SOCIETA’ OFFSHORE E’ LEGALE?
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E’ legale possedere una società offshore? Che vantaggi posso avere da una società offshore? Cosa può fare una società offshore?
Molti clienti hanno questo tipo di dubbio e di preoccupazione: la risposta è univocamente sì, è legale possedere una società offshore in un paradiso fiscale. Dobbiamo però capire come, in che modo, e facendo cosa. L’offshore non è di per sè vietato, bisogna però essere molto cauti nel costituire una società offshore e nel gestirla, al fine di non incorrere in reati penali ed in sanzioni fiscali.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
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SOCIETA’ OFFSHORE: COSA E’
Ma cerchiamo di capire cosa è una società offshore: una società offshore è un soggetto giuridico stabilito in una giurisdizione a fiscalità agevolata, protetto da una legislazione statale specifica che garantisce uno status di esenzione fiscale totale o parziale. Le spese di gestione annuale della società offshore variano molto, a seconda del tipo della società e della giurisdizione ove essa è sita. In alcune giurisdizioni, la società paga, a livello di imposte, una tassa annuale predeterminata, così come accade nella Repubblica di Panama. I soci e gli amministratori di una società off-shore possono godere generalmente un alto livello di privacy.
In alcune giurisdizioni, le società offshore possono commerciare o fare affari solo al di fuori del paese per essere esenti da tasse, mentre in altre giurisdizioni le imprese possono fare affari sia a livello locale che internazionale. Il tipo più conosciuto di una società offshore è l’ IBC o International Business Company, che spesso si trovano in giurisdizioni offshore. Tale società viene solitamente utilizzata per fare affari con i non residenti della giurisdizione in cui si realizzano, in modo tale da rimanere esenti da imposte. Le restrizioni legali che le società offshore subiscono in quasi tutte le giurisdizioni mondiali, in genere impediscono loro di avere una stabile organizzazione nel paese in cui sono state incorporate.
SOCIETA’ OFFSHORE COME FUNZIONA
Per questo motivo, tali società sono per lo più utilizzate per attività che non sono legate a una specifica e ben precisa locazione territoriale. Esemplificativamente si possono citare varie tipologie di attività che non esigono, per la loro stessa natura, una ben precisa collocazione geografica: ciò può includere offshore per mediazione in materie prime, offshore per gestione di beni immateriali, offshore per attività di e-commerce (queste ultime site nella giurisdizione offshore) offshore per l’amministrazione di proprietà intellettuali, offshore per il possesso di proprietà immobiliari.
Vi è però da ricordare che la maggior parte dell’utilizzo di società offshore concerne o la creazione di holding o la tutela patrimoniale, comunque attività non legate alla produzione di beni o servizi, ma alla tutela di patrimoni statici.
Ciò a causa della loro semplicità amministrativa, come accade nella maggior parte delle giurisdizioni in cui dette società non sono tenute a presentare relazioni annuali o bilanci. Ci sono alcuni paesi come Hong Kong, Singapore, o l‘Uruguay, che applicano il cosiddetto regime fiscale territoriale.
Ciò significa che gli individui e le imprese, residenti e non residenti, saranno tassati unicamente sulle fonti di reddito generati nel loro territorio, mentre gli utili realizzati all’estero saranno esenti da tasse.
Così, una società che svolge solo attività all’estero, può generalmente essere in grado di operare esentasse, ma, diversamente da quanto avviene in giurisdizioni offshore non usufruiranno di nessuna normativa speciale per i non residenti. Le condizioni fiscali saranno esattamente le stesse, indipendentemente dal fatto che i soci siano residenti o non residenti e non vi è alcuna restrizione per condurre rapporti d’affari con persone locali o con multinazionali, cosa, quest’ultima, sempre vietata nel caso di una tradizionale società off-shore. Per saperne di più sulla creazione di società estere leggi questo articolo.
La maggior parte degli usi legittimi delle società off-shore sono: commercio internazionale, protezione dei beni e tutela patrimoniale, società di partecipazione, la registrazione di navi, la tutela della proprietà intellettuale, la pianificazione dei rapporti successori ed ereditari, e la riservatezza degli assetti proprietari delle holding.
SOCIETA’ OFFSHORE COSTITUZIONE: UTILIZZARLE LEGALMENTE
Chiaramente la legalità comportamentale di tali società va vagliata alla luce delle normative italiane ed internazionali, la società offshore non deve essere usata come uno strumento (illegale) per non pagare le imposte dovute, ma come un’opportunità che il diritto societario internazionale mette a disposizione per poter ottimizzare i propri investimenti e per tutelare il patrimonio e la privacy.
Inoltre è assolutamente impensabile ipotizzare di lavorare dall’Italia con una società offshore, questo lo si deve ricordare con particolare attenzione.
Chi utilizza una società offshore per trarne reddito e lavorare deve andarsene realmente dall’Italia ed essere un reale (e non fittizio) residente estero. Ogni altra interpretazione non è nè ammessa nè ammissibile.
Quindi, per rispondere a tutti coloro che credono che con una società off-shore sia possibile non pagare tasse nel paese di residenza, la risposta univoca è NO!. O si risiede e si lavora nella giurisdizione offshore o si pagano le tasse nella nazione in cui si risiede e dove viene espletata l’attività lavorativa, ogni altra interpretazione è falsa e non corretta secondo le leggi vigenti.
Se avete delle preoccupazioni sul futuro economico e politico della nazione in cui vivete, se temete che la pressione migratoria clandestina tolga spazio a voi ed alla vostra famiglia, se non vi sentite tutelati dalle leggi del vostro stato di appartenenza, se operate a livello internazionale, se il vostro reddito è prodotto in varie parti del mondo, o se pensate di lanciare un nuovo progetto imprenditoriale senza nessuna attività espletata in Italia; potrebbe valutarsi la costituzione di una offshore, purchè si sappia che non è possibile possedere una offshore e lavorare, con detta ragione sociale, in Italia, o utilizzarla per emettere fatture, a meno che l’attività offshore non sia reale ed esistente materialmente, con sede vera, dipendenti, attività espletate realmente: e sugli utili conseguiti vengano pagate tutte le imposte in Italia in capo alla persona fisica, residente in Italia, percettore di tali redditi.
SOCIETA’ OFFSHORE: I RISCHI DERIVANTI DA UN UTILIZZO FRAUDOLENTO
Ricordiamo e ribadiamo ancora che una società offshore deve essere utilizzata soltanto realmente a partire dal luogo ove essa è sita, oppure con una stabile organizzazione della stessa in Italia. Diversamente il legale rappresentante o il reale beneficiario commettono una fitta serie di reati tributari e fiscali e rischiano anche il sequestro di tutti i loro beni personali. Infatti quando l’attività economica svolta da una impresa non residente è nascosta al Fisco italiano perché la sede fissa degli affari, per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività, si trova allocata nel territorio dello Stato, non si è al cospetto, per ciò solo, di una società schermo, bensì di una stabile organizzazione occulta, che si configura quando un’impresa estera, avendo una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua la sua attività mediante una organizzazione di persone e di mezzi, ma senza dichiarare i relativi proventi dalla stessa generati e a essa direttamente imputabili. Qualora la società abbia una sua precisa e riscontrata autonomia giuridica e sia perciò concretamente operativa, ma ricorra l’ipotesi della estero-vestizione, la persona giuridica sarà pienamente assoggettata al regime fiscale italiano, ma il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni della persona fisica, cui è attribuito il reato tributario, sempre che sia stato impossibile reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, persona-giuridica, fermo restando che l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, può essere anche transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata. (Cass. pen., Sez. III, 13/07/2018, n. 50151)
Per far scattare l’imposizione in Italia di una società costituita all’estero appare, dunque, sufficiente che l’amministrazione finanziaria dimostri che tale società abbia in Italia la propria sede dell’amministrazione (tendenzialmente coincidente con la sede di direzione effettiva di rilevanza pattizia), o, con minore tenuta in sede convenzionale, il proprio oggetto principale, a nulla rilevando il fatto che tale società sia stata costituita all’estero ed ivi abbia posto la propria sede legale, o eventualmente anche una sede operativa.
Una società offshore ha la sede fiscale in Italia, se la sua sede effettiva, intesa come luogo in cui vengono prese le decisioni e si hanno rapporti con i terzi, è sita nel territorio italiano, come previsto dall’art. 73 del T.U.I.R. Malgrado quest’ultimo articolo non disciplini l’istituto della stabile organizzazione, per accertare la natura artificiosa o meno della società estera si potrebbe fare utile riferimento ai criteri indicati dall’art. 162 del T.U.I.R.
SOCIETA’ OFFSHORE VANTAGGI: VIETATE O LECITE?
Il termine “offshore” è spesso, ed il più delle volte impropriamente, utilizzato in relazione ad attività criminali, ma se è vero che certe attività illecite usano le società offshore, non è vero che tutte le attività gestite con delle società offshore debbano reputarsi illegali per chi intende utilizzarle nei limiti delle norme vigenti. D’altronde molte attività illegali (la maggior parte) avvengono anche con l’utilizzo di normali srl, per cui i preconcetti su tali settori derivano soltanto da scarsa o nulla conoscenza del diritto internazionale.
Rammentiamo l’insegnamento della Suprema Corte, che stigmatizza gli utilizzi illeciti delle società offshore: “In questa prospettiva, per la Suprema Corte l’esterovestizione identifica “la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale. Si tratta di un tipico fenomeno di abuso del diritto, il cui divieto può dirsi ormai pacificamente riconosciuto come principio generale nel diritto tributario Europeo […]. Ne consegue che, perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale”. Cass. civ., sez. V, n. 2869 del 2013.
Quindi: la società offshore dovrà essere utilizzata, per essere lecita, in modo conforme, lavorare solo ed esclusivamente nella località in cui ha la sede, ed analogamente da là amministrata.
Diveramente, si badi bene, il principio è il seguente: ai fini di determinare se una società sia fiscalmente residente in Italia, assume rilevanza decisiva il fatto che l’adozione delle decisioni (essenziali) riguardanti la direzione e la gestione dell’attività d’impresa avvenga nel territorio dello Stato, nonostante la stessa abbia formalmente fissato la propria residenza fiscale e la propria sede legale all’estero. Si ha riguardo alla centralità, in tale prospettiva, della nozione di sede dell’amministrazione, da intendersi come coincidente con la sede effettiva di matrice civilistica e contrapposta alla sede legale, ossia come “il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente”.
Da evidenziare che le società offshore non costituiscono un modo lecito per evitare le tasse, infatti il fisco pretende da chi risiede in Italia che il possesso di partecipazioni in tali società sia denunciato nel quadro RW, ed esige che i loro redditi, ancorché esentasse alla fonte, siano tassati in Italia.
Ciò posto, resta il fatto che le società offshore possono garantire numerosi utilizzi legali che l’imprenditore oculato ha il diritto di vagliare nella scelta della giurisdizione in cui desidera operare: importante è sapere che una normale attività commerciale o imprenditoriale svolta in territorio italiano o comunitario, ben difficilmente (per non dire mai) si avvantaggerà da una gestione offshore, al contrario ne avrà svantaggi, e notevoli, leggi il nostro articolo in merito, clicca qui.
Se invece si desiderano effettuare attività di business realmente localizzati in giurisdizioni offshore, quali Panama, o Monaco, ma nche in molti altri luoghi, allora la convenienza vi è, ed è anche particolarmente notevole.
Se invece esistono reali esigenze internazionali che esulano da attività lucrative svolte sul territorio nazionale e svolte da non residenti, ci possono ancora essere dei margini operativi interessanti, in ambito offshore.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Società offshore: e’ legale?, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 01 Gennaio 2022