaglio di strumenti diversivi previsti dall’ordinamento austriaco: se nelle altre ipotesi il legislatore si è limitato a esigere la considerazione degli interessi della vittima (di cui possono farsi portavoce l’AG e il mediatore professionale), il Tatausgleich esige la partecipazione attiva della vittima sia nel confronto con l’autore del fatto sia nella scelta delle prestazioni idonee a riparare il danno. Mediante la sua partecipazione la persona offesa può, da un lato, ottenere il soddisfacimento dei propri interessi economici e materiali pregiudicati dal reato subìto e, dall’altro, dare spazio ai propri sentimenti generati dall’esperienza del reato e vivere un confronto pacifico, protetto dalla mediazione del Konfliktregler, con l’autore del reato.
La misura si applica espressamente solo a fatti che colpiscono beni individuali (anche se nell’ambito di reati superindividuali o senza vittima determinata) ed essa appare particolarmente indicata quando i soggetti coinvolti nel conflitto vivono nello stesso ambiente (vicinato, lavoro, famiglia, scuola, circolazione stradale, ecc.). La mediazione dovrebbe rappresentare la misura di elezione quando essa può condurre ad una migliore tutela degli interessi della vittima, in conformità al disposto del § 206, co. 1, öStPO.
La misura risulta molto impegnativa per l’accusato, dal momento che egli deve personalmente confrontarsi con la vittima, collocata in una inedita posizione di forza all’interno del procedimento in virtù del ruolo centrale attribuito al suo consenso. Si tratta dell’unico caso in cui si richiede, di fatto, una sorta di ammissione di colpevolezza da parte del soggetto insieme alla sua disponibilità a riflettere sul proprio comportamento antigiuridico e all’impegno a evitare nuove situazioni di conflitto. Da questo punto di vista la mediazione mostra non soltanto un elevato grado di efficacia specialpreventiva, ma anche un significativo effetto stabilizzante da un punto di vista generalpreventivo.
La compensazione richiesta all’autore del fatto è, in primo luogo, di tipo economico (restituzione o risarcimento del danno); sono inoltre configurabili prestazioni sostitutive (lavoro o servizi) in favore della vittima, così come prestazioni simboliche (soprattutto in caso di reati di pericolo o delitti tentati). Tra queste ultime riveste un ruolo particolare la richiesta di scuse alla vittima (Entschuldigung) nell’ambito di un apposito colloquio guidato da un mediatore.
AUSTRIA PROCESSO PENALE: CENNI DI PROCEDURA PENALE AUSTRIACA
Gli aspetti più significativi del procedimento. — Il ricorso alla Diversion è consentito sia al PM sia al giudice.
In particolare, al PM è concesso il potere — originariamente riservato al giudice — di disporre autonomamente, cioè senza necessità di ricorrere al consenso del giudice competente, una misura diversiva e di stabilirne gli effetti sulla vicenda processuale. Al PM sono così attribuite funzioni sostanzialmente giudiziarie.
La decisione del PM di archiviare il procedimento non è soggetta ad alcun controllo giurisdizionale. La definizione anticipata del procedimento viene annotata esclusivamente nel registro della Procura e in un successivo nuovo procedimento può costituire elemento di valutazione nell’ambito delle considerazioni di carattere preventivo. Il soggetto sottoposto a procedimento penale può rifiutare le misure indicate dal PM e presentare, dopo il rinvio a giudizio, una nuova richiesta al giudice competente.
Anche il giudice competente a decidere dopo l’esercizio dell’azione penale può proporre, entro la conclusione del dibattimento, le misure riparative senza il consenso del PM.
Il relativo provvedimento, impugnabile esclusivamente dal PM con l’apposita procedura prevista dal § 209, co. 2, öStPO, non viene iscritto nel casellario giudiziario.
Benché la vittima non abbia il diritto di richiedere il proseguimento del procedimento, né di sollecitare un vaglio giurisdizionale della decisione (opposizione e richiesta di proseguimento del procedimento sono, infatti, previste esclusivamente nell’ambito dell’archiviazione per tenuità del fatto ex §§ 190-192 öStPO), il legislatore austriaco ha previsto precisi obblighi di comunicazione nei confronti, da un lato, della polizia giudiziaria e del giudice competente e, dall’altro, dell’accusato e della vittima (§§ 206, 207 e 208 III öStPO).
La vittima, in particolare, ha diritto di essere informata riguardo alla archiviazione e alle sue motivazioni. Per il legislatore austriaco tale previsione risulta sufficiente, nella convinzione che il riconoscimento del ruolo della vittima non possa spingersi fino al punto di determinare un condizionamento o una limitazione nell’applicazione dell’istituto. In altri termini, le rivendicazioni della vittima devono trovare considerazione all’interno del procedimento, ma non possono tradursi nella “frustrazione” degli scopi assegnati dalla legge all’istituto della Diversion né pregiudicare il ruolo degli organi giurisdizionali. La vittima deve essere “sentita”, e può proporre al PM o al giudice entità e modalità della riparazione e/o risarcimento, addurre elementi che escludono l’avvenuta riparazione, persino negare il proprio consenso alla mediazione, ma non ha alcun diritto di veto sulla definizione anticipata del procedimento .
Ai sensi del § 205, co 1, öStPO, la definitiva archiviazione disposta dal PM e la rinuncia a procedere pronunciata dal giudice producono un effetto preclusivo, che vieta la riapertura del processo, salvo per i casi nei quali è prevista la revisione delle sentenze (“ordentliche Wiederaufnahme”, §§ 205, co. 1, e 352 öStPO), e impediscono, in virtù del principio ne bis in idem, di perseguire nuovamente lo stesso fatto.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Austria processo penale, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 02 Novembre 2023