Società di persone pignoramento quote

Pignoramento Quote Società di Persone: È Davvero Possibile? Analisi Legale e Tutela del Patrimonio

SI POSSONO PIGNORARE LE QUOTE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE?

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È possibile il pignoramento delle quote nelle società di persone? Questa domanda è cruciale per chi desidera proteggere il proprio patrimonio attraverso strumenti societari. In questo approfondimento analizziamo il tema della tutela patrimoniale, il pignoramento quote società di persone, il sequestro giudiziario, e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Il nostro Studio Legale Internazionale si occupa da tempo di tutela del patrimonio→, utilizzando i più sofisticati strumenti giuridici a disposizione. Gli stessi sono particolarmente utili ma vanno attagliati in maniera adeguata allo scopo, all’età ed alla patrimonialità del cliente. Ma società di persone e pignoramento quote, può costituire un valido strumento di tutela patrimoniale→?

Articolo a cura dellAvvocato Bertaggia di Ferrara→.

L’ARTICOLO 2252 DEL CODICE CIVILE: LE QUOTE SOCIETARIE SONO PIGNORABILI?

In poche righe questo articolo del codice civile esplicita un concetto di particolare importanza ai fini della tutela del patrimonio: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente“: a ben vedere quindi uno strumento efficace per ottenere una tutela patrimoniale pare essere l’utilizzo di una società di persone società di persone, poichè ai sensi dell’art. 2252 c.c., il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.
Ma cosa sta realmente a significare tale concetto? nelle società di persone, che necessitano del consenso di tutti i soci per la modifica dei patti sociali, non potrebbero essere introdotti nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso di tutti i soci, quindi le quote delle società di persone non potrebbero essere oggetto di esecuzione forzata, da parte di nessuno, durante la vita della società.
La giurisprudenza un tempo pareva unanime nel ritenere che l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società. Sembrava certa l’impignorabilità e l’inespropriabilità delle quote di società di persone, ma non è così, quantomeno, non è sempre così, particolare importanza assume infatti lo statuto societario. Potremo così sapere anche se è ammissibile il sequestro giudiziario quote società di persone, o il pignoramento utili società di persone.

Vi è infatti da porre una particolare attenzione in proposito, gli Ermellini (Cassazione 07/11/02 n. 15605) hanno sancito il principio secondo il quale ” Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio“. Determinazione che ormai fa stato in giurisprudenza, analogo principio è stato assunto recentissimamente dal Tribunale di Monza Sez. III Sent. 22/01/2019

SOCIETA’
Quota di partecipazione sociale (trasferimento)

Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.

Il creditore particolare del socio potrà quindi compiere atti conservativi sulla quota, effettuare il sequestro conservativo delle quote, ed espropriarle anche prima della liquidazione della società. Oltre alle sentenze citate, la conferma di tale assunto è concorde nella giurisprudenza, cfr. Tribunale Chieti, 06/07/2018

SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETA’ SEMPLICI, PIGNORAMENTO QUOTE AMMESSO O NO?

Secondo parte della dottrina, la quota di partecipazione ad una società di persone è considerata un bene immateriale, non qualificabile in termini di diritto di credito, alla luce dell’intuitus personae che caratterizza la partecipazione alla compagine societaria, ancor più in caso di patto di non libera cedibilità.

Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata (ciò inevitabilmente sino all’esito dello scioglimento della società per volontà dei soci ed alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote).

Infatti, la quota ha, nell’ambito della società di persone, una valenza diversa da quella che possiede nella società di capitali, perché non è un’entità dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della partecipazione del socio-persona fisica ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.

A ben analizzare quindi quanto determinato dall’importante sentenza citata, la Suprema Corte intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone, ne ha statuito l’ammissibilità per il solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n. 15605).

Da qui la particolare importanza nel chiedere un consulto preventivo→ prima di utilizzare statuti standard nella creazione di società di persone, che possono poi riservare amarissime sorprese quando prevedano, ad esempio, la libera trasferibilità delle quote.

LO STATUTO SOCIALE E LA NON TRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE

Segnaliamo una recente ordinanza in tal senso, precisamente quella del Tribunale di Rovigo, ordinanza 21/10/2016. Nel corso del giudizio di opposizione si evidenziava che la quota di partecipazione del socio non era liberamente trasferibile, in forza di una specifica previsione dell’atto costitutivo della società semplice, che prevedeva altresì un diritto di prelazione.

Di conseguenza, tra gli atti conservativi che il creditore particolare del socio può compiere sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione ai sensi dell’art. 2270, comma 1, c.c., non rientra il pignoramento, in quanto la finalità espropriativa tipica di tale atto esecutivo non può comportare la modificazione coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente al socio esecutato in contrasto con il principio di intuitus personae che informa le partecipazioni a società di persone.

Il creditore procedente sosteneva invece la pignorabilità delle quote di partecipazione di società semplice assimilabili, a proprio avviso, a qualsivoglia diritto di credito e l’irrilevanza del patto di prelazione in caso di cessione delle stesse.

Inoltre, il creditore procedente, evidenziava anche come il pignoramento fosse avvenuto per entrambi i soci, riteneva che per l’effetto di ciò venisse meno la clausola statutaria di intrasferibilità.

Il Tribunale di Rovigo, disattendendo le deduzioni del creditore procedente e confermando l’assunto costante della Suprema Corte di Cassazione, evidenziava il principio di diritto secondo cui la quota di una società di persone, se non liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, non può essere, in quanto tale, sottoposta a pignoramento in costanza del rapporto societario.

Orbene, e da qui l’importanza di rivolgersi a Studi Legali esperti in ambito societario e civilistico→, devesi evidenziare che nel caso di specie, l’atto costitutivo della società prevedeva testualmente una clausola di non libera cedibilità delle quote sociali.

In conclusione, la previsione statutaria della non libera trasferibilità delle quote sociali, rende impignorabilili le medesime quote della società semplice, o di persone.

SOCIETA’ SEMPLICE ED ALTRI STRUMENTI PER TUTELARE IL PATRIMONIO

Unire una società di persone ad un altro strumento di tutela patrimoniale quale, ad esempio, una Fondazione privata estera→, od ad una società di scopo, potrebbe rendere una tutela ed una salvaguardia patrimoniale di spessore veramente eccellente, se si è in presenza degli altri requisiti richiesti per poter utilmente utilizzare il servizio di tutela patrimoniale.

Sempre per restare in tema di società di persone, rammentiamo come, la Suprema Corte Cass. Civ. 7 novembre 2002, n. 15605, afferma che, qualora tale principio di intrasferibilità delle quote sia derogato nel contratto sociale, le quote devono ritenersi suscettibili sia di sequestro che di pignoramento e conseguente espropriazione. In tal senso, non osterebbe neppure la previsione di un diritto di prelazione degli altri soci in caso di cessione della quota.

In effetti, è pacificamente ammessa l’opzione dell’autonomia privata per un regime di libera circolazione delle quote o, comunque, di trasferibilità salvo il diritto di prelazione (che è cosa ben diversa dal necessario consenso degli altri soci). In tal caso, quindi, le quote di società di persone possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento.

In assenza di una clausola di trasferibilità delle quote col solo consenso del socio e del cessionario, invece, la quota non può essere sottoposta a pegno e usufrutto, né pignorata o sequestrata.

Il concetto è stato, più di recente, ripreso e ribadito dalla giurisprudenza di merito (Trib. Padova 7 luglio 2010, in www.leggiditalia.it, per l’accomandita semplice; Trib. Rovigo 21 ottobre 2016, in relazione ad una società semplice). Alla conclusione dell’inespropriabilità come regola generale, inoltre, deve giungersi, secondo il Trib. Rimini 12 maggio 2016, (con riguardo alle quote di una S.n.c.) pure a fronte di un pignoramento dell’intero ammontare delle quote sociali. Non viene, infatti, in tal caso superata l’impignorabilità delle quote, trattandosi unicamente dell’unificazione di più pignoramenti, restando, quindi necessario il consenso in relazione a ciascuno. In tutti questi casi, dunque, i giudici richiamano il precedente della Suprema Corte, la cui statuizione, dunque, può ritenersi ormai standardizzata in quanto alla prassi.

 DOMANDE FREQUENTI

Le quote di una società in nome collettivo (SNC) possono essere pignorate?
Solo se lo statuto prevede la libera trasferibilità delle stesse con il consenso del solo cedente e cessionario.

È possibile evitare il pignoramento delle quote con uno statuto ben redatto?
Sì, la presenza di clausole di intrasferibilità e diritto di prelazione rafforza la protezione.

Meglio una società semplice o una società di capitali per proteggere il patrimonio?
Dipende dalla finalità, dal patrimonio da proteggere e dal grado di esposizione debitoria.

Attenzione: Morte del Socio: Criticità Patrimoniali e Rischi di Aggressione alla Quota

Uno degli aspetti più delicati e spesso sottovalutati nella gestione di una società di persone è rappresentato dalla morte di uno dei soci. Ai sensi dell’art. 2284 del Codice Civile, infatti, in caso di decesso di un socio, si determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a lui, e la società è obbligata a liquidare la sua quota agli eredi (salvo diverso accordo o proseguimento con gli stessi).

Questa fase può aprire le porte all’aggressione patrimoniale da parte dei creditori del socio defunto. La quota che fino a quel momento era “bloccata” all’interno della compagine sociale diventa liquidabile e quantificabile in denaro, perdendo la protezione insita nell’intuitus personae e diventando così aggredibile anche da terzi.

Inoltre, se tra gli eredi vi sono soggetti non affidabili, o se manca una regolamentazione statutaria stringente, si rischia di compromettere la stabilità societaria e di esporre il patrimonio sociale a tensioni esterne.


Perché è meglio una Società per Azioni (S.p.A.)

Proprio per evitare simili situazioni, in molti casi risulta più prudente e sicuro costituire una società per azioni, possibilmente estera. Questo tipo di struttura:

  • Disancora la partecipazione sociale dalla persona fisica del socio;

  • Consente la libera trasferibilità delle azioni, salvo diverse clausole statutarie;

  • Rende più semplice la protezione patrimoniale, anche tramite il ricorso a strumenti come trust, fondazioni, o holding di controllo;

  • Riduce drasticamente il rischio che eventi personali del socio (decesso, pignoramento, crisi familiare) abbiano un impatto devastante sulla società.

In definitiva, per chi possiede un patrimonio significativo o è esposto a potenziali rischi di aggressione da parte di terzi, la società di capitali — in particolare la S.p.A. — rappresenta una scelta strutturalmente più sicura e lungimirante rispetto alle società di persone.

Caratteristica Società di Persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) Società per Azioni (S.p.A.)
Intuitus personae Fondamentale: la persona del socio è centrale Assente: rileva solo la quota/azione
Responsabilità dei soci Illimitata e solidale (salvo accomandanti) Limitata al capitale sottoscritto
Trasferibilità delle quote Vincolata, spesso serve consenso unanime Libera, salvo previsioni statutarie
Pignorabilità della quota Solo in casi particolari e con limiti statutari Pienamente pignorabile (se non diversamente strutturata)
Successione ereditaria del socio Può causare scioglimento del rapporto sociale Azioni trasmissibili senza scioglimento
Tutela da eventi personali Bassa: la quota può diventare aggredibile Alta: struttura meno esposta a rischi personali
Strumenti evoluti di protezione Difficilmente attuabili in modo efficace Compatibili con trust, holding, fondazioni
Struttura consigliata per la tutela Solo se statuto blindato e pochi soci affidabili Consigliata per patrimoni da proteggere

Conclusione: Perché rivolgersi allo Studio Legale Internazionale Bertaggia

La questione della pignorabilità delle quote nelle società di persone è complessa e dipende da una pluralità di fattori: clausole statutarie, tipo di società, giurisprudenza di merito e strategie di tutela preventiva. È proprio in queste situazioni che l’assistenza di professionisti esperti in diritto societario e patrimoniale diventa fondamentale.

Il nostro Studio Legale, con sede a Ferrara e vocazione internazionale, è specializzato in tutela del patrimonio, costituzione di società di persone e capitali, redazione di statuti blindati e assistenza nel contenzioso esecutivo.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo – Società di persone pignoramento quote – in www.avvocatobertaggia.org

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Articolo aggiornato al 20 Maggio 2025

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