GUIDA IN STATO EBBREZZA
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Guida in stato ebbrezza, purtroppo questione molto comune. Per avere un po’ di chiarezza circa le disposizioni di legge in merito alla guida in stato di ebrezza, facciamo riferimento al D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, che introduce un elemento importante, cioè la previsione di tre fasce di ebbrezza alcoolica, cui corrispondono conseguenze sanzionatorie diverse in relazione al tasso di concentrazione etilica accertato. Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
GUIDA IN STATO EBBREZZA: LE SOGLIE PENALMENTE RILEVANTI
A seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 92/2008 e dalla successiva legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, il testo vigente è così enucleabile:
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da euro 500 a euro 2000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Vi sarà quindi la necessità, in questi casi, di rivolgersi anche ad un avvocato penalista per organizzare la difesa per avere guidato in stato d’ebbrezza. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera.
Particolari disposizioni consentono che il veicolo possa essere restituito al proprietario e non confiscato se adempie a determinate disposizioni. quali il lavoro di pubblica utilità.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo GUIDA IN STATO EBBREZZA, in www.avvocatobertaggia.org