SPACCIO DROGA INTERCETTAZIONI NON SUFFICIENTI
Contenuti dell'articolo
STUPEFACENTI INTERCETTAZIONI INFO LINE: +393483610420
Reati di cessione di droga: sono sufficienti le intercettazioni per confermare una condanna penale?
Non sempre a sentire la cassazione. Vi segnaliamo una recente sentenza della Cassazione (la n. 16792, del 25/03/15, III Sezione penale) che determina, in tema di spaccio droga e stupefacenti, che qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazioni ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio. Come difendersi dall’accusa di spaccio.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
Se desideri consulenza ed assistenza penale con avvocato Bertaggia, penalista a Ferrara, operativo in tutta Italia, in materia di spaccio di droga e di intercettazioni telefoniche, o vuoi conoscere spaccio droga pena, puoi chiamare lo +390532240071 oppure scriverci, clicca qui.
SPACCIO DROGA E INTERCETTAZIONI: LA CASSAZIONE 16792, DEL 25/03/15, III SEZIONE PENALE
La fattispecie era relativa ad annullamento di condanna per detenzione e cessione di hashish, eroina e cocaina, nella quale la Corte ha ritenuto la insufficienza probatoria di intercettazioni pur indizianti, a fronte di un solo elemento di riscontro oggettivo costituito da un sequestro di hashish nella disponibilità della madre dell’imputato, effettuato peraltro in contesto temporale successivo al periodo delle captazioni. Infatti, argomenta la Corte, sulla base delle doglianze del ricorrente, che vogliono che manchino, dunque, gli elementi che dovrebbero supportare la responsabilità, per cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa in “vizio di motivazione e insufficienza di prove“, e sarebbero stati violati gli artt. 192 e 533 c.p.p., argomenta, si diceva, che, ovviamente, di tale motivo, come si è appena visto inclusivo di più doglianze, sono vagliabili esclusivamente i profili attinenti all’apparato motivazionale e alla violazione di legge, non competendo al giudice di legittimità valutare la sufficienza o meno delle prove – salva l’ipotesi, qui di certo non ricorrente visto il contenuto delle intercettazioni, di inequivoca emergenza dagli atti delle fattispecie di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2 -, occorre rilevare che il caso in esame integra una fattispecie esemplare di c.d. droga parlata, giacchè gli unici elementi probatori di cui si sono avvalsi i giudici di merito consistono, effettivamente, in conversazioni captate, in cui non sono neppure indicati in modo inequivoco i generi di stupefacente di cui, secondo l’accusa, si starebbe parlando.
In poche parole parliamo di: droga parlata, droga parlata whatsapp, droga parlata lieve entità, droga parlata senza riscontri, ma vediamo l’evolversi del processo.
SPACCIO, INTERCETTAZIONI: LA CONDANNA DEL PRIMO GRADO
Droga parlata. Il giudice di prime cure ha fondato la condanna dell’imputato su conversazioni dello stesso con un certo S.G., che qualifica noto spacciatore della zona (ma che non è coimputato), riconoscendo in esse “uso di linguaggio criptato ma sufficientemente chiaro circa i riferimenti alla attività di spaccio“. A queste si assomma una telefonata, la n. 84 del 5 giugno 2002, tra l’imputato e un tale O., che ne sarebbe fornitore: l’imputato gli chiede “100 grammi in contanti“, “pagati subito“, aggiungendo “quando riesce a darmela, io riesco a dargliela a questo qui a sei milioni e mezzo“. L’interlocutore acconsente e l’imputato gli chiede cosa ne avrebbe lui guadagnato, ricevendo dal fornitore la seguente risposta: “ti do qualcosa di nera o vuoi soldi?“, subito interpretando il gip quel “qualcosa di nera” come eroina. Il gip richiama anche una telefonata di due ore dopo tra l’imputato e lo S. ove si sarebbe parlato chiaramente di un possibile taglio della sostanza mediante la frase “possiamo darci io e te una mano di bianco prima“; il che sarebbe confermato con la telefonata n. 151 del 7 giugno 2002 tra l’imputato e O. (il primo riferisce che il suo amico teme che “non sia da tagliare“, e il secondo promette “te ne do una prova un pezzettino capito?“).
Vengono poi richiamate ulteriori telefonate intercettate, che parlano in linguaggio criptico, e avvengono tra l’imputato, sua madre e lo S.; a seguito di due di queste, avvenute il 2 settembre 2002, la donna parte e il 3 settembre, mentre scende da un treno proveniente da Torino, viene arrestata e le sono sequestrati 250 grammi di hashish. Tutto questo, o meglio, solo questo viene ritenuto dal gip sufficiente per ritenere l’imputato colpevole di avere “in più occasioni” acquistato sempre da tale O. e detenuto illecitamente “sostanza stupefacente tipo hashish, eroina e cocaina per quantitativi non modici di circa 100 grammi in ogni occasione per l’eroina e la cocaina e almeno 250 grammi in ogni occasione per l’hashish“, cedendo poi la droga a S.G. “e altri soggetti non identificati“. Non si può non rilevare fin d’ora, dunque, che nella “interpretazione” delle intercettazioni il gip si riferisce esclusivamente alla eroina, per cui non è comprensibile quale prova fonda, secondo il giudice di prime cure, l’acquisizione di cocaina; parimenti, non si comprende come una richiesta di “100 grammi in contanti” possa supportare l’acquisto di analoghe quantità sia di eroina sia di cocaina “in più occasioni“, che, tra l’altro, la motivazione di primo grado cronologicamente non identifica affatto. Quanto poi ai 250 grammi di hashish, che come si è detto corrispondono a quanto sequestrato alla madre dell’imputato nel settembre 2002, non si comprende dalla motivazione del gip sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che anche questo importo fosse stato acquisito dall’imputato “in più occasioni” (e per di più come importo minimo: nella imputazione si fa riferimento ad “almeno 250 grammi in ogni occasione”).
SPACCIO DROGA, INTERCETTAZIONI: LA CORTE D’APPELLO
A fronte di una motivazione così palesemente insufficiente e delle relative doglianze dell’atto d’appello, la corte territoriale dichiara però che il giudice di primo grado, in materia di spaccio droga, ha “correttamente dichiarato la responsabilità” del D.B., richiamando in sostanza le stesse intercettazioni, e aggiungendo alla motivazione del primo giudice solo un riferimento a due grammi di cocaina (cosi secondo la corte sarebbe da tradursi l’espressione “due pantaloni bianchi” semplicemente perchè l’imputato “non ha un negozio di abbigliamento“).
Nulla di concreto, in realtà, è stato addotto neanche dal giudice d’appello nella motivazione per identificare sulla base di quali prove o gravi, precisi e concordanti indizi fosse dimostrato che l’imputato avesse più volte acquistato, e sempre dal non identificato O., a 100 grammi per volta, sia eroina che cocaina, oltre a più acquisti di hashish, ogni volta per “almeno 250 grammi“, e sempre ceduto il tutto a S.G. e ad “altri soggetti non identificati“, come gli è addebitato nel capo d’imputazione per spaccio droga.
Il vizio di carenza e inadeguatezza motivazionale denunciato dal ricorrente si appalesa dunque come realmente esistente nella sentenza imputata, che non può in alcun modo fruire di integrazione, quale doppia conforme, dalla sentenza di primo grado dato che questa, come si è visto, si fonda su una motivazione ancora più carente di quella d’appello.
SPACCIO DROGA: DROGA “PARLATA”, INTERCETTAZIONI, LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE
Accusa di spaccio senza prove. Che le intercettazioni richiamate avessero captato conversazioni scambiate con un linguaggio criptico emerge senz’altro dalle motivazioni, ma, come si è appena constatato, le “traduzioni“, peraltro non specificamente giustificate, dei giudici di merito non costruiscono un apparato motivazionale sufficiente a supportare l’imputazione per cui il D.B. è stato condannato.
alt=”” width=”259″ height=”194″ />Se è vero, infatti, che la prova dei reati di illecita detenzione e di spaccio non deriva soltanto dal rinvenimento dello stupefacente, potendosi desumere anche da altre risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. 4, 18 novembre 2009 n. 48008; Cass. sez. 4, 28 ottobre 2005 n. 46299; Cass. sez. 6, 14 ottobre 1986 n. 13904) – al punto che si è recentemente affermato (per quanto in difformità rispetto a un altro, non remoto arresto: Cass. sez. 6, 16 ottobre 2008 – 19 gennaio 2009 n. 1870) che pure l’aggravante di ingente quantità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, può ritenersi sussistente in difetto di sequestro della sostanza, purchè vi siano elementi di prova certi che consentono di pervenire indirettamente alla individuazione del dato quantitativo, come, appunto, le conversazioni telefoniche intercettate sullo spaccio droga (così Cass. sez. 4, 5 luglio 2013 n. 46194) -, è parimenti da considerare, però, sempre in tema di spaccio droga, che, se gli elementi a carico di un soggetto consistono in mere dichiarazioni senza riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere espletata dal giudice con particolare attenzione e rigore, ovvero in proporzione al contenuto limitato del compendio probatorio (cfr. p.es. Cass. sez. 6, 19 dicembre 2013-31 gennaio 2014 n. 5073, per l’ipotesi, affine, in cui gli elementi a carico consistano esclusivamente in intercettate dichiarazioni fra terzi).
L’arresto del 2013, sempre a proposito di reati in materia di stupefacenti e spaccio droga, rimarca che, quando a plurime intercettazioni non danno riscontro, come è invece normale che accada, il rinvenimento di stupefacenti, nè il fermo e l’identificazione di acquirenti finali, nè l’accertamento di trasferimenti di denaro, se tutto ciò non impedisce di giungere ad affermare la responsabilità per i reati suddetti, impone tuttavia al giudice un rigoroso onere motivazionale. A questo orientamento si è appunto correlata la sentenza del 2015, giudicando censurabile una motivazione che “non consente di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria, agendo sulla base delle conversazioni intercettate, su luoghi e persone con esito negativo e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito“.
Nel caso in esame di spaccio droga, si ripete, vi è stato un unico sequestro di 250 grammi di hashish alla madre dell’imputato, ma nulla è stato riscontrato a proposito di cocaina e di eroina, nè a proposito di spostamenti di denaro: e su tali caratteristiche indubbiamente significative (cfr. art. 533 c.p.p., comma 1) della vicenda nessuna spiegazione hanno fornito i giudici di merito, nè in primo nè in secondo grado. L’obbligo di motivazione, del resto, a ben guardare si conforma in generale secondo un canone di proporzione all’oggetto della motivazione stessa. Questa, invero, dovrà dare trasparenza alla decisione giurisdizionale in misura direttamente proporzionale alla difficoltà di dimostrazione (entro certi limiti, la verità giuridica può dirsi “prefabbricata” in quanto appare in re ipsa, quando emerge in modo inequivoco dalle fonti gnoseologiche), ovvero dovrà essere – ed è lo stesso concetto nella forma evincibile dal principio dell’art. 533 c.p.p., comma 1 – fornita in misura proporzionale alla configurabilità, quale esito del compendio probatorio di per sè, di ragionevoli dubbi, che costituiscono gli spazi ambigui (superstiti all’assenza di ragionevole dubbio possono rimanere soltanto quelle eventualità remote che non hanno nel caso concreto alcun supporto: Cass. sez. 2, 19 dicembre 2014-21 gennaio 2015 n. 2548; Cass. sez. 1, 18 aprile 2013 n. 44324; Cass. sez. 1, 3 marzo 2010 n. 17921; Cass. sez. 1, 8 maggio 2009 n. 23813; Cass. sez. 1, 21 maggio 2008 n. 31456), id est non colmati nella struttura di ricostruzione dei fatti che si desume dalla diretta percezione dell’esito suddetto, e che pertanto necessitano uno specifico intervento di integrazione deduttiva da intessere, appunto, nella motivazione. Assolto da spaccio.
E’ pertanto fondato il motivo anche in riferimento alla denuncia di violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., non avendo il giudice di merito proceduto nell’apparato motivazionale alla luce dei parametri dettati da tali norme, in particolare non avendo dato adeguato “conto nella motivazione” dei risultati acquisiti, non avendo congruamente illustrato le caratteristiche del quadro indiziario – così deve qualificarsi il compendio di intercettazioni, per di più criptiche, non essendo stati rinvenuti nè stupefacente “pesante” (e, a rigore, all’imputato neppure l’hashish) nè il denaro che sarebbe stato profitto della condotta criminosa addebitata al D.B. -, e in tal modo non avendo il giudice eliso ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. In conclusione, il primo motivo del ricorso risulta fondato, il che, assorbendo logicamente gli ulteriori motivi, conduce all‘annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Se desideri consulenza ed assistenza penale con avvocato Bertaggia, penalista a Ferrara, operativo in tutta Italia, in materia di spaccio di droga e di intercettazioni telefoniche, puoi chiamare lo +390532240071 oppure scriverci, clicca qui.
Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube
Siamo operativi anche per videoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici
Ti ricordiamo che effettuiamo difesa penale internazionale, in ambito di spaccio internazionale quantità, in svariate giurisdizioni estere. Se cerchi unavvocato penalista internazionaleper difesa internazionale per spaccio di droga, chiama il+393483610420
© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.org
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.org è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo SPACCIO DROGA INTERCETTAZIONI NON SUFFICIENTI, in www.avvocatobertaggia.org
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 31 Agosto 2021