Guida in stato di ebbrezza

GUIDA IN STATO EBBREZZA

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Guida in stato ebbrezza, purtroppo questione molto comune. Per avere un po’ di chiarezza circa le disposizioni di legge in merito alla guida in stato di ebrezza, facciamo riferimento al D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, che introduce un elemento importante, cioè la previsione di tre fasce di ebbrezza alcoolica, cui corrispondono conseguenze sanzionatorie diverse in relazione al tasso di concentrazione etilica accertato.

Articolo a cura dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara.

GUIDA IN STATO EBBREZZA: LE SOGLIE PENALMENTE RILEVANTI

A) Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)

In questo caso è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

Ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
B) Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

Si applica, invece, l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

L’art. 186 del codice della strada prevede, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
C) Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

In queste ipotesi si applica l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se si applica la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

E’, peraltro, prevista la decurtazione di 10 punti della patente.
Aggravante dell’orario notturno nei casi di guida in stato di ebbrezza

Nei casi di accertamento della guida in stato di ebbrezza tra le ore 22 e le ore 7, la sanzione dell’ammenda sopra indicata è aumentata da un terzo alla metà e si parla di aggravante dell’orario notturno.
Incidente stradale commesso in guida in stato di ebbrezza

Quando provochi un incidente stradale in stato di ebbrezza, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.

Nell’ipotesi in cui sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),inoltre, la patente di guida è sempre revocata.

Vi sarà quindi la necessità, in questi casi, di rivolgersi anche ad un avvocato penalista per organizzare la difesa per avere guidato in stato d’ebbrezza. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera.

Particolari disposizioni consentono che il veicolo possa essere restituito al proprietario e non confiscato se adempie a determinate disposizioni. quali il lavoro di pubblica utilità.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo GUIDA IN STATO EBBREZZA, in www.avvocatobertaggia.org

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Articolo aggiornato al 09 Gennaio 2024

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