Fondo patrimoniale debiti, revocatoria, sempre ammissibile

FONDO PATRIMONIALE DEBITI, AZIONE REVOCATORIA

INFO LINE FONDO PATRIMONIALE E AZIONE REVOCATORIA: +390532240071

Gentili Lettori, in ambito di fondo patrimoniale debiti, azione revocatoria: purtroppo molte persone pensano ancora, quando si trovano nella necessità di tutelare un immobile, che la maniera migliore per farlo sia quella di costituirvi sopra il vincolo del fondo patrimoniale. Nulla di più sbagliato! In questo modo si aprono la strada alle sicura perdita dell’immobile che credevano, con poco, di tutelare. Cerchiamo di capire il perchè. La giurisprudenza attuale ha infatti svuotato di ogni contenuto il fondo patrimoniale, che, ad oggi, è uno strumento non solo desueto, ma pure completamente inutile. Fra le tante sentenze concordi (per le quali rimandiamo anche al nostro blog) ve ne evidenziamo un’altra, che appalesa in maniera approfondita un consolidato andamento giurisprudenziale che rende stabilmente, e quasi in ogni occasione, nulli tutti i patti volti a sottrarre ai creditori garanzie. Il fondo patrimoniale non sfugge a ciò. L’azione revocatoria è sempre ammissibile. Poi ponete l’attenzione sul fatto che il debito per cui può essere ammissibile l’azione revocatoria può essere anche solo potenziale, e non dipendente dall’effettivo utilizzo della somma messa a disposizione.

Articolo a cura dellAvvocato Bertaggia di Ferrara

Esistono strumenti giuridici corretti volti a fare ottenere una migliore tutela patrimoniale, in prevenzione e prima che siano sorte posizioni debitorie, a tutti coloro che, siano imprenditori o soggetti privati, temano che in futuro possano verificarsi eventi, non voluti, che diventino devastanti per il loro patrimonio personale. Il nostro Studio offre, conformemente alla sua mission, un’adeguata consulenza in materia ed offre altresì la struttura che sia in grado di effettuare tutto quanto necessario per poter ottenere la tutela delle proprie ragioni patrimoniali. Il tutto agendo sempre con la massima conformità e rispetto della legislazione vigente.

Fondo patrimoniale, azione revocatoria. Cass., 12 dicembre 2012, Sez. VI, n. 22878

La massima: “L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901, n. 1, cod. civ.. A questo si aggiunge che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità dello stesso. Insomma, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Con la pronuncia in commento, il Supremo Collegio, nel ribadire il principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 cc, posto che l’azione revocatoria presuppone per la propria esperibilità la sola esistenza di un debito (e non anche la concreta esigibilità dello stesso), ha sancito la legittimità della predetta azione avente ad oggetto gli atti dispositivi da parte del fideiussore in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento, indipendentemente dalla concreta esigibilità del debito. E ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale.

Nel concreto quindi il fondo patrimoniale non ha più alcuna ragion d’essere, essendo preferibili altri strumenti giuridici maggiormente innovativi e performanti, ed in grado di fornire una miglior tutela a coloro che li utilizzino. Vi sono infatti strumenti giuridici più complessi ma sicuramente maggiormente validi, in grado di tutelare, in prevenzione, il patrimonio di persone che abbiano deciso di salvaguardare per sé e per la propria famiglia il frutto dei sacrifici lavorativi di una vita intera. Utilizzare il fondo patrimoniale, strumento tanto obsoleto quanto inutile, può essere un grave errore ai fini di una reale ed effettiva tutela patrimoniale.

Nel caso di specie quindi, sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una coppia che, in epoca successiva alle sottoscrizione delle fideiussioni prestate alla banca, aveva costituito un fondo patrimoniale per tutelare la figlia gravemente disabile, confermando l’inefficacia di tale ultimo atto in quanto costituito in pregiudizio alle ragioni creditorie della banca.

contattaci

 

Per consulenza e preventivi con avvocato Bertaggia, Ferrara, in tema di fondo patrimoniale debiti, azione revocatoria e tutela patrimoniale, chiama +390532240071

Siamo operativi anche per videoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici

Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube

Se ti è piaciuto il nostro articolo, lasciaci una recensione cliccando qui

© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.org
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.org è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Fondo patrimoniale debiti, revocatoria, sempre ammissibile, in www.avvocatobertaggia.org

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 23 Gennaio 2023

Insurance Quote

Errore: Modulo di contatto non trovato.