Spaccio stupefacenti, aggravante

SPACCIO STUPEFACENTI, AGGRAVANTE

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Spaccio stupefacenti aggravante. La massima: in tema di stupefacenti, non è ravvisabile l’aggravante di cui al comma secondo dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata. (Nella specie, la Corte ha escluso l’aggravante in presenza di un quantitativo di grammi 1339 puri di cocaina , inferiore a grammi 1500, valore scriminante di soglia pari a duemila volte la dose indicata nel D.M. citato). Articolo a cura dellAvvocato Bertaggia di Ferrara.

In effetti, recita la Corte Suprema, la soluzione al quesito, è stata nel senso che “non è ravvisabile l’aggravante quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata“.

Ingente quantità ” di stupefacenti: le Sezioni Unite accolgono il “criterio ponderale”

Cass. pen. Sez. Un. sent. 24 maggio 2012 (dep. 20 settembre 2012)

SPACCIO STUPEFACENTI, AGGRAVANTE: QUANDO NON E’ RAVVISABILE

A tal proposito, nel caso di specie, nel capo d’imputazione è riportato in modo impreciso un quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 2.302,100 con una percentuale di purezza pari a 69,9%.
In realtà come, dianzi precisato, risulta dalla consulenza tossicologica e riconosciuto dalla stessa Corte d’Appello, la percentuale sopra indicata si riferisce solo a 989,900 grammi di cocaina, poichè il restante quantitativo (1.312,200 grammi) è risultato avere una purezza inferiore, del 49,3 %.
Il thema decidendum attiene pertanto al quantitativo di grammi 1339,221 puri di cocaina, quantitativo inferiore a grammi 1.500,00, valore questo determinabile sulla scorta della regola di quantificazione proposta dalle S.U. come valore scriminante di soglia (quantità inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi dello stupefacente), non ricorrendo altri dati od elementi che consentano di derogare a tale canone interpretativo.
La gravata sentenza va quindi annullata, limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che si elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena.

Tale determinazione peraltro va effettuata con esclusivo riferimento agli effetti ed al grado di attenuazione della già fissata e non modificabile sanzione base, in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
In altre parole va ribadita la regola (pur non condivisa da cass. pen. sez. 6, 2018/1993 Rv. 193280) che la “pena base”, una volta determinata e giustificata, in modo plausibile, da entrambi i giudici di merito (nella specie: anni 7 di reclusione ed Euro 30 mila di multa), non ha alcuna ragione logica per essere “rivista”, pur nella eliminazione della circostanza aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80.
Siffatta eliminazione dell’aggravante quindi non influisce sul calcolo della sanzione originaria di base che rimane “a monte” della decisione.
Peraltro, una volta che l’aggravante sia stata esclusa, tale esito deve riflettersi “positivamente” nel peso della residua attenuante, anche se non in modo automatico, nella individuazione del punto della banda di oscillazione che disciplina, nella specie, l’arco di riduzione ex art. 62 bis cod. pen. e art. 65 c.p., comma 1, n. 3 (diminuzione in misura non eccedente un terzo).

Il principio conclusivo enunciato dispone dunque che l’aggravante dell’ingente quantità “non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata“.

Tale valore, si sottolinea, dev’essere inteso come “soglia” valida ad escludere, di regola, la configurabilità dell’aggravante quando non sia superato, non essendo invece ammissibile uno speculare automatismo “in malam partem“, volto a riconoscere l’aggravante ogniqualvolta tale limite sia superato.

Volendo sintetizzare, va quindi ribadito il principio che la determinazione e la individuazione della pena base, nell’integrale rispetto dei parametri ex art. 133 cod. pen., va operata prescindendo dalla presenza di eventuali attenuanti od aggravanti, costituendo essa una valutazione, preliminare ed autonoma, sulla quale solo successivamente, all’esito del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., il giudice di merito potrà definire, con ragionata discrezionalità, il quantum finale della sanzione.
A tale regola dovrà quindi attenersi il giudice di rinvio.
Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 13/01/2011

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Spaccio stupefacenti, aggravante, in www.avvocatobertaggia.org

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