FONDAZIONE PRIVATA MALTESE
Contenuti dell'articolo
INFO LINE FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: +39 0532 240071
Molto spesso di sente parlare di fondazioni estere, fra cui la Fondazione Privata Maltese, enti poco conosciuti in Italia, ma cosa sono, a cosa servono, e quale è il loro scopo?
Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, cerca di farvi chiarezza con questo articolo, esaminando la Fondazione di diritto Privato Maltese, una delle fondazioni, a nostro parere, maggiormente duttile ed adatta a molti scopi, fra cui quello della tutela patrimoniale.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
La Fondazione privata maltese è un ente avente personalità giuridica costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo: in altre parole La Fondazione è, sostanzialmente, un patrimonio governato unicamente dalla volontà del fondatore, come indicata nello Statuto e nell’atto di Fondazione, e tre sono le figure da cui è costituita: il fondatore, i beneficiari e il protector della Fondazione.
Da notare che il fondatore non ha diritti patrimoniali sui beni della Fondazione, mentre i beneficiari ricevono vantaggi dalla Fondazione, in attuazione degli scopi per cui essa è istituita. Nulla impedisce, d’altra parte, che il fondatore figuri tra i beneficiari e questa circostanza fa sì che il fondatore ottenga alcuni ovvi vantaggi dal punto di vista fiscale, separando il godimento dei beni dalla titolarità. Le Fondazioni Private Maltesi vengono costituite, nella più totale legalità, sia del diritto Maltese, che di quello comunitario, a norma del titolo III del Secondo Paragrafo del Capitolo 16 del Codice Civile Maltese ed hanno personalità giuridica, nonché autonomia patrimoniale.
Se desideri costituire una Fondazione Privata Maltese od avere consulenza per ciò che concerne la fondazione privata maltese, puoi contattare lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Se cerchi un avvocato italiano a Malta per creare una fondazione privata maltese, ci puoi contattare, ti riceveremo presso i nostri uffici degli avvocati per italiani a Malta.
Per richieste di colloquio in Studio in materia di Fondazione Privata Maltese e preventivi info line +39 0532 240071
CREAZIONE DI UNA FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: COME FARE
Una Fondazione Privata Maltese viene costituita per atto pubblico o per testamento privato e viene altresì iscritta nel registro delle persone giuridiche: non esiste però l’obbligo di identificare i beneficiari della fondazione nei citati documenti. Qualora gli stessi vengano dichiarati (ciò varia a seconda della residenza fiscale dei reali beneficiari), ben potendo una fondazione maltese riservarsi di nominare in futuro il od i beneficiari del suo patrimonio; gli stessi resteranno anonimi e tali informazioni saranno in possesso soltanto all’amministratore della fondazione, nonché alle autorità statali per gravi illeciti di natura penale e fiscale.
Chiaramente se il reale beneficiario di una Fondazione è un residente fiscale italiano, vi sarà l’obbligo di effettuare la relativa dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Ma a parte le autorità fiscali, nessuno sarà mai in grado di conoscere chi siano i reali proprietari della fondazione maltese. La Fondazione viene costituita dal fondatore (persona fisica o giuridica), il quale esprime la sua volontà mediante un atto costitutivo e con la dotazione di un fondo. Gli atti con cui si effettua la costituzione della Fondazione hanno la seguente forma:
· negozio giuridico unilaterale tra vivi;
· disposizione di ultima volontà;
· patto successorio.
L’atto di Fondazione deve recare , al minimo, le seguenti informazioni:
· nome e sede;
· scopo o oggetto;
· ammontare del capitale della Fondazione e utilizzo del patrimonio in caso di scioglimento della medesima;
· modalità e titolarità del diritto di firma;
· ufficio di revisione, prescritto, però, solo per le Fondazioni svolgenti attività commerciale in forma diretta.
L’iscrizione nel registro pubblico determina, con effetto costitutivo, l’acquisto della personalità giuridica. Mentre gli altri tipi di Fondazioni (non commerciali) acquistano immediatamente la personalità morale, per effetto della semplice costituzione. Queste ultime devono, però, in ogni caso, depositare l’atto di Fondazione.
Tale deposito non rende i documenti accessibili al pubblico né ha effetti costitutivi della personalità giuridica, ma serve al fine esclusivo di consentire i controlli amministrativi per la prevenzione di Fondazioni illecite o immorali.
Una Fondazione Privata Maltese deve essere costituita tramite una donazione iniziale di un minimo di € 1.200,00. Una Fondazione Privata Maltese può altresì essere costituita per un tempo indefinito ma, in tale ipotesi, per non più di 100 anni dalla data di registrazione.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: I FONDATORI
Il fondatore può essere alternativamente una persona fisica o giuridica e non esiste limite al numero di fondatori che possono costituire la fondazione privata.
Il fondatore può essere anche uno solo ed esserne altresì l’unico beneficiario.
Il fondatore può essere investito di una serie di poteri, risultanti nell’Atto Costitutivo, fra i quali, esemplificativamente:
sorvegliare l’attività degli Amministratori, nominare un Protettore della Fondazione o un Comitato di controllo che supervisioni gli atti degli amministratori con la possibilità di nominare, rimuovere, sostituire o aggiungere gli stessi.
Può avere il potere esclusivo di terminare la Fondazione anche anticipatamente. II fondatore è colui che decide di conferire una parte, più o meno consistente, del proprio patrimonio alla Fondazione, a beneficio di una o più persone chiamate beneficiari e per un fine specifico. Nel momento in cui il fondatore conferisce i beni alla Fondazione, egli provvede a redigere lo statuto e l’atto di Fondazione della Fondazione, ai quali il director della fondazione maltese dovrà scrupolosamente attenersi nella gestione del patrimonio. Finché il fondatore vive, egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione. In tal caso il potere di modifica deve essere previsto nell’atto costitutivo, ma la maggior parte dei fondatori optano per questa clausola. Soltanto dalla data del decesso le sue disposizioni diventano definitive.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: COSA PUO’ FARE
Come regola generale, una Fondazione Privata Maltese non può essere costituita per soddisfare scopi commerciali, sebbene la legge consenta le seguenti eccezioni:
Possedere immobili, anche commerciali o azioni e/o diritti di proprietà di un’impresa, di un franchising, di un marchio di fabbrica o un qualsiasi bene fonte di reddito, come anche un’imbarcazione. Operare come veicolo di investimento collettivo ed emettere quote per gli investitori.Operare come veicolo per la cartolarizzazione.Operare come SVI.
In particolare per ciò che concerne l’oggetto della Fondazione, innanzitutto, è bene precisare che il fondatore, al momento della costituzione, può determinarlo liberamente purché esso non sia illegale.
Uno degli scopi più comuni è quello che prevede il supporto finanziario dei membri della propria famiglia, o l’aiuto economico e lasciti a soggetti indicati specificatamente dal fondatore.
L’oggetto può includere, in modo misto, attività commerciali, solo se necessarie a raggiungere gli obiettivi non commerciali della Fondazione, ma tale attività mista oppure la partecipazione in imprese commerciali, per controllare i propri interessi, non implica che l’oggetto della Fondazione sia commerciale. Per il resto, la Fondazione ha, nell’ambito dei limiti prefissati come scopo, piena capacità giuridica, piena capacità d’agire, è abilitata a concludere negozi giuridici di ogni genere e può diventare titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: IL PATRIMONIO
La Fondazione normalmente viene costituita da una persona fisica o giuridica tramite il conferimento di beni.
Il fondatore trasferisce tutta o parte della proprietà del suo patrimonio (mobile od immobile, anche liquido) alla Fondazione, affinché questa possa conseguire l’obiettivo per cui è stata costituita.
Il capitale minimo della Fondazione è di 1.200 € da versare interamente. Però, lo si rammenti, qualsiasi bene patrimoniale donato formalmente dal fondatore diventa proprietà della Fondazione. A partire da questo momento il capitale della Fondazione è interamente separato da quello del fondatore. Ciò non impedirà, eventualmente, al fondatore di usufruire dei frutti della proprietà anche senza essere il reale proprietario: sarà sufficiente essere uno dei beneficiari o il beneficiario della Fondazione.
Basilare però è comprendere che l’effetto segregativo della fondazione è assoluto e perfetto: la Fondazione è un’entità giuridica distinta, avente un nome, uno scopo e un’organizzazione interna per la realizzazione di un obiettivo, che non condivide più nulla con il suo fondatore, il quale è per l’effetto completamente spossessato di tutti i beni conferiti in fondazione.
Altrettanto importante è comprendere la distinzione fra il capitale ed il patrimonio della fondazione: Il capitale, si differenzia dal patrimonio della Fondazione.
La distinzione è la seguente: il capitale è l’ammontare versato inizialmente e dichiarato nell’atto di Fondazione e nello statuto.
Tutti gli altri beni, successivamente conferiti o acquisiti, inizialmente o successivamente, provenienti da terzi o dal fondatore conformemente agli obblighi di versamento posti a suo carico dall’atto di Fondazione, sono patrimonio.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: LA RESPONSABILITA’ PER DEBITI DEL FONDATORE, I DEBITI DELLA FONDAZIONE
Questo aspetto è di particolarissima importanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio della Fondazione: per i debiti della Fondazione risponde soltanto il patrimonio della Fondazione medesima.
Non vi è alcuna responsabilità, quindi, né in capo al fondatore né nei confronti dei beneficiari, e questo neppure per versamenti supplementari al patrimonio della Fondazione.
Si ricordi che quando lo scopo della Fondazione sia familiare, i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni, né in via ordinaria né in via fallimentare, sui redditi percepiti dalla Fondazione, né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del beneficiario nè nel loro intero ammontare, se il beneficio è ottenuto a titolo gratuito da una Fondazione familiare e se così è stabilito dall’atto di Fondazione.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: GLI AMMINISTRATORI
Una Fondazione Privata Maltese deve essere amministrata con una licenza autorizzata dal Malta Financial Service Authority.
La Fondazione Privata Maltese deve avere almeno un Amministratore e quando questa carica è ricoperta da una società allora gli Amministratori di quest’ultima devono essere almeno tre.
Gli Amministratori possono avere il diritto discrezionale di nominare o rimuovere i Beneficiari della fondazione secondo i poteri stabiliti nell’atto di costituzione della Fondazione.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: I BENEFICIARI
Il Fondatore può provvedere a nominare il Beneficiario della fondazione o una classe di Beneficiari, o riservarsi tale nomina per il futuro.
La nomina può essere soggetta a condizione sospensiva, di natura temporale o relativa al verificarsi di uno specifico evento.
Può essere previsto che il titolo di Beneficiario sia trasferibile per alienazione o per testamento.
I Beneficiari possono avere il potere di revocare e terminare la Fondazione in accordo con il Fondatore.
I beneficiari sono quindi coloro che, designati nello statuto o nell’atto di Fondazione, diventano destinatari di un beneficio presente o futuro proveniente dal patrimonio e dai profitti della Fondazione.
I proventi del beneficio sono, per loro natura, gratuiti ed i beneficiari non hanno, salvo legami contrattuali diversi, nessun diritto legale o altro diritto equivalente per esserne i designatari. In ogni caso, una volta nominati, i beneficiari acquisiscono, oltre ai diritti, così come previsti nel contratto di designazione, di ricevere una quota dei profitti e una quota del patrimonio della Fondazione, il diritto ad esigere una specchiata amministrazione del patrimonio della Fondazione. Vi è prò da notare che, data la gratuità della concessione dei diritti ai beneficiari, tali diritti possono essere limitati nel tempo oppure assoggettati a certe condizioni. Il fondatore ha un notevole potere discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: LE CELLE
Una Fondazione Maltese può avere delle subcelle, ognuna con completa autonomia patrimoniale ed un proprio regime fiscale e distinti Beneficiari. Questo è un notevolissimo vantaggio poichè consente ad un nucleo familiare di dividere beni mobili od immobili ai rispettivi beneficiari (moglie-marito-figli e chiunque altro si voglia beneficare) con un’unica Fondazione Maltese, dividendo le quote in celle ognuna dotata di una completa e totale autonomia patrimoniale.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: IL TRATTAMENTO FISCALE
Trattamento fiscale vantaggioso per le Fondazioni Private Maltesi con beneficiari non residenti.
Possibilità per le Fondazioni Private Maltesi di beneficiare dell’esteso network di Trattati contro le doppie imposizioni siglati da Malta. La LN 312 del 2010 è la legge che regola la tassazione delle Fondazioni Private Maltesi: avendo personalità giuridica e autonomia patrimoniale, sono automaticamente identificate come una società sotto l’aspetto fiscale secondo l’Income Tax Rate: è facoltà degli Amministratori di chiedere alla Commissione dell’Agenzia delle Entrate Maltesi che la Fondazione sia fiscalmente considerata come un Trust secondo le regole dell’ Income Tax Rate. Questa opzione può essere esercitata una sola volta ed è irrevocabile.
FONDAZIONE TRATTATA COME SOCIETA’
La Fondazione sarà tassata secondo il principio di “tassazione su base mondiale” (worldwide), ma potrebbe beneficiare dei vantaggi fiscali della legislazione Maltese sulle persone fisiche se i beneficiari della fondazione maltese fossero non residenti a Malta.
Pertanto, una Fondazione Privata Maltese che fiscalmente è considerata una società, può usufruire delle regole della PEX riservate alla Holding Company o avvantaggiarsi dei trattati nell’ipotesi in cui questi prevedano come condizione che il soggetto sia imponibile nel paese di residenza.
La Fondazione Maltese Privata potrebbe inoltre, beneficiare di alcune direttive EU, includendo quelle sulle Royalties e sugli Interessi, laddove la condizione per l’esenzione da imposta e, dunque, da ritenuta, sia anche in questa ipotesi che il ricevente debba essere tassato nel paese di residenza fiscale.
FONDAZIONE TRATTATA COME TRUST
Quando tutti i redditi attribuiti alla Fondazione derivano da fonti straniere o altre fonti di reddito proveniente fuori da Malta, il reddito ricevuto a Malta, come ad esempio Interessi e Royalties, o guadagni o profitti sulla cessione di quote, per esempio, in schemi di investimento collettivo e tutti i Beneficiari della Fonazione non siano domiciliati in Malta o non siano ordinari residenti in Malta o altrimenti siano totalmente esenti per la legge Maltese, allora tale reddito non sarà attribuito alla Fondazione, ma per trasparenza, direttamente ai Beneficiari.
In questi casi l’Amministratore è obbligato a notificare ai Beneficiari tali redditi, quindi esisteranno obblighi di quest’ultimi ai sensi della Legge Maltese.
Quando tutti i redditi attribuiti alla Fondazione fiscalmente optata come un Trust, derivano da:
A. il reddito menzionato nei sopra descritti casi
B. dividenti distribuiti da profitti allocati nel FIA di una società Maltese o dividenti distribuiti da profitti risultanti da attività di trading e tutti i Beneficiari non sono residenti a Malta, la Fondazione diventerebbe un soggetto giuridico fiscalmente neutrale.
Dal punto di vista fiscale, quindi, si dovrà tenere presente quanto segue:
se ipotizziamo di fare assumere alla Fondazione Maltese il ruolo di holding, anziché da una società o da un trust, visto che la gestione e la detenzione delle partecipazioni non costituiscono una attività commerciale, potrà assolvere, nell’ambito di una struttura di gestione patrimoniale societaria, quella di recipiente del gruppo. Ciò significa che essa potrà detenere le azioni di una holding intermediaria e il risultato sarà che la Fondazione diverrà la beneficiaria della eventuale distribuzione di dividendi operata dalla sua diretta controllata.
FONDAZIONE PRIVATA MALTESE: I VANTAGGI PATRIMONIALI
In definitiva, la Fondazione Privata Maltese può effettivamente considerarsi una struttura particolarmente flessibile, che si presta a diverse soluzioni di tutela patrimoniale. In estrema sintesi possono esservi notevoli vantaggi di tutela patrimoniale utilizzando correttamente lo strumento della Fondazione Privata Maltese: tipico il caso della tutela patrimoniale. Diverso è il caso se parliamo di fondazione privata maltese revocatoria: tutti gli atti di tutela patrimoniale devono essere fatti in momenti in cui non esistono debiti, neppure potenziali.
Rammentiamo che la fondazione maltese, a differenza del Trust, non necessita della segregazione del fondo del trust dal patrimonio del trustee o da altri beni da esso detenuti in altri trusts: infatti la fondazione non abbisogna di ulteriori segregazioni patrimoniali, essendo la fondazione maltese stessa la diretta proprietaria dei beni ad essa conferiti o comunque acquisiti, che si sposteranno dal patrimonio del fondatore per entrare in quello di una distinta ed autonoma persona giuridica, dotata della sua ben precisa autonomia patrimoniale.
Se cerchi un avvocato italiano a Malta per creare una fondazione privata maltese, ci puoi contattare, ti riceveremo presso i nostri uffici degli avvocati per italiani a Malta.
Per richieste di colloquio in Studio in materia di Fondazione Privata Maltese e preventivi info line +39 0532 240071
If you are not an Italian customer and you are interested in Maltese private foundation, please call us at this number: WhatsApp +85259351189 we speak fluent English.
Per approfondire questo argomento naviga nel nostro canale YouTube
Siamo operativi anche per videoconsulenze, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici
© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.avvocatobertaggia.org
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.avvocatobertaggia.org che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.avvocatobertaggia.org è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo FONDAZIONE PRIVATA MALTESE, in www.avvocatobertaggia.org
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 28 Settembre 2021