FONDO PATRIMONIALE IPOTECA, PIGNORABILITA’ ASSOLUTA
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IL CREDITORE PUO’ ISCRIVERE IPOTECA SUGLI IMMOBILI ISCRITTI NEL FONDO PATRIMONIALE
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Fondo patrimoniale ipoteca. Gentili lettori, in ambito di tutela patrimoniale vi sono ancora molte persone che sono convinte che, istituendo un fondo patrimoniale sui beni di proprietà della famiglia, sia possibile salvaguardare il proprio patrimonio. Purtroppo non è così. La giurisprudemza ha costantemente demolito il fondo patrimoniale. Fra le tante sentenze in tal senso segnaliamo quella n. 7239 del 21/03/2013 della Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Civile, che ha statuito che Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni immobili iscritti in un fondo patrimoniale del contribuente, soprattutto se l’accertamento da cui scaturisce il credito, è divenuto definitivo prima della costituzione del fondo stesso. In caso contrario, potrebbe verificarsi un abuso del diritto tributario, che trova applicazione anche ai contributi previdenziali. Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
FONDO PATRIMONIALE IPOTECA: INUTILIZZABILITA’
Fate attenzione, questa sentenza è l’ennesima riprova dell’assoluta e completa inutilità del fondo patrimoniale, purtroppo ancora visto, da molti, sia per ragioni culturali che economiche, come un rimedio volto alla tutela immobiliare. Così non è, si sconsiglia pertanto chiunque abbia esigenze di tutela immobiliare dal costituire il fondo patrimoniale.
Infatti, specifica la suprema corte, in tema di riscossione coattiva delle imposte e di fondo patrimoniale ipoteca, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’ espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo -Fondo patrimoniale ipoteca, pignorabilità assoluta- in www.avvocatobertaggia.org