SPACCIO DROGA VALORE SOGLIA
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Gentili lettori: in tema di spaccio droga valore soglia, non è ravvisabile l’aggravante di cui al comma secondo dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
SPACCIO DROGA VALORE SOGLIA: LA CASSAZIONE
La Suprema Corte, Cassazione penale sez un 24/05/2012 n 36258, in ambito di spaccio di droga e di sostanze stupefacenti, ha escluso l’aggravante in presenza di un quantitativo di grammi 1339 puri di cocaina, inferiore a grammi 1500, valore scriminante di soglia pari a duemila volte la dose indicata nel D.M. citato.
Individuato dunque in 2000 dosi il quantitativo al di sotto del quale una quantità di sostanza stupefacente “non può certo ritenersi ‘ingente‘”, la Corte utilizza i criteri forniti dalla tabella ministeriale per determinare la quantità di principio attivo idonea a costituire una “dose“, ed individuare così la quantità di “dosi” in concreto confezionabili, tenuto conto della quantità di principio attivo effettivamente rinvenuto nella sostanza.
La Corte utilizza, come concetto di riferimento per la “dose“, ciò che nella tabella ministeriale è indicato come “quantitativo massimo” detenibile per uso personale, ossia “750 mg per la cocaina, 250 mg per l’eroina, 1000 per l’hashish“.
In relazione a quest’ultimo dato, tuttavia, sembrerebbe esservi un errore ove il riferimento fosse, come parrebbe, al principio attivo del THC. Esso infatti risulta indicato nella tabella ministeriale nel quantitativo di 500 mg, anziché 1000 mg come indicato in sentenza. La differenza di quantitativo comporta conseguenze non indifferenti circa la quantità di sostanza necessaria per raggiungere le indicate 2000 dosi indicate dalla Corte come “valore soglia” per la sussistenza dell'”ingente quantità” In definitiva quindi l’aggravante dell’ingente quantità “non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata“. Tale valore, si sottolinea, dev’essere inteso come “soglia” valida ad escludere, di regola, la configurabilità dell’aggravante quando non sia superato, non essendo invece ammissibile uno speculare automatismo volto a riconoscere l’aggravante ogni qualvolta tale limite sia superato. Cass. pen., Sez. Un., sent. 24 maggio 2012
La regola ricavabile dal parametro quantitativo di cui alla sentenza, infatti, deriva pur sempre da un’analisi condotta su un significativo campione di casi concreti, da una casistica giudiziaria cioè che dimostra come le transazioni “normali” di droga si tengano mediamente al di sotto di quantitativi pari ad almeno 2.000 volte il principio attivo contenuto nella d.m.s. espressa in mg.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo SPACCIO DROGA VALORE SOGLIA, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 16 Giugno 2020