VENDITA SIMULATA REATO E TUTELA PATRIMONIALE LEGITTIMA
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Vendita simulata reato. Tutelare il patrimonio, salvaguardare i propri beni, sfuggire ai creditori: comportamenti leciti o illeciti? Cosa è bene fare al fine di avere una giusta ed adeguata tutela patrimoniale? Come distinguere il comportamento di chi desidera avere una giusta tutela patrimoniale da coloro che, al contrario, perseguendo gli stessi fini commettono dei reati? Vendita simulata reato? Impariamolo.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
VENDITA SIMULATA E TUTELA PATRIMONIALE LEGITTIMA
Non diremo nulla di più rispetto a quello che già abbiamo scritto in nostri precedenti articoli (che vi invitiamo a leggere) in merito alla tutela patrimoniale→ ed alla tutela immobiliare→
Ci limiteremo a ricordare che ogni comportamento non fraudolento e simulato volto, in prevenzione ed in assenza di debiti, a salvaguardare il proprio patrimonio, è da reputarsi assolutamente legittimo.
VENDITA SIMULATA REATO, SOTTRAZIONE BENI AI CREDITORI, TUTELA PATRIMONIALE LECITA. LE DIFFERENZE
Importante, al fine di non commettere reati, è comprendere che proteggere il proprio patrimonio non significa sottrarre beni alla garanzia dei creditori: tutelare il patrimonio è possibile, frodare i creditori (a seguito di una sentenza) no, è il tipo di volontà diversa che caratterizza i due diversi comportamenti.
Per ciò che concerne il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il reato è facilmente configurabile, e in questo articolo non ci occuperemo di questo caso, concentrandoci sulle sottrazioni fraudolente commesse in danno ai creditori privati: verifichiamo se l’ordinamento preveda disposizioni volte a colpire quei comportamenti volutamente assunti al fine specifico di non rispondere per debiti. Ciò può valere anche nel caso in cui si effettui una vendita immobile a prezzo simbolico.
VENDITA SIMULATA REATO: I COMPORTAMENTI SANZIONATI PENALMENTE
Un primo approccio ci porta a considerare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all’art. 388 c.p. configurato come un ordine di pagare in forza di un titolo esecutivo privatistico, che è stato inserito dal legislatore fra i delitti contro l’amministrazione della giustizia disciplinati dalle norme contenute nel titolo III del libro II del codice penale (artt. 361 – 393 c.p.).
La norma dispone al primo comma: “Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria , compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.” Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Nulla quaestio sulla norma incriminatrice, è di facile comprensione per chiunque.
Esemplificativamente, In tema di sottrazione di beni pignorati, il reato di cui all’art. 388 c.p. è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, e ciò anche senza una materiale “amotio“, ovvero trafugamento fraudolento del bene oggetto di pignoramento. In quest’ambito diventa irrilevante il fatto che la vendita della cosa pignorata sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest’ultimo sarebbe costretto ad adire l’autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. Il reato si perfeziona comunque.
I soggetti attivi, che commettono il reato, possono essere solo coloro che sono obbligati in forza di una decisione giudiziale, individuata al comma prima in una sentenza di condanna, qui intesa in senso ampio, quindi comprensiva anche delle ordinanze che ne sanciscono l’adempimento. Attenzione quindi a chi vi consiglia tutele patrimoniali last minute, oltre ai rimedi civilistici (azione revocatoria e di simulazione), vi potreste anche scontrare con un procedimento penale.
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TUTELA DEL PATRIMONIO: QUANDO E’ LECITA E QUANDO NO
Valutiamo ora, dal punto di vista penale, il comportamento di chi, privo di debiti, ritenendo di doversi tutelare per futuri ed imprevisti (ma non attualmente esistenti) episodi debitori, cerchi o di dismettere il suo patrimonio, ovvero si attivi per fare in modo di risultarne privo in quanto non facente capo a lui direttamente.
La distinzione fra il comportamento di tutela lecito od illecito è tipica: per integrare la fattispecie di reato non occorre un’esistenza attuale e concreta di debiti, ma la potenzialità che lo diventino e la circostanza che siano già oggetto di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria, assieme al fatto che, in luogo di disporre delle attività a favore di altri, si vada ad assumere un comportamento che impedisca di accertare che la titolarità è del debitore.
MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE: COSA COMPORTA
La ratio di questo reato è volta alla tutela dell’esigenza che i provvedimenti giudiziari abbiano esecuzione.
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, in quanto diretto a garantire la volontà e la funzione dello Stato nella conservazione del vincolo insistente sui beni per finalità di giustizia, rientra tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia e non fra quelli contro il patrimonio.
Il bene giuridico tutelato consta quindi nella concreta esecuzione delle sentenze di condanna o dei provvedimenti cautelari, emessi per soddisfare gli interessi dei creditori, unitamente all’interesse del privato.
Il reato è strutturato in cinque diverse ipotesi di fattispecie criminose, e delle quali per questa disamina rileva solamente la prima quando, innanzi all’Autorità Giudiziaria il soggetto, al quale l’obbligo è imposto, effettua, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette altri fatti fraudolenti volti a disfarsi del suo patrimonio per non ottemperare alle statuizioni del Giudice.
Per atto fraudolento si intende quello compiuto in frode ai creditori, mentre per atto simulato si devono intendere le c.d. finte vendite (vendita simulata reato).
La disposizione richiamata usa l’espressione “sentenza di condanna” e ricomprende tutti i provvedimenti che abbiano la natura di decisioni giudiziarie che importino la imposizione di un obbligo civile e siano emessi in sede giurisdizionale.
Il provvedimento del giudice civile può essere costituito oltre che da una sentenza di condanna, anche da un’ordinanza che sancisca l’adempimento di obblighi civili in corso di accertamento davanti all’autorità giudiziaria; potrebbe anche fondarsi sulla provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo opposto.
VENDITA SIMULATA REATO: LA PUNIBILITÀ DELLA CONDOTTA
Per la concreta punibilità di tali comportamenti è necessario che il soggetto non ottemperi all’ingiunzione di eseguire l’obbligo civile di pagare, e che il provvedimento di condanna consequenziale sia fondato su un giudizio che si è svolto ed è finito.
La condotta materiale del reato si basa sulla realizzazione di atti simulati o fraudolenti e di altri fatti fraudolenti, posti in essere per non ottemperare all’ingiunzione di eseguire gli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna.
TUTELA PATRIMONIALE COME FARLA PERCHÉ SIA LECITA
La norma citata spazza via ogni equivoco in punto alle varie “alchimie” di cui abbonda il web, spesso fornite da pseudoconsulenti privi della benché minima cultura giuridica e che forniscono consigli su come non pagare tasse e creditori: se ci si disfa del proprio patrimonio fraudolentemente a seguito di una ingiunzione del Tribunale (come sopra specificato), si commette reato. Questo vale anche per la vendita fra coniugi simulazione.
Se anni prima che sorgesse qualunque (non voluto) problema si è disposto del proprio patrimonio con mezzi e strumenti leciti, non si è commesso nessun reato.
In sintesi:
- ho debiti derivanti da una sentenza di condanna e non posseggo nulla e non pago, commetto reato? NO
- ho debiti derivanti da una sentenza di condanna, sono proprietario e intesto fraudolentemente tutto a terzi al fine di non pagare (me lo ha detto l’amico dell’amico che lui sa come si fa….), e non pago, commetto reato? SI
- ho debiti derivanti da una sentenza di condanna ma il mio patrimonio, anni prima del solo inizio della vertenza che mi ha portato ad essere condannato, è di proprietà di società e persone giuridiche, di fondazioni di cui non sono il beneficiario, di trust su cui non posso disporre, e non pago, commetto reato? NO
VENDITA SIMULATA REATO: CONCLUSIONI
Per proteggere il proprio patrimonio in modo legittimo, è fondamentale distinguere tra comportamenti legali e illeciti. La vendita simulata può costituire un reato se mira a eludere obblighi civili derivanti da sentenze o provvedimenti giudiziali.
Per una tutela patrimoniale legittima:
Assicurarsi di disporre del proprio patrimonio in modo lecito e trasparente, senza intenti fraudolenti.
Evitare di sottrarre beni ai creditori in modo fraudolento dopo una sentenza di condanna.
La tutela patrimoniale è una precauzione legale e non dovrebbe mai comportare comportamenti fraudolenti. Per ulteriori informazioni sulla tutela del patrimonio legittima e per una consulenza personalizzata, non esitate a contattare +390532240071. Proteggere il proprio patrimonio in modo adeguato è essenziale per garantire un futuro finanziario sicuro per voi e i vostri cari.
La tutela patrimoniale deve essere vista e valutata come un’assicurazione che tuteli non già chi la effettua, me le persone a lui care ed i suoi eredi dalle problematiche che, in questi periodi di crisi più che mai, possono in un attimo polverizzare il frutto del lavoro di un’intera vita onesta.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Vendita simulata reato–, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 08 Settembre 2023