Fondo patrimoniale ipoteca, pignorabilità assoluta

FONDO PATRIMONIALE IPOTECA, PIGNORABILITA’ ASSOLUTA

IL CREDITORE PUO’ ISCRIVERE IPOTECA SUGLI IMMOBILI ISCRITTI NEL FONDO PATRIMONIALE

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Fondo patrimoniale ipoteca. Gentili lettori, in ambito di tutela patrimoniale vi sono ancora molte persone che sono convinte che, istituendo un fondo patrimoniale sui beni di proprietà della famiglia, sia possibile salvaguardare il proprio patrimonio. Purtroppo non è così. La giurisprudemza ha costantemente demolito il fondo patrimoniale. Fra le tante sentenze in tal senso segnaliamo quella n. 7239 del 21/03/2013 della Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Civile, che  ha statuito che Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni immobili iscritti in un fondo patrimoniale del contribuente, soprattutto se l’accertamento da cui scaturisce il credito, è divenuto definitivo prima della costituzione del fondo stesso. In caso contrario, potrebbe verificarsi un abuso del diritto tributario, che trova applicazione anche ai contributi previdenziali. Stesso identico discorso è possibile fare, in analoghe situazioni, per strumenti di tutela patrimoniale claudicanti, come il trust.

Articolo a cura dellAvvocato Bertaggia di Ferrara.

FONDO PATRIMONIALE IPOTECA: INUTILIZZABILITA’

Fate attenzione, questa sentenza è l’ennesima riprova dell’assoluta e completa inutilità del fondo patrimoniale, purtroppo ancora visto, da molti, sia per ragioni culturali che economiche, come un rimedio volto alla tutela immobiliare. Così non è, si sconsiglia pertanto chiunque abbia esigenze di tutela immobiliare dal costituire il fondo patrimoniale.

Infatti, specifica la suprema corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte e di fondo patrimoniale ipoteca, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’ espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

FONDO PATRIMONIALE IPOTECA: LE CONCLUSIONI

  1. Inefficacia del Fondo Patrimoniale: La giurisprudenza, come evidenziato dalla sentenza n. 7239 del 21/03/2013 della Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito che il fondo patrimoniale non offre una protezione assoluta dai creditori, specialmente in contesti fiscali e previdenziali.

  2. Possibilità di Ipoteca sui Beni Immobili: È stato confermato che i creditori, come Equitalia, possono iscrivere ipoteca sui beni immobili inclusi in un fondo patrimoniale, specialmente se il credito nasce prima della costituzione del fondo stesso.
  3. Rischio di Abuso del Diritto Tributario: La costituzione di un fondo patrimoniale in risposta a un debito già accertato potrebbe essere interpretata come un abuso del diritto, riducendo ulteriormente la sua efficacia come strumento di protezione patrimoniale.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Fondo patrimoniale ipoteca, pignorabilità assoluta– in www.avvocatobertaggia.org

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Articolo aggiornato al 19 Dicembre 2023

 

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