Aprire una società all’estero richiede un progetto coerente con il modo in cui l’impresa viene effettivamente diretta e gestita. Per esaminare il rischio di esterovestizione, il punto di partenza è ricostruire l’organizzazione reale della società e il periodo d’imposta interessato.
Il referente dello Studio è l’Avv. Daniele Bertaggia, che coordina l’esame societario internazionale e coinvolge le competenze necessarie alla pratica.
I criteri introdotti dalla riforma
La riforma del D.Lgs. 209/2023 collega la residenza delle società alla presenza in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, di almeno uno tra sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale. La direzione effettiva riguarda le decisioni strategiche continuative e coordinate; la gestione ordinaria riguarda gli atti continuativi e coordinati della gestione corrente dell’intera società. I vecchi criteri della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale non devono quindi essere presentati come la formulazione introdotta dalla riforma. TUIR, articolo 73, testo vigente su Normattiva.
Le nuove regole decorrono dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023: per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, dal 2024. I periodi precedenti richiedono l’esame della disciplina allora applicabile. Agenzia delle Entrate, circolare 20/E del 4 novembre 2024, parte II (copia del documento pubblicata da Ebinter).
Come preparare il primo esame
Proponiamo di organizzare il fascicolo in cinque gruppi:
| Area da ricostruire | Documenti utili al confronto |
|---|---|
| Struttura societaria | Atto costitutivo, statuto, partecipazioni e organigramma |
| Decisioni | Deleghe, verbali e corrispondenza relativa alle scelte aziendali |
| Attività quotidiana | Contratti, personale, uffici e flussi operativi |
| Rapporti tra Paesi | Dichiarazioni fiscali, certificazioni e documenti della sede estera |
| Eventuale contestazione | Atti ricevuti, data di notifica, richieste e risposte già inviate |
Questa raccolta è un metodo di preparazione del colloquio, non una lista che certifica automaticamente la residenza estera. Il fascicolo deve descrivere fatti effettivi, evitando ricostruzioni puramente formali.
Se due Stati rivendicano la residenza
Occorre esaminare la convenzione concretamente applicabile e le sue eventuali modifiche. Non esiste una formula unica da applicare indiscriminatamente a ogni Paese. Circolare Agenzia delle Entrate 20/E, parte II, paragrafo 3.
Se hai già ricevuto un atto
Per il primo contatto indica il tipo di atto, quando è stato ricevuto e quali esercizi riguarda. Lo Studio potrà così organizzare l’esame della documentazione e delle iniziative da valutare. L’eventuale analisi sanzionatoria o penale richiede un approfondimento distinto sul caso e sul periodo: questa pagina non propone soglie o conseguenze automatiche.
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