Cancellazione società registro imprese: effetti

CANCELLAZIONE SOCIETA’ REGISTRO IMPRESE: EFFETTI

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Cancellazione società registro imprese: effetti. A seguito della riforma del diritto societario, l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione ha efficacia costitutiva. L’art. 2495 c.c., così come riformato, introduce infatti la regola ben precisa secondo cui la società si estingue con la cancellazione della società dal registro delle imprese, senza che la stessa possa considerarsi più, in alcun modo, ancora vivente, e ciò nonostante la presenza di eventuali rapporti ancora pendenti e non liquidati. Quindi, poiché con la cancellazione la società si estingue, i creditori insoddisfatti possono rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro dolo o colpa.

Articolo a cura dellAvvocato Bertaggia di Ferrara.

Con la sentenza n. 4062/10, le S.U. della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale distinguendo anche tra società di capitali e di persone. Per queste ultime viene ribadita e affermata la natura dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva. Infatti, per le società di persone, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile dal 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costituivi della cancellazione delle società di capitali per la novella. La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia iuris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone.

Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l’estinzione di esse dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c., sull’intero titolo V del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l’evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Cancellazione società registro imprese: effetti, in www.avvocatobertaggia.org

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